Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-28, n. 202310219
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Pubblicato il 28/11/2023
N. 10219/2023REG.PROV.COLL.
N. 03718/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3718 del 2023, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato I T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito (Già Mi e Miur), non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14111/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti l’avvocato I T per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento del diniego di riconoscimento del titolo estero conseguito in Romania, per l’insegnamento di musica per la classe strumento musicale chitarra AB56, oppostogli con provvedimento prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R 27 del 7 gennaio 2022.
A supporto del gravame espone le seguenti circostanze:
- in possesso di titolo abilitante in Diploma di Chitarra, conseguito il 23 luglio del 1994 presso il Conservatorio di Musica di Benevento Nicola Sale e del Nivel 1, Nivel II e del certificato Adeverinta rilasciato dal Ministero Educazione Nazionale rumeno, compreso di Attestato di Riconoscimento, aveva chiesto dichiararsi l’equipollenza del titolo ai sensi della Direttiva CE 35-2006, per le classi di concorso AB56- A30 ed A29, tutte ricomprese nell’ambito disciplinare e coerenti con le classi di concorso consentite anche in Italia;
- dopo l’iniziale rigetto del riconoscimento, il TAR Lazio, da lui adìto, annullava il diniego con sentenza n.6504 del 2020, sicché, stante l’inerzia dell’amministrazione, proponeva un successivo ricorso per l’ottemperanza, accolto dallo stesso TAR con sentenza n.5531/2021 con la quale veniva ordinato all’Amministrazione di provvedere, con contestuale nomina di un Commissario ad acta;
- il Ministero, col provvedimento impugnato, accoglieva la domanda di riconoscimento per la classe di concorso A30 e rigettava, con provvedimento cumulativo rivolto anche ad altri richiedenti, la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo avente ad oggetto le ulteriori classi di concorso per AB56 e A29, ritenute invece cumulabili dalla parte con l’A30;
- per quanto riguarda il diniego opposto al riconoscimento dell’equipollenza per la classe AB56 il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Lazio che respingeva il ricorso con la sentenza impugnata;
- la parte appellante lamenta l’illegittimità del rigetto, emesso nonostante la classe di concorso fosse coerente con l’ambito “musica” e senza che il Ministero avesse considerato che, con apposita Conferenza di Servizi ex d. lgs. 206 del 2007, era stata già riconosciuta l’equipollenza richiesta ed ancora nonostante essa fosse perfettamente coerente con il percorso professionalizzante svolto dalla parte appellante.
Avverso la decisione la parte sollevava dunque i seguenti motivi di appello:
Erroneità- contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza. Violazione e/o falsa applicazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 ss del TFUE e del meccanismo di riconoscimento dei titoli di formazione negli Stati membri UE di cui agli articoli 11 e 13 direttiva 2005/36/CE e alla relativa normativa nazionale di recepimento contenuta negli articoli 3, 16, 17, 18 e ss d.lgs. n. 206/2007;eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento e travisamento dei fatti. ECCESSO DI POTERE – carenza di istruttoria – difetto di motivazione.
Contraddittorietà. Omessa valutazione di documenti decisivi. Violazione art.10 bis della L. 241 del 1990.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
DIRITTO
3. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non avere adeguatamente valutato la circostanza che il titolo conseguito in Romania, in uno con l’esperienza professionale maturata e il titolo di studio italiano in suo possesso (Diploma di Chitarra presso il Conservatorio di Musica di Benevento “Nicola S” del 23 luglio del 1994), rappresentavano elementi che, se congiuntamente valutati, avrebbero dovuto indurre a riconoscere valore abilitante al titolo, anche sulla classe di concorso AB56, insegnamento “Strumento musicale” nella Scuola secondaria di Primo grado. Classe, sulla quale, peraltro, la parte appellante presta attualmente servizio, a seguito del superamento del concorso e del periodo di formazione.
Il certificato (cd Adeverinta) in suo possesso, attestando il suo diritto di insegnare “muzica” nell’insegnamento pre-universitario rumeno conterebbe detta equipollenza, nell’ambito delle discipline musicali, sia per l’insegnamento della musica A30 che per quello strumentale, A 56.
