Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-03-06, n. 202400279
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Numero 00279/2024 e data 06/03/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 27 febbraio 2024
NUMERO AFFARE 00243/2024
OGGETTO:
Ministero dell'interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Schema di decreto del Ministro dell’interno concernente “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
LA SEZIONE
Vista la relazione ministeriale, pervenuta con nota di trasmissione prot. n. 0002366 in data 12.2.2024, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;
Premesso:
Perviene alla Sezione, a mezzo relazione ministeriale vistata dal Sottosegretario di Stato competente per delega, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente: “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l’accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.
Alla relazione ministeriale sono allegate:
a) analisi tecnico-normativa;
b) relazione tecnica;
c) dichiarazione di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) firmata dal Ministro;
d) documentazione attestante l’intervenuta concertazione sindacale.
Lo schema, composto da 26 articoli, è suddiviso in quattro capi: il primo disciplina l’accesso al ruolo dei nautici di coperta (articoli 1 - 8);il secondo l’accesso al ruolo dei nautici di macchina (articoli 9 – 16);il terzo l’accesso al ruolo dei sommozzatori (articoli 17 – 24);il quarto contiene disposizioni comuni e di rinvio (articoli 25 - 26). I tre allegati (A – B – C) elencano, in relazione ai ruoli, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, i titoli di studio e i titoli professionali.
A sostegno della richiesta di esenzione dell’AIR, il Ministro dell’interno sottolinea il ridotto impatto dell’intervento normativo, anche in relazione al contenuto numero di candidati, e l’assenza di costi aggiuntivi;inoltre, precisa che il provvedimento non appare suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.
Lo schema decreto è stato sottoposto a preventiva concertazione sindacale.
Considerato:
La Sezione evidenzia preliminarmente che lo schema di regolamento si pone nei limiti stabiliti dalla norma primaria, costituita dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252”;in particolare, l’articolo 49 disciplina l’“Accesso al ruolo dei nautici e al ruolo dei nautici di macchina”, l’articolo 51 l’“Accesso al ruolo dei sommozzatori”.
Si dà atto che l’Amministrazione nello schema (articolo 2, comma 1;articolo 10, comma 1;articolo 18, comma1) recepisce la richiesta recentemente espressa dalla Sezione, in materia di composizione di commissioni esaminatrici nell’ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di stabilire per i membri supplenti il possesso dei medesimi requisiti dei componenti effettivi (Sez. cons. atti normativi, parere n.00006/2022 in data 7.1.2022;parere n. 441/2023 in data 10.3.2023).
Si dà anche atto che l’Amministrazione, allorché ha disciplinato l’esame finale delle tre specialità, ha tenuto conto dell’osservazione espressa dalla Sezione su altro regolamento in materia di concorso pubblico per le medesime specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (parere n. 1573/2023) a proposito dell’esigenza di stabilire per le c.d. prove di capacità l’attribuzione di un punteggio minimo, necessario per accertare la soglia di sufficienza delle competenze tecnico-professionali e dell’idoneità ad assolvere specifiche funzioni del ruolo (articolo 7, comma 5;articolo 15, comma 5;articolo 23, comma 5, dello schema).
La Sezione, tuttavia, osserva che, mentre per i nautici di coperta ed i nautici di macchina, “L’esame finale è articolato in una prova teorica e una pratica” (articolo 7, comma 4, terzo periodo, per i nautici di coperta;articolo 15, comma 4, terzo periodo, per i nautici di macchina;la formulazione è identica), per i sommozzatori, invece, “L’esame finale è articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all’accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell’idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale”. L’Amministrazione nei documenti trasmessi non motiva questa scelta. Orbene, pur considerando che il più volte citato articolo 51, norma primaria, nulla stabilisce a riguardo (comma 4;“Con regolamento del Ministro dell’interno […] sono stabiliti […] le modalità di svolgimento della prova di fine corso […]”), la Sezione ritiene che, proprio in relazione alla più volte richiamata qualificazione del personale appartenente a questo ruolo ed al possesso di spiccati requisiti fisici e rilevanti capacità professionali, appare incongrua o comunque andrebbe adeguatamente motivata la scelta di valutare i frequentatori del corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore soltanto con due prove teoriche che consentono di valutare, appunto, le conoscenze teoriche, ma non le capacità pratiche. Questo anche perché le “verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali”, che “durante il corso di formazione gli allievi sostengono” (articolo 23, comma 3, primo periodo), non paiono sufficienti a valutare la capacità dei frequentatori, proprio perché cadono al termine di fasi intermedie e non permettono di verificare, nella loro totalità, le capacità apprese durante l’intero corso, accertamento questo che può essere effettuato soltanto alla conclusione del percorso formativo.
Inoltre, la Sezione osserva che l’Allegato C, Parte IV, primo periodo, stabilisce come titolo professionale l’“aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore o di incursore nella Marina Militare o nelle Forze di Polizia”;atteso che il ruolo di sommozzatore o di incursore può essere riscontrato anche in altre Forze armate, si suggerisce di apportare una modifica in tal senso.
Il verbale di concertazione sindacale riporta dettagliatamente le osservazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali in ordine allo schema di regolamento. Tra le questioni di rilievo emergono: i limiti di età stabiliti per i tre ruoli;la scelta della sede dopo l’approvazione della graduatoria finale;l’accesso al corso basico di sommozzatori dei neo-ispettori;l’inserimento di Ispettori nella commissione esaminatrice;la precedenza in comando del personale in possesso di brevetto rispetto ad altro personale più anziano ma sprovvisto di tale titolo;il cambio di dipendenza di taluni uffici (“l’Area IV non dovrebbe essere posta alle dipendenze della Direzione centrale per l’emergenza”). Alcuni argomenti non presentano attinenza con la materia oggetto dell’attività normativa o esulano dal dettato della norma primaria.
Il verbale, tuttavia, contiene anche le risposte fornite dall’Amministrazione nel corso della procedura di concertazione, nonché talune modifiche apportate allo schema di provvedimento in esito alle osservazioni delle Organizzazioni, con particolare riguardo al Capo III “Accesso al ruolo dei sommozzatori”.
Pertanto, il verbale, sottoscritto dalle parti, nel prendere atto delle posizioni favorevoli espresse dalle Organizzazioni sindacali, ritiene concluso il confronto ed acquisito il concerto sullo schema.
Conseguentemente, la Sezione ritiene la procedura di concertazione perfezionata.
Sul piano redazionale, si segnala che negli articoli riguardanti i titoli per l’accesso ai tre ruoli (articolo 4, comma 1;articolo 12, comma 1;articolo 20, comma 1), sostanzialmente uguali nella formulazione, la parola “rispettivamente” va posta prima della parola “parti”;nell’articolo 20, comma 1, va anche corretta la parola “parte” in “parti”.
Inoltre, si segnala la ridondanza di due affermazioni, la prima riguardante i nautici di coperta (articolo 7, comma 4, sesto periodo), la seconda riguardante i nautici di macchina (articolo 15, comma 4, sesto periodo), ma uguali nel contenuto, che precisano che “Le prove dell’esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità, ai fini dell’accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell’idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta/macchina del Corpo nazionale”. Questa affermazione, peraltro, non è contenuta nel corrispondente articolo 23 “Corso di formazione e graduatoria finale” riguardante il ruolo dei sommozzatori. I due suddetti periodi, pertanto, vanno riformulati.
Nell’Allegato C, Parte IV, primo periodo, modificare “Militare” in “militare” e “Polizia” in “polizia”.