Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204999
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2022
N. 04999/2022REG.PROV.COLL.
N. 10686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10686 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele -OMISSIS- e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Regione Carabinieri Forestali -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando dell’Arma dei Carabinieri per la tutela forestale, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, Sez, Prima, n. -OMISSIS-, pubblicata l’11 ottobre 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso n. -OMISSIS- proposto dall’odierno appellante in materia di disciplina.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Forestali -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e dato per presente, ai sensi del protocollo d’intesa del 10 luglio 2021, l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- – già appartenente al soppresso Corpo forestale dello Stato presso il quale aveva prestato servizio per oltre vent’anni con la specializzazione di pilota elicotterista, ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di Comandante provinciale di -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- oltre all’incarico di Comandante della sede staccata del Centro operativo aeromobili di -OMISSIS- – all’atto della riforma ordinativa che aveva interessato l’Amministrazione di precedente appartenenza era stato in un primo tempo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, a seguito di un lungo contenzioso, aveva infine ottenuto l’assegnazione con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto del 28 ottobre 2019 del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, all’Arma dei Carabinieri, ove è stato inquadrato con il grado di colonnello.
L’interessato, con nota del 16 gennaio 2020 indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, qualificata come “atto di intervento”, chiedeva l’assegnazione ad una sede dell’Arma deputata all’attività di volo.
Con successiva determinazione del 28 marzo 2020 del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il predetto veniva tuttavia assegnato al comando del Gruppo Carabinieri forestali della provincia di -OMISSIS- con sede in Mongiana, reparto non deputato ad attività di volo.
L’ufficiale presentava allora, in data 31 marzo 2020, una nuova istanza, indirizzata sia alla citata Direzione generale sia al Comando generale dell’Arma, ribadendo la richiesta di assegnazione ad un reparto del servizio aereo dell’Arma medesima.
Non avendo ottenuto riscontro, con ulteriore nota del 12 maggio 2020, assistito dai propri legali, il predetto reiterava la propria richiesta ed invitava a riscontrare le proprie precedenti istanze diffidando le citate Amministrazioni a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento a disporre la sua assegnazione ad una sede deputata all’attività di volo compatibile con il grado rivestito, a consentire la conversione del brevetto di elicotterista, a riconoscere all’interessato, nelle more di tale assegnazione, “ l’indennità di trasferta o altra forma equipollente di sostegno (…) ”, a valutarne, infine, l’impiego in qualità di pilota operativo di elicottero, già dalla successiva campagna antincendio “AIB 2020”.
A seguito di tale iniziativa veniva avviato nei confronti dell’ufficiale un procedimento disciplinare, che si concludeva con l’irrogazione di un “rimprovero” inflitto dal Comandante regionale dei Carabinieri forestali “-OMISSIS-” con provvedimento n. 7792 dell’1 settembre 2020 con la seguente motivazione: “ In data 12 maggio 2020, lo Studio legale -OMISSIS- inviava per suo nome e conto, a mezzo PEC, direttamente al I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, una nota, sottoscritta dalla S.V., dove si invitavano e di diffidavano le Amministrazioni destinatarie della stessa (Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa) a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, a soddisfare le richieste in essa formulate. Ciò in violazione dell’art. 715 (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica) del D.P.R. 90/2010 – T.U.R.O.M.” .
Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto dal Comandante del Comando Carabinieri per la tutela forestale con determina n. 14/4 in data 9 novembre 2020.
2. Detta reiezione veniva impugnata dall’ufficiale innanzi al T.a.r. per la -OMISSIS-, il quale