Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204999

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204999
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204999
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 04999/2022REG.PROV.COLL.

N. 10686/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10686 del 2021, proposto dal signor -O-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele -O- e D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa ed il Comando Regione Carabinieri Forestali -O-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando dell’Arma dei Carabinieri per la tutela forestale, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -O-, Sez, Prima, n. -O-, pubblicata l’11 ottobre 2021, con la quale è stato rigettato il ricorso n. -O- proposto dall’odierno appellante in materia di disciplina.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Forestali -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il consigliere G C P e dato per presente, ai sensi del protocollo d’intesa del 10 luglio 2021, l’avvocato dello Stato Emma Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -O- – già appartenente al soppresso Corpo forestale dello Stato presso il quale aveva prestato servizio per oltre vent’anni con la specializzazione di pilota elicotterista, ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di Comandante provinciale di -O- con sede in -O- oltre all’incarico di Comandante della sede staccata del Centro operativo aeromobili di -O- – all’atto della riforma ordinativa che aveva interessato l’Amministrazione di precedente appartenenza era stato in un primo tempo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, a seguito di un lungo contenzioso, aveva infine ottenuto l’assegnazione con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto del 28 ottobre 2019 del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, all’Arma dei Carabinieri, ove è stato inquadrato con il grado di colonnello.

L’interessato, con nota del 16 gennaio 2020 indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, qualificata come “atto di intervento”, chiedeva l’assegnazione ad una sede dell’Arma deputata all’attività di volo.

Con successiva determinazione del 28 marzo 2020 del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il predetto veniva tuttavia assegnato al comando del Gruppo Carabinieri forestali della provincia di -O- con sede in Mongiana, reparto non deputato ad attività di volo.

L’ufficiale presentava allora, in data 31 marzo 2020, una nuova istanza, indirizzata sia alla citata Direzione generale sia al Comando generale dell’Arma, ribadendo la richiesta di assegnazione ad un reparto del servizio aereo dell’Arma medesima.

Non avendo ottenuto riscontro, con ulteriore nota del 12 maggio 2020, assistito dai propri legali, il predetto reiterava la propria richiesta ed invitava a riscontrare le proprie precedenti istanze diffidando le citate Amministrazioni a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento a disporre la sua assegnazione ad una sede deputata all’attività di volo compatibile con il grado rivestito, a consentire la conversione del brevetto di elicotterista, a riconoscere all’interessato, nelle more di tale assegnazione, “ l’indennità di trasferta o altra forma equipollente di sostegno (…) ”, a valutarne, infine, l’impiego in qualità di pilota operativo di elicottero, già dalla successiva campagna antincendio “AIB 2020”.

A seguito di tale iniziativa veniva avviato nei confronti dell’ufficiale un procedimento disciplinare, che si concludeva con l’irrogazione di un “rimprovero” inflitto dal Comandante regionale dei Carabinieri forestali “-O-” con provvedimento n. 7792 dell’1 settembre 2020 con la seguente motivazione: “ In data 12 maggio 2020, lo Studio legale -O- inviava per suo nome e conto, a mezzo PEC, direttamente al I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, una nota, sottoscritta dalla S.V., dove si invitavano e di diffidavano le Amministrazioni destinatarie della stessa (Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa) a provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, a soddisfare le richieste in essa formulate. Ciò in violazione dell’art. 715 (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica) del D.P.R. 90/2010 – T.U.R.O.M.” .

Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto dal Comandante del Comando Carabinieri per la tutela forestale con determina n. 14/4 in data 9 novembre 2020.

2. Detta reiezione veniva impugnata dall’ufficiale innanzi al T.a.r. per la -O-, il quale respingeva il gravame con la sentenza n. -O- ora appellata dall’interessato, il quale, ripercorsa la vicenda, deduce, in estrema sintesi:

2.1. error in iudicando per illegittima attribuzione della paternità della nota di invito e diffida del 12 maggio 2020, sostenendo che la condotta contestata sarebbe in realtà riconducibile ad una pec inoltrata dai suoi legali e che la sua sottoscrizione della nota in questione avrebbe avuto l’unico scopo di confermare il mandato rappresentativo conferito ai citati difensori;

