Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407406
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07406/2024REG.PROV.COLL.

N. 07799/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7799 del 2023, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

i signori -OMISSIS- nella qualità di eredi della signora -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Valla e Michele Serricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della società Publiservizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo Santagata e Gennaro Melchiorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Publiservizi e dei signori -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.



FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Comune di -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. -OMISSIS-.

2. Il giudizio ha ad oggetto l’interpretazione e la validità dell’art. 9 della convenzione stipulata in data 26 novembre 1999, per atto del notaio dott. -OMISSIS-, rep. n. 102.656, raccolta n. 25.404, che, secondo il Comune, obbligherebbe i privati a pagare le maggiori somme spese dal Comune per procedere all’espropriazione di alcune aree poi assegnate in proprietà al consorzio incaricato della realizzazione del piano esecutivo e destinate ad ospitare edifici di edilizia residenziale pubblica.

3. Si espongo i fatti rilevanti per la decisione.

3.1. Il p.r.g. del Comune di -OMISSIS- disciplina l’intervento nelle diverse zone di espansione residenziale con l’istituto del comparto edificatorio, disponendo che ogni comparto preveda un piano per l’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge del 28 gennaio 1977 n. 10 in percentuale del 50% della cubatura realizzabile.

3.2. I proprietari ricompresi nel “comparto C1/1”, denominato “-OMISSIS-”, hanno presentato al Comune di -OMISSIS- il relativo piano esecutivo.

Il piano esecutivo ha previsto la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc. destinati all’edilizia privata (lotti dal n.1 al n. 64/bis) e 69.000 mc. destinati all’edilizia residenziale pubblica (lotti dal n. 66 al n. 74).

3.3. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73/1992, il Comune ha adottato il piano esecutivo e lo ha poi definitivamente approvato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 186/1993.

Tuttavia, alcuni proprietari di aree destinate ad interventi di edilizia privata non hanno aderito all’iniziativa.

3.4. Con la deliberazione di giunta municipale n. 201 del 25 febbraio 1997, il Comune ha adottato il piano particellare d’esproprio e il decreto di occupazione dei terreni di proprietà dei non aderenti al consorzio.

Il valore dell’indennità provvisoria di esproprio è stato determinato in lire 25.000 (euro 12,91) al mq.

3.5. In data 26 novembre 1999, è stata stipulata la convenzione accessiva al piano esecutivo, che, all’art. 7, ha determinato il prezzo di cessione delle aree dei privati al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, all’art. 9, ha previsto che i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni da espropriarsi, necessari alla realizzazione dell’edilizia privata.

3.6. Con la deliberazione di giunta municipale n. 131 del 14 giugno 2001, il Comune ha pertanto disposto di procedere all’espropriazione delle aree dei proprietari che non aderenti al consorzio.

In data 8 novembre 2001, il Comune emetteva, quindi, il decreto d’occupazione d’urgenza e il successivo 14 dicembre si immetteva nel possesso dei terreni appartenenti ai proprietari non aderenti al Consorzio.

Con il decreto n. 5 del 6 febbraio 2006, il Comune ha infine emanato il decreto di esproprio.

I proprietari espropriati hanno proposto giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte d’appello di Bari.

Con la sentenza n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis del decreto legge n. 333 del 1992 convertito dalla legge n. 359 del 1992, che ha costituito la norma in base alla quale il Comune ha determinato l’indennità provvisoria di esproprio.

La Corte d’appello di Bari ha accolto le opposizioni alla stima e rideterminato notevolmente in melius le rispettive indennità.

Il ricorso per cassazione proposto dal Comune avverso questa sentenza è stato respinto.

3.7. A causa dei maggiori oneri derivanti dal pagamento delle indennità di esproprio giudizialmente rideterminate, con le deliberazioni n. 86/2015, n. 175/2016 e n. 2/2017, la Commissione straordinaria, nel riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle indennità di espropriazione, di occupazione d’urgenza e relativi interessi, dovuti ai proprietari non aderenti al Consorzio per i terreni espropriati, ha disposto che i competenti uffici comunali procedessero al recupero delle relative somme dai sottoscrittori della convenzione di lottizzazione e dai loro aventi causa a vario titolo, in proporzione alle volumetrie attribuite ai medesimi consorziati in virtù della Convenzione.

3.8. In esecuzione di atti adottati dall’Amministrazione comunale, la Publiservizi s.r.l., nella qualità di concessionaria del Comune di -OMISSIS- per la gestione delle entrate comunali, ha intimato all’odierno ricorrente il pagamento della somma dovuta, comprensiva di interessi e oneri di riscossione, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

In particolare, la società concessionaria della riscossione ha domandato alla signora -OMISSIS-, dante causa degli odierni appellati, la somma di euro 14.279,23 per il lotto 17, euro 6.816,90 per il lotto 20, euro 14.279,23 per il lotto 21, euro 6.816,90 per il lotto 47, euro 14.279,23 per il lotto 49, euro 14.279,23 per il lotto 50, euro 14.279,23 per il lotto 51, euro 55.277,54 per il lotto 65/S.

4. La signora -OMISSIS- ha impugnato gli atti innanzi al T.a.r. per la Puglia.

4.1. Si è costituito il Comune resistendo al ricorso.

5. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha estromesso dal giudizio la concessionaria della riscossione, ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

6. Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado formulando quattro motivi di appello.

6.1. Con la memoria del 6 ottobre 2023, l’appellato si è costituito in giudizio riproponendo alcuni dei motivi di ricorso di primo grado, implicitamente assorbiti dal T.a.r..

6.2. Con la memoria del 19 ottobre 2023, l’appellato ha nuovamente riproposto i motivi di ricorso, con diversa formulazione e, questa volta, includendo motivi non ricompresi nella precedente memoria.

6.3. Con la memoria del 10 novembre 2023, si è costituita in giudizio la società concessionaria, eccependo il passaggio in giudicato del capo riguardante la sua estromissione.

6.4. Con la memoria ex art. 73 c.p.a., del 5 aprile 2024, l’appellato ha ribadito le sue difese.

6.5. Con la memoria ex art. 73 c.p.a., del 8 aprile 2024, l’appellante, dopo aver nuovamente esposto le deduzioni già enunciate a sostegno dell’appello, ha preso posizione sui motivi riproposti.

6.6. Il 17 e il 18 aprile 2024, il Comune e parte appellata hanno depositato le rispettive repliche.

7. All’udienza del 9 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In LI IT , va confermata l’estromissione della società Publiservizi, concessionaria del servizio di riscossione, atteso che il capo della sentenza che ne ha pronunciato il difetto di legittimazione passiva non risulta impugnato dalla parte appellante.

9. Con il primo motivo di appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Il Comune richiama l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui la controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nell’art. 10 della l. n. 167 del 1962, poi sostituito dall’art. 35, della l. n. 865 del 1971), apparterrebbe alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.104 del 2010), solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A., mentre sarebbe attribuita alla giurisdizione ordinaria qualora venga contestata la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento.

9.1. Il primo motivo di appello è infondato.

9.2. Per respingere la censura formulata dall’appellante, il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, la sentenza della Sezione 2 gennaio 2023 n. 5, in quanto le questioni da decidere nella controversia in esame sono ritenute sovrapponibili a quelle decise con i principi di diritto enunciati nel citato precedente.

9.3. Con la suddetta pronuncia, si è affermato che: “ La giurisprudenza ha anche di recente ribadito che in materia di convenzioni urbanistica sussiste la giurisdizione del

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