In ogni caso la parte appellante si duole del fatto che l’amministrazione, in modo arbitrario, avrebbe concentrato il riconoscimento del titolo su di una sola classe di concorso, senza quanto meno consentirle di scegliere, nonostante avesse indicato la sua preferenza per la classe di concorso A56.
3.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, per sgombrare il campo da un equivoco nel quale la parte potrebbe essere incorsa, va individuato l’oggetto della presente controversia, che – alla luce del petitum - va precisamente circoscritto alla sola pretesa equipollenza chiesta fra l’Attestato Adeverinta prodotto, con il titolo abilitante all’insegnamento sulla classe A56, strumento musicale (chitarra, nel caso di specie, stante il Diploma in suo possesso).
La detta equipollenza è stata negata dal Ministero dell’Istruzione che ha ritenuto che, in considerazione del percorso professionalizzante svolto dalla parte appellante, era più coerente ritenere l’equipollenza del titolo con la sola classe di concorso A30.
3.2. Le questioni da affrontare sono dunque tre. Prima delle quali è la precisazione che la parte non poteva pretendere che l’amministrazione, in occasione della allegazione dell’ Adeverinta , procedesse- come sembra presupporre la doglianza in esame - ad una valutazione unitaria e complessiva del suo compendio professionale, comprensiva dell’esperienza professionale e dei titoli italiani.
Infatti, l’oggetto della pretesa va limitato alla valutazione in ordine alla prospettata equipollenza fra titoli. Di conseguenza non rilevano i titoli accademici in suo possesso, né l’esperienza professionale già maturata, né tanto meno la circostanza che egli ha stipulato, nella materia, un contratto a tempo indeterminato, ossia tutti gli elementi “italiani”. Condizione l’ultima che, peraltro, potrebbe integrare un’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse.
3.3. La seconda questione da affrontare è se sia o meno corretta la determinazione impugnata nella parte in cui riconosce l’equipollenza tra la Adeverinta, ed il solo insegnamento A30.
In proposito si osserva che l’’attestato rilasciato dall’università rumena dà atto del conseguimento di un diploma di master (Ciclo II) “nel campo della Musica”, ottenuto a seguito della frequentazione di un corso relativo ad un programma di formazione psico-pedagogica livello 1, con certificazione per la professione docente, nella scuola dell’obbligo pre-universitario che gli conferisce il diritto di insegnare, in Romania, nell’ambito “musica”.
Alla luce di questo documento ed all’esito della valutazione del relativo percorso professionale svolto all’estero – che attesta una specializzazione raggiunta nella formazione psico-pedagogica e non riguarda le materie musicali, rispetto alle quali valgono, evidentemente per quell’ordinamento, i soli titoli italiani – la valutazione esperita dal Ministero dell’Istruzione ha ritenuto più coerente statuire l’equipollenza sulla classe A30 ossia l’insegnamento della Musica nella scuola secondaria di I grado.
Ritiene il Collegio che detto giudizio, ad una valutazione estrinseca di legittimità, anche in considerazione del dato testuale emergente dall’Attestato – che parla appunto di musica e che sembra corrispondere, letteralmente, all’Abilitazione A30 italiana, anche terminologicamente affine - non sia né illogico né manifestamente irragionevole.
Non va invero dimenticato che si tratta di un giudizio tecnico- discrezionale che va limitato alla valenza equipollente del titolo straniero rispetto a quello italiano.
D’altronde il percorso formativo seguito in Romania– per quanto è dato desumere dai corsi frequentati e dagli esami sostenuti – riguarda materie per così dire “strumentali” rispetto a quella specialistica, dunque davvero non si comprende perché, ai fini dell’equipollenza cui la parte aspira, quel contenuto dovrebbe comprovare la sua professionalità nella materia di insegnamento di uno strumento musicale, per la quale almeno in quel paese, non risulta avere frequentato, né da un punto di vista tecnico, né da un punto di vista didattico, alcun percorso di specializzazione.
Corretta –o, quanto meno, non palesemente disfunzionale appare