2.2. error in iudicando in relazione all’asserita inapplicabilità, nella fattispecie, dell’art. 715, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, che si riferirebbe alle sole relazioni di servizio e disciplinari e non anche alle questioni inerenti il rapporto di impiego, come confermato dalla sentenza n. -O- del Ta.r. per la Regione -O- relativa ad un caso analogo;

2.3. error in iudicando per l’inadempimento dell’Amministrazione degli obblighi di addestramento militare ai sensi dell’art. 2214- quater del d.lgs. n. 66/2010, non essendo stato avviato alla frequenza di alcun corso di formazione militare;

2.4. error in iudicando et procedendo , non avendo il T.a.r. adeguatamente considerato che l’Amministrazione aveva in un primo momento contestato la violazione dell’art. 715, comma 2, t.u.o.m., modificando poi detta contestazione ed operando un riferimento al comma 1 della medesima norma, così violando il diritto di difesa;
sarebbe, inoltre, eccessiva la sanzione in concreto irrogata, in considerazione dei positivi precedenti di carriera, del grado, dell’età e dell’anzianità di servizio dell’interessato.

3. Il Ministero della difesa ed il Comando Regione Carabinieri Forestali -O- si sono costituiti in giudizio.

4. All’udienza pubblica del 24 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è infondato.

5.1. Il primo motivo, in disparte un maggior approfondimento in ordine alla sua ammissibilità ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., è palesemente privo di fondamento, dal momento che la nota del 12 maggio 2020 reca con ogni evidenza – oltre a quella dei legali – la sottoscrizione dell’interessato “ a ogni effetto di legge ” e non appare invero sostenibile la tesi secondo la quale ciò avrebbe avuto la sola finalità di confermare che i difensori agivano in nome e per conto dell’interessato e che, in buona sostanza, non potrebbe essere al medesimo ricondotta la paternità dell’iniziativa.

5.2. Quanto agli ulteriori motivi, che possono essere considerati unitariamente, deve in primo luogo rilevarsi che la contestazione degli addebiti è del tutto conforme alla motivazione adottata in sede di irrogazione della sanzione e che il riferimento alla configurabilità della violazione del secondo comma dell’art. 715 t.u.o.m. non ha intaccato il diritto di difesa dell’ufficiale, il quale nell’ambito del procedimento disciplinare ha potuto pienamente e compiutamente esercitare le sue legittime prerogative.

Non si rileva, dunque, alcuna effettiva rimodulazione della contestazione dell’addebito procedimento durante, tenuto anche conto del fatto che nel provvedimento sanzionatorio viene fatto riferimento all’art. 715 del d.p.r. n. 90/2010 senza ulteriori specificazioni o richiami al secondo comma della norma.

Né, invero, può considerarsi alla stregua di una illegittima riqualificazione dell’addebito il fatto che nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico si richiami il comma 1 della norma per evidenziare come la portata della disposizione in parola “ estende il principio di gerarchia non solo nelle relazioni di servizio e disciplinari, ma in via generale, in tutti quegli atti la cui trasmissione deve uniformarsi ai ‘doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei confronti dei superiori’ ”.

Nel medesimo provvedimento, inoltre, si rinviene l’ulteriore considerazione – invero difficilmente revocabile in dubbio – secondo la quale “ l’istanza del ricorrente (…) finalizzata ad essere impiegato in una sede di servizio in cui espletare attività operativa di volo in relazione al brevetto di elicotterista posseduto ed alla pregressa attività di servizio nel disciolto Corpo forestale dello Stato, non può che inquadrarsi, segnatamente, nel rapporto d’impiego che, per ciò tale, implica il necessario rispetto della trasmissione degli atti per via gerarchica ovvero per il tramite dell’Ufficio superiore (Comando Regione CC Forestale ‘-O-’)”.

E ciò in quanto appare di palmare evidenza il fatto che le varie istanze prodotte dall’ufficiale – e richiamate nella nota del 12 maggio 2020 – fossero tese, sia pure con una modalità invero non ordinaria, ad ottenere un diverso impiego nell’ambito della “nuova” Amministrazione in modo da poter svolgere attività di volo, come appare ulteriormente confermato che con l’istanza del 31 marzo 2020 l’interessato aveva espressamente richiesto di modificare l’assegnazione disposta con determinazione del Comandante generale dell’Arma in data 28 marzo 2020.

