Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-12, n. 202001772

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-12, n. 202001772
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001772
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2020

N. 01772/2020REG.PROV.COLL.

N. 06865/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6865 del 2019, proposto da
Engel Italia s.r.l., Associazione Engel For Life e Freedom s.r.l.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati L L ed I R, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è per legge domiciliato;

nei confronti

Elios di Elea/Velia s.c.a.r.l., E Accoglienza, Integra &
Development società cooperativa sociale Onlus, nonché Agriturismo La Diga, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 01133/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Ufficio territoriale del Governo di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti l’avvocato Lentini e l’avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Engels Italia s.r.l., Associazione Engels For Life e Freedom s.r.l.s., che in r.t.i. avevano partecipato alla procedura di gara indetta dalla Prefettura di Salerno per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza e servizi connessi a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale (del valore di €. 18.111.600,00, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), classificandosi al secondo posto dietro l’a.t.i. E, chiedevano al Tribunale amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, l’annullamento del decreto della Prefettura di Salerno prot. n. 139484 del 13 novembre 2018 di aggiudicazione della gara all’at.i. E, lamentando la mancata esclusione di quest’ultima.

Le ricorrenti deducevano l’illegittimità della valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, limitatasi ad una mera acritica ricezione delle giustificazioni prodotte, laddove l’inaffidabilità dell’offerta emergeva dal semplice confronto con le previsioni del bando di gara che prescriveva una dotazione minima di personale per ciascuna struttura in base alle dimensioni di quest’ultima: infatti l’aggiudicataria aveva indicato un costo annuo del personale in ragione di € 865.430,00, assolutamente sottostimato e non in linea con i trattamenti salariali minimi e gli stessi CCNL di settore;
ad identiche conclusioni si giungeva quanto ai costi di sicurezza indicati inattendibilmente in circa 10.000, laddove gli stessi avrebbero dovuto essere pari a circa 47.000 euro.

Le ricorrenti evidenziavano anche l’incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria per non aver espressamente accettato tutte le regole di gara come prescritto, a pena di esclusione, dall’art.

8.3 del disciplinare;
aggiungevano che la mandante la Diga non possedeva i requisiti di esperienza e fatturato specifico, nonostante la dichiarazione di aver svolto una quota pari 41% del servizio erogato nella struttura di Cannalonga, e che anche la mandataria E non possedeva la necessaria esperienza triennale, avendo dichiarato l’avvio dell’attività di assistenza solo in data 23 agosto 2016. L’aggiudicataria tra l’altro non aveva dimostrato la disponibilità delle strutture indicate nell’offerta, incorrendo nell’ulteriore causa di esclusione prevista dal p.to 6 del disciplinare di gara.

Resisteva il Ministero dell’interno, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e la sua nammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, nonché la sua infondatezza nel merito.

I,2, Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti deducevano per ulteriori vizi dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

In particolare, mettendo in relazione i requisiti minimi di personale per ciascuna struttura, come indicati nel disciplinare di gara, con le dimensioni delle strutture proposte dalla aggiudicataria, rilevavano l’inadeguatezza dell’offerta tecnica, avendo l’Ati E dichiarato di utilizzare solo 27 operatori diurni, a fronte dei 42 necessari per garantire la copertura del turno di servizio dalle ore 8 alle ore 20 per sette giorni su sette, richiesto dal disciplinare di gara quale condizione minima per l’erogazione del servizio;
con riferimento all’ulteriore servizio di mediazione culturale, evidenziavano che il personale indicato dalla prima graduata era carente dei requisiti professionali, in quanto privo di attestazione di qualifica professionale o certificazione di conoscenza della lingua sia straniera (C1 QCER), che italiana (B1 QCER).

I.

3. Con la sentenza segnata in epigrafe il tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo infondati i motivi sollevati.

I.

4. Avverso tale decisione le ricorrenti Engel Italia s.r.l., Associazione Engel For Life e Freedom s.r.l.s. hanno interposto appello, chiedendone la riforma per:

1) Error in iudicando – Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 50/2016) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ;

2) Error in iudicando – Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 50/2016) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ;

3) Error in iudicando – Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 50/2016) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ;

4) Error in iudicando – Violazione di legge (art. 120 comma 2bis cpa) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 ;

5) Error in procedendo ed in iudicando – Violazione di legge (art. 97 d.lgs. 50/2016) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art. 3 l. 241/90 .

I.5 Ha resistito al gravame il Ministero dell’interno che ne ha chiesto il rigetto.

I.

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