Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-08, n. 202403193
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2024
N. 03193/2024REG.PROV.COLL.
N. 04568/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4568 del 2018, proposto da La Prima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 257/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. La società La Prima s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, presentato dalla predetta società per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione posta in essere dal Comune di Foggia su un’area di proprietà della società, sita nel territorio del Comune di Foggia, e per la restituzione dell’area medesima, previa riduzione in pristino, nonché per la condanna del Comune di Foggia al risarcimento dei danni connessi all’occupazione abusiva.
2. La società appellante espone quanto segue.
2.1. Con delibera di Giunta Comunale n. 310 del 3 ottobre 2006, il Comune di Foggia approvava i lavori di costruzione di una nuova strada denominata “tangente settentrionale” da Via Zara a Piazza Vittorio Veneto; detti lavori venivano eseguiti sulla base di un contratto d’appalto del 28 giugno 2007 (la strada sarebbe regolarmente aperta al traffico); tra le aree utilizzate per la realizzazione della predetta opera figura anche un terreno di proprietà della società appellante, censito in catasto al foglio 96, p.lla 5.793, avente una superficie complessiva di mq. 2.351.
In relazione alla occupazione del predetto fondo, il Comune di Foggia non avviava nessuna procedura di occupazione temporanea o di espropriazione.
2.2. In data 24 ottobre 2008 interveniva tra le parti un accordo in base al quale la società concedeva al Comune di Foggia il possesso delle aree già da tempo occupate senza titolo, in attesa della stipula di un atto notarile, con il quale, nei tempi previsti dalla legge, si sarebbe proceduto al formale trasferimento della proprietà a fronte del riconoscimento di una “ indennità di esproprio e di acquisizione del terreno ”, quantificata in € 94.040,00.
2.3. Successivamente, nessun atto notarile di trasferimento della proprietà veniva formalizzato né interveniva alcun decreto di espropriazione; ancora oggi, l’occupazione dell’area di proprietà della società sarebbe sine titulo .
2.4. Con ricorso al T.a.r. Puglia la società ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità dell’occupazione de qua e che fosse pertanto disposta la restituzione dell’area illegittimamente occupata, previa riduzione in pristino, ovvero fosse liquidato il risarcimento dei danni subiti per effetto della occupazione abusiva.
2.5. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. per la Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, sulla base della seguente motivazione (cfr. pag. 9 della sentenza): “ il presente ricorso avente ad oggetto una domanda restitutoria - risarcitoria relativamente al fondo occupato dall’amministrazione comunale di Foggia non può porre in discussione l’accordo transattivo in precedenza raggiunto tra le parti ed in alcun modo impugnato o contestato dalla ricorrente società con il ricorso in esame ”; in estrema sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto che, per effetto dell’accordo sopra richiamato, fosse venuta meno la necessità di procedere all’espropriazione dell’area utilizzata, con la conseguenza che il proprietario avrebbe potuto al più pretendere l’esecuzione in forma specifica dell’accordo di cui sopra.
2.6. Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata, con un unico articolato motivo (che nel prosieguo del presente provvedimento sarà oggetto di specifico esame).
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
4. All’udienza pubblica del 7 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente, il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla giurisdizione del giudice adito.
5.1. Il giudice di primo grado ha qualificato l’atto negoziale sopra richiamato come accordo sostitutivo del provvedimento, sussumibile nel genus degli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990, ritenendo conseguentemente sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera a), nr. 2, cod. proc. amm.
5.2. Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado per ritenere la propria giurisdizione si presta ad una lettura critica.
5.3. In data 24 ottobre 2008 il Comune di Foggia e l’amministratore unico della società La Prima s.r.l. hanno stipulato, in forma di scrittura privata non autenticata, un accordo avente ad oggetto il “ Componimento bonario di cessione suoli necessari per il prosieguo della costruzione strada denominata Tangente settentrionale da via Zara a piazza Vittorio Veneto ”.
Nell’art. 1 dell’accordo, l’amministrazione comunale dà atto che “ per lungaggini burocratiche, alcuni suoli interessati non sono stati espropriati ”, manifestando la volontà di “ addivenire ad un componimento bonario con i proprietari dei suoli ”.
Nell’art. 3 del predetto accordo l’amministratore unico della società proprietaria dell’area de qua “ concede con il presente componimento bonario all’Amm.ne Comunale di Foggia, di prendere possesso del suolo necessario per la realizzazione della strada nuova mq. 1822,50 stimati, da definire con relativo tipo di frazionamento, ed effettuare i relativi lavori di costruzione della sede stradale con i marciapiedi di pertinenza ”.
L’art. 4 dell’accordo prevede invece: “ La definizione del passaggio di proprietà dei predetti suoli all’Amm.ne Comunale sarà effettuato con atto notarile da stipularsi non appena l’iter burocratico previsto per legge sarà definito. La relativa indennità di esproprio e di acquisizione del terreno della Società “La Prima” per i mq. 2351,00 è pari ad € 94.040,00