Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2014-05-28, n. 201402238
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N. 02238/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03725/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2014, proposto da:
S.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L M e M S, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L I, in Roma, via Fabio Massimo, n. 33;
nei confronti di
Albadis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Nardocci e Giovanni Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Oslavia, n. 14;
Domus Pompei s.n.c. di Venturini Enzo ed Iva, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II Ter, n. 01997/2014, resa tra le parti, concernente cessazione esercizio di vendita in via Parco delle Rimembranze;mcp.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale e della Albadis S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati L M, M S, G P e Giovanni Pallottino;
Considerato che l’ordinanza cautelare, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 55, comma 9, del c.p.a., deve indicare i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso;
Ritenuto che la domanda cautelare non appare assistita dal prescritto “fumus”, in quanto:
- a seguito dell’annullamento giurisdizionale e della revoca in autotutela dell’autorizzazione commerciale del 18 dicembre 2009 rilasciata alla S.M.A. s.p.a. l’attività da questa svolta doveva ritenersi abusiva e non sussisteva obbligo di rinnovazione procedimentale;
- comunque la efficacia del decreto cautelare monocratico del Presidente di questa Sezione 18 aprile 2014 n. 1680 è venuta meno a seguito della ordinanza della Sezione stessa 16 maggio 2014 n. 2047;
Rilevato che il giudice di primo grado ha fissato per la trattazione del merito della controversia l’udienza del 29.10.2014.
Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza e che esse sono liquidate come da dispositivo.