Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-04-10, n. 201202057

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-04-10, n. 201202057
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202057
Data del deposito : 10 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01051/2000 REG.RIC.

N. 02057/2012REG.PROV.COLL.

N. 01051/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2000, proposto da: S S, rappresentato e difeso dagli avv. R R, e D M T, con domicilio eletto presso R R in Roma, via G.Carducci, 4;

contro

U.S.L. N.11 - Borgo San Lorenzo;
ora Azienda Sanitaria Locale di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il sig. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

Regione Toscana, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE terza n. 00528/1999, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2012 il consigliere B R P e uditi per le parti l’avv.to Paoletti su delega di Righi e l’avv. Pafundi su delega dell’avv. Andreani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Toscana il sig. Pietro Salimbeni - in servizio alla dipendenze dell’ U.S.L. n. 11 di Borgo San Lorenzo, inquadrato nel VII livello retributivo funzionale ai sensi del d.P.R. n. 348 del 1983 nella posizione di collaboratore amministrativo - formulava domanda di riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive, nel quadro di quanto previsto dall’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, per l’avvenuto esercizio per un periodo di circa quattro anni delle mansioni superiori di direttore amministrativo quale responsabile dell’unità operativa affari generali e legali.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito, con richiamo a conformi arresti della giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoghe, respingeva il ricorso.

Avverso detta sentenza il sig. Salimbeni ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del T.A.R. insistendo nelle domande articolate in primo grado.

Resiste l’ Azienda sanitaria di Firenze che ha contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

In sede di note conclusive il ricorrente ha insistito nei motivi di appello.

All’udienza del 23 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Con un primo ordine argomentativo l’appellante riconduce il diritto al trattamento economico previsto per le funzioni direttore amministrativo all’assetto organizzativo delle unità sanitarie, quale stabilito dall’art. 4 della L.R. n. 71 del 1980.

La menzionata disposizione – come già posto in rilievo dalla Sezione in fattispecie analoga - delinea un’articolazione interna dell’ U.S.L. in unità operative prevedendo, con riguardo al settore amministrativo, l’assegnazione come responsabile dell’ u.o. di un operatore da individuarsi ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Osserva il collegio che la disposizione invocata dal ricorrente opera su un piano strettamente organizzativo, elevando l’unità operativa a struttura di base dell’ U.S.L., con un’autonoma sfera operativa e con dotazione di personale, di spazi e di attrezzature per l’ erogazione di prestazioni fondamentali nei diversi settori amministrativo, sanitario e dell’assistenza sociale.

All’adozione dell’atto di organizzazione non segue, tuttavia, l’automatico adeguamento della pianta organica, che soggiace al diverso procedimento di individuazione, ai sensi dell’art. 4, comma sesto, della L.R. n. 71 del 1980, dei posti di ruolo per ciascuna unità operativa.

Segue che, per concorde giurisprudenza, in assenza del corrispondente posto di ruolo, non può essere invocato il trattamento economico previsto per la qualifica apicale in base al solo conferimento dell’incarico di responsabile dell’ unità operativa, in attesa del perfezionamento del provvedimento di adeguamento della pianta organica.

La circostanza che sul punto non sia intervenuta pronunzia del primo giudice non determina la formazione di giudicato implicito in ordine all’irrilevanza della vacanza del posto in organico ai fini della remunerazione dello svolgimento di mansioni di qualifica superiore.

L’effetto devolutivo dell’appello rimette, infatti, al giudice superiore la completa cognizione del rapporto controverso, con ogni effetto sulla sua qualificazione giuridica e, segnatamente, in ordine alla verifica di ogni requisito e presupposto che possa assumere rilievo ai fini della fondatezza della domanda.

Sotto ulteriore profilo lo stesso art. 5, ultimo comma, della L.R. n. 22 del 1981, con disposizione di carattere organizzatorio, prendeva in considerazione la possibilità di assegnare la responsabilità delle u.o. a personale di qualifica inferiore a quella apicale, senza tuttavia prevedere al riguardo alcun diritto ad un trattamento economico aggiuntivo.

2.2. Con delibera n. 85 del 28 gennaio 1986 il Comitato di gestione dell’ U.S.L. n. 11, in applicazione dell’art. 32, comma sesto, della L.R. n. 70 del 1984, in assenza di funzionari con qualifica di direttore amministrativo, ha previsto l’affidamento della direzione delle unità operative a dipendenti in possesso della qualifica di direttore amministrativo o di collaboratore.

In relazione a quanto precede, le funzioni del sig. Salimbeni di responsabile dell’ U.O. Affari generali e legali si configurano come proiezione della qualifica posseduta, secondo la regola ordinamentale dettata dall’art. 32, comma sesto, della L.R. n. 70 del 1984, che ha ricondotto alla qualifica di collaboratore compiti di responsabile degli uffici corrispondenti in assenza del funzionario ad essi ordinariamente preposto. Ciò esclude ogni diritto ad un diverso e più elevato trattamento economico ove si consideri che - secondo la regola del sinallagma - la retribuzione è prevista come corrispettivo dello svolgimento di mansioni ascrivibili alla qualifica formalmente conseguita in esito alle procedure idoneative a tal fine previste, che hanno accertato il corrispondente livello culturale e professionale richiesto, e non alla tipologia e qualificazione dell’ ufficio nel cui ambito viene resa la prestazione lavorativa.

2.2. Il fondamento per la remunerazione dell’asserito svolgimento di mansioni superiori non può essere, infine, ravvisato neppure nell'art. 2126 cod. civ., il quale riguarda un fenomeno del tutto diverso, ossia lo svolgimento di attività lavorativa in base a titolo nullo o annullabile, e si limita ad affermare in questi casi la retribuibilità del lavoro prestato.

Detta previsione non incide in alcun modo sui provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico degli impiegati pubblici e sulle modalità di erogazione della retribuzione secondo la disciplina dettata per il comparto di impiego di appartenenza (Consiglio Stato, sez. VI, n. 6604 del 28 ottobre 2009;
n. 2845 dell’8 maggio 2009).

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del grado d’appello possono essere compensati fra le parti.

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