Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-03-18, n. 201301584

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-03-18, n. 201301584
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301584
Data del deposito : 18 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02857/2001 REG.RIC.

N. 01584/2013REG.PROV.COLL.

N. 02857/2001 REG.RIC.

N. 02856/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sui seguenti ricorsi riuniti:
sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2001, proposto da:
A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale - Avellino 2, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Giuseppe Mazzitelli in Roma, via Eudo Giulioli, 47/B/17;

contro

L L, L V, S C, M L, C S, A D, V A, R C, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso R D L T in Roma, via Roccaporena, 34;
Scafuro Filippo;

nei confronti di

U.S.L. N. 4 in Liquidazione della Regione Campania;



sul ricorso numero di registro generale 2856 del 2001, proposto da:
U.S.L. - Unita' Sanitaria Locale - N. 4 in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Giuseppe Mazzitelli in Roma, via Eudo Giulioli, 47/B/17;

contro

L L, Lepore Lorenzo, S C, M L, C S, A D, V A, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso R D L T in Roma, via Roccaporena, 34;
Scafuro Filippo, R C;

nei confronti di

A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale - Avellino 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2856 del 2001:

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01021/2000, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER IDENNITA’ DI TRASPORTO STRUMENTI PER VERIFICA APPARECCHI .

quanto al ricorso n. 2857 del 2001:

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01021/2000 meglio sopra indicata.

Visti gli appelli principali ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi di L L ed altri;

Visti gli appelli incidentali proposti in ciascuna causa da L L ed altri;

Viste le memorie difensive;

Viste le ordinanze cautelari n 2433 e n. 2434 del 10 aprile 2001con cui la Quinta Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza TAR Campania , Salerno, n. 1021/2000.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il Cons. L A O S e uditi per le parti gli avvocati D'Ambrosio su delega di Barra e Pesce su delega di Fontana ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso al TAR Campania, sez. Salerno, proposto in data 22 novembre 1996 ( R G 2847) e notificato sia alla USL n. 4 di Avellino, gestione liquidatoria, sia alla neo costituita ASL Avellino 1, alcuni dipendenti, tutti provenienti dal disciolto ENPI ed assegnati alla USL 4 Avellino dal 1 luglio 1982, ruolo tecnico-ispettivo, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire dal 1982 l’indennità prevista dalla legge n. 836/1973, art 16, nella misura di lire 1.500 all’ora ( oppure in quella ritenuta giusta secondo i criteri ex art. 16 citato9 , per il trasporto dei materiali e delle apparecchiature necessarie per effettuare le verifiche prescritte per alcune tipologie di macchinari quali ascensori, argani ed impianti elettrici .

Con sentenza 29 dicembre 2000 n.1021 il TAR Campania ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti a percepire la suddetta indennità a partire dal 22 novembre 1996 ( data di notifica del ricorso) , disponendo che, ai sensi della legge n. 724/1994, art. 22, sui ratei di credito maturati fossero calcolati interessi e rivalutazione fino al 31 dicembre 1994 e soltanto la rivalutazione per quelli maturati a partire dal 1 gennaio 1995 .

1.1.Avverso la sentenza ( non notificata) hanno proposto appello ( con ricorsi notificati il 12 marzo 2001) sia la USL n.4 di Avellino, gestione liquidatoria ( RG n.2856/2001) , sia la ASL Avellino 1( R G n. 2857/2001), che hanno chiesto la riforma, previa sospensione, della sentenza, deducendo a falsa applicazione degli artt.

1-3 e 16 della legge 18 dicembre 1973, n.836 , e la violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico del personale del dipartimento Sanità ( primo motivo), nonché la violazione dell’art. 6 della legge n. 724/1994 (secondo ed ultimo motivo), in quanto il TAR avrebbe dovuto interrompere il giudizio (accogliendo la espressa richiesta delle amministrazioni resistenti ) , in quanto, ai sensi dell’art. 6 legge n. 724/1994, dal 1 gennaio 1995 la USL 4 di Avellino si era estinta e ad essa era succeduta per legge la ASL Avellino 1, mentre i debiti e crediti relativi alle pregresse gestioni erano confluiti a titolo particolare in apposite gestioni stralcio, poi trasformate (vedi legge n.549/1995, art 2) in gestioni liquidatorie facenti capo ai direttori generali delle neo costituite ASL nel cui territorio erano confluite la soppresse USL .

