Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-24, n. 201500919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-24, n. 201500919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500919
Data del deposito : 24 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07650/2013 REG.RIC.

N. 00919/2015REG.PROV.COLL.

N. 07650/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7650 del 2013, proposto da:
Y Z, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Roma, via Marianna Dionigi N. 17;

contro

Questura di Verona, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. 00445/2013, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno CE e diniego rinnovo permesso soggiorno, di cui al decreto del Questore di Verona del 24 febbraio 2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Verona e di Ministero dell'Interno;

Vista l’ordinanza cautelare n.4510/2013che ha accolto l’istanza di sospensiva della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. L A O S e uditi per le parti l’Avvocato Paciello e l’Avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con decreto 24.2.2012 il Questore di Verona, vista l’istanza presentata nel maggio 2007 dal cittadino cinese meglio indicato in epigrafe per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rigettava l’istanza di rilascio del permesso CE e negava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo ostativa, ai sensi dell’art.9, comma 4, D.Lgs. n.286/1998, la condanna ad anni 3 di reclusione, inflitta all’interessato dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 19.3.2009, per violazione dell’art.73 DPR n.309/1990 (produzione e traffico di stupefacenti).

L’interessato ha chiesto l’annullamento di tale diniego con ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia, che con sentenza semplificata n445/2013 lo ha respinto, spese compensate.

1.1.Con appello notificato il 24.9.2013 il cittadino cinese ha chiesto la riforma, previa sospensione, della sentenza TAR , censurandola, con unico articolato motivo, per violazione degli artt.5 e 9 del D.Lgs n.286/1998 e per difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n.4510/2013 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza TAR.

Con memoria, depositata nell’imminenza della pubblica udienza, le Amministrazioni appellate hanno insistito per il rigetto dell’appello, osservando che, in presenza di una condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti a carico del cittadino cinese ricorrente/appellante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rappresentava un’attività vincolata della Questura ai sensi dell’art.4, comma 3, D.Lgs n.286/1998.

Alla pubblica udienza del 13.3.2014, uditi i difensori presenti per la parti, la causa è passata in decisione.

2.La controversia concerne la contestata legittimità del decreto del Questore di Verona 24.2.2012, che ha negato sia il rilascio della carta di soggiorno per stranieri lungo soggiornanti sia il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente, entrambi chiesti con istanza del 15.5.2077 dal cittadino cinese meglio indicato in epigrafe, giunto in Italia nel1998, alla età di anni 10, a seguito di ricongiungimento familiare con il padre.

Il TAR ha respinto il ricorso del cittadino cinese per due ragioni : da un lato, ha ritenuto valido motivo ostativo al rilascio della carta soggiorno la condanna a tre anni di reclusione, inflitta all’interessato con sentenza 22.1.2010 dalla Corte d?appello di Milano per violazione dell’art.73 D. Lgs n.309/1990 (detenzione e spaccio stupefacenti, reato commesso nell’ottobre 2007), mentre, dall’altro, ha rilevato che il Questore aveva anche tenuto conto, nel bilanciamento degli interessi, dell’inserimento sociale e familiare del ricorrente (odierno appellante), rilevando che, peraltro, sia il ricorrente sia il figlio minore sia il padre non risultavano nel registro dello stato civile del Comune di Verona.

2.1.La sentenza TAR viene censurata per violazione art.5, comma 5, e art.9, comma 4,Lgs.n.286/1998, nonché per difetto di istruttoria.

L’appello va accolto.

In punto di fatto va premesso che l’appellante si è ricongiunto nel 1998, quando aveva 10 anni, con i genitori, che vivevano in Italia ed abita a Verona, nell’appartamento di proprietà della madre, con la moglie, anch’essa cinese, e con il figlio M di anni 5, che frequenta regolarmente la scuola elementare, e svolge attività di barista in uno dei bar gestiti dai familiari a Verona.

2.2.

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