A tali considerazioni va aggiunto che il comma 2 dell’art. 715 t.u.o.m., nel prevedere che “nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica ”, stabilisce un principio di carattere generale.

Del resto, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, “ il principio del rispetto della via gerarchica è (…) immanente nell’ordinamento militare e la norma richiamata, pur facendo riferimento alle relazioni di servizio e disciplinari, costituisce espressione del principio generale che impone ai militari il rispetto della gerarchia ”, e ciò tenuto anche conto del fatto che il rispetto della scala gerarchica costituisce in tale contesto un vero e proprio “cardine”, che trova anche un momento di formalizzazione negli articoli 1346 e 1347 d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare.

Come parimenti rilevato dalla sentenza gravata, inoltre, deve anche osservarsi che un’ulteriore conferma di tale assunto si ricava anche dal successivo art. 735 t.u.o.m, a mente del quale ogni militare “ può chiedere per via gerarchica di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina ”, prevedendo, tra l’altro, che il superiore che la inoltra “ deve esprimere il proprio motivato parere in merito all’oggetto della richiesta ” e che “ qualunque militare può far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorità superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto di impiego e di servizio ”.

L’ordinamento di settore, dunque, contempla espressamente la possibilità di rivolgersi direttamente al vertice dell’Amministrazione militare, ma pur sempre nel rispetto della via gerarchica e delle disposizioni all’uopo previste.

Correttamente, inoltre, il primo giudice rileva che “ in sede di procedimento disciplinare non è stato contestato all’odierno ricorrente l’esercizio dei propri diritti o la tutela dei propri interessi anche a mezzo di atti di diffida, bensì l’inoltro della suddetta diffida direttamente all’organo di vertice ”.

A ciò deve aggiungersi che la sentenza appellata (come pure lo stesso provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico) rileva che il dovere di subordinazione gerarchica è principio rinvenibile anche nell’ordinamento civile dello Stato, e segnatamente nell’art. 16 del d.P.R. n. 3/1957, per cui ai fini della presente controversia risulta del tutto ininfluente il fatto che l’appellante non fosse stato preventivamente avviato alla frequenza di corsi di formazione militare, dal momento che la condotta contestata costituisce principio generale applicabile anche all’Amministrazione di precedente appartenenza.

Ed in ogni caso, in disparte ogni altra considerazione anche in relazione al noto principio secondo il quale ignorantia legis non excusat , sarebbe stato eventualmente onere dell’interessato, anche in considerazione del grado rivestito e della sua considerevole anzianità di servizio (e, quindi, della notevole esperienza maturata nell’ambito di un’Amministrazione dello Stato), informarsi preventivamente in ordine alle normative vigenti ed alle procedure da seguire per la presentazione di istanze nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri.

Né può a tal fine rilevare il fatto che l’assegnazione dell’appellante nell’Arma conseguisse alla pregressa vicenda contenziosa innanzi richiamata, dal momento che l’Amministrazione aveva già provveduto a dare esecuzione alle relative pronunce giurisdizionali e ad attribuire un incarico all’ufficiale con determinazione del Comandante generale dell’Arma del 28 marzo 2020, che, come già ricordato, l’interessato aveva espressamente richiesto di modificare con la sua istanza del 31 marzo 2020.

Quanto, infine, all’entità della sanzione in concreto irrogata, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione della gravità della condotta addebitata costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa in via generale non sindacabile in sede di legittimità salvo che nelle ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità o il travisamento dei fatti (cfr. ex multis e fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 2594/2022, n. 948/2022 e n. 667/2022;
Sez. IV, n. 2629/2021 e n. 235/2021;
Sez. I, n. 613/2022 e n. 209/2022, nonché la giurisprudenza ivi richiamata), circostanze queste che con ogni evidenza nella fattispecie non ricorrono.

A ciò deve aggiungersi che, a mente dell’art. 1360 del codice dell’ordinamento militare “ il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo ”, per cui devono condividersi anche su tale profilo le conclusioni del primo giudice, il quale ha ritenuto che i fatti non siano stati travisati e che il convincimento risulti “ formato sulla base di un processo di cui non è contestabile la logicità e la coerenza ”.

6. In definitiva, per le considerazioni sin qui illustrate, l’appello va respinto e, di conseguenza, va confermata la sentenza impugnata.

7. Le spese di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

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