Si sono costituiti in entrambi i giudizi gli appellati, che con puntuali repliche hanno chiesto la conferma della sentenza TAR, previo rigetto dell’istanza di sospensione data l’esiguità della somma in controversia .

1.2.Con ordinanze n .2233 e n. 2234 del 10 aprile 2001 la Sezione Quinta ha sospeso le sentenze appellate .

Con due appelli incidentali , entrambi ritualmente notificati il 10 maggio 2001, i dipendenti ASL hanno chiesto la parziale riforma della sentenza TAR nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti vantati dai medesimi per il periodo anteriore al 22 novembre1991, epoca della notifica del ricorso al TAR.

Con ulteriori memorie ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie conclusioni .

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2012, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione .

2.In via preliminare i due appelli principali in epigrafe vanno riuniti per essere decisi congiuntamente ai sensi dell’art 96 c p a., trattandosi di impugnazioni della stessa sentenza di primo grado.

Nel merito va premesso che i ricorrenti sono periti industriali e geometri, già dipendenti dell’Ente Nazionale Infortuni- ENPI, poi inquadrati nel 1982 (a seguito della soppressione dell’ente ) nel ruolo del personale tecnico della USL n. 4 di Avellino, cui poi è succeduta per legge la ASL 2 di Avellino ( a partire dal 1995);
la controversia all’esame concerne la spettanza o meno ai medesimi dell’indennità di trasporto di materiale e strumenti , necessari per il disimpegno delle mansioni del profilo professionale, prevista dall’art. 16 della legge 18 dicembre 1973 n. 836;
disposizione applicabile al Dipartimento del Personale della Sanità in virtù del rinvio disposto dal DPR n. 761/1979 art 43 .

I dipendenti , con appelli incidentali proposti nell’ambito dei due appelli in epigrafe, hanno chiesto la riforma della stessa sentenza TAR nella parte in cui ha dichiarato prescritta ogni loro pretesa per il periodo precedente l’ultimo quinquennio a partire dal novembre 1996, epoca di instaurazione del giudizio .

La sentenza TAR merita conferma.

2.1.Preliminarmente , quanto all’appello R.G. 2056/2001, va trattato il secondo motivo dell’ appello principale con il quale la USL 4 di Avellino in gestione liquidatoria ha dedotto che il TAR, a seguito di espressa richiesta delle amministrazioni resistenti, avrebbe dovuto o interrompere il giudizio, a seguito della soppressione delle USL a partire dal 31 dicembre 1994 oppure dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della USL resistente.

Il motivo non appare condivisibile .

Infatti, a differenza di quanto asserisce parte appellante principale, non solo nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’applicazione delle disposizioni in tema di interruzione del giudizio, in quanto alle soppresse USL al 31 dicembre 1994 sono succedute per legge a titolo universale le neo istituite ASL, con riguardo ai rapporti di lavoro ed allo stato del patrimonio, mentre , con specifica disposizione, la legge finanziaria n .724/1994 ha, invece, previsto che, a titolo di successione particolare, i debiti e di crediti facenti capo alle pregresse gestioni delle USL sono confluiti, a a titolo di successione particolare, in gestioni stralcio individuate dalla Regione ( ai sensi della legge n. 724/1994, art 6) che poi sono state trasformate in gestioni liquidatorie , ai sensi della legge n. 549/1995, art 2, comma 14, cui provvedono i direttori generali delle istituite ASL con funzioni di commissari liquidatori delle soppresse USL ricomprese nell’ambito territoriale delle neo istituite Aziende Sanitarie .

Infatti, in corretta applicazione dell’esposto quadro normativo di riferimento, i ricorrenti, nel novembre 1996 hanno notificato l’atto introduttivo del giudizio sia alla gestione liquidatoria della ex USL n.4 di Avellino sia, con riguardo alle pretese sorte in epoca successiva al 1 gennaio 1995, alla neo istituita ASL 2 di Avellino.

Pertanto correttamente la sentenza TAR ha respinto sia le istanze di interruzione del giudizio con integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione sia l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della ex USL n.4 .

2.2.Non sono fondate neanche le censure di violazione degli artt.

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