Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-09-21, n. 202201495
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Testo completo
Numero 01495/2022 e data 21/09/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2022
NUMERO AFFARE 00655/2022
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OISSIS- contro Ministero della Difesa, avverso decreto dirigenziale n. m_d gmil 137098 del 23/03/2021 di rigetto ricorso gerarchico avverso scheda valutativa n. 16 - periodo 14 agosto 2019-13 agosto 2020;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 448746 dell’ 11/10/2021 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F C;
Premesso
Nei confronti del Capitano (già Tenente) dei Carabinieri in -OISSIS-è stata redatta la scheda valutativa n. 16, relativa al periodo dal 14 agosto 2019 al 13 agosto 2020;
Con il gravame presentato in data 31 luglio 2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. M_D GMIL REG2021 137098 del 23 marzo 2021, notificato il successivo 3 aprile 2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 23 dicembre 2020, proposto avverso la citata scheda valutativa n. 16, nonché l’annullamento della scheda medesima, deducendo censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
L’amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato
Il Collegio intende riaffermare i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui, nell’ambito del sistema di valutazione del personale militare i giudizi formulati dalle autorità valutatrici sono connotati da un’ampia discrezionalità tecnica, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall’apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati. Per questo afferiscono al merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non siano palesemente arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 3799/2021, Id., Sez. II, 664/2022).
Tanto premesso sul piano dell’ambito del sindacato, giova richiamare la disciplina concernente il procedimento di valutazione. L’art. 689 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ) individua i soggetti competenti alla compilazione e alla revisione della documentazione caratteristica:
“1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.
2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.
Lamenta il ricorrente difetto di motivazione.
Si duole il ricorrente della violazione di legge. Risulterebbero violate le disposizioni di cui all'art. 689, co. 6°, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, all'art. 2, co. 6°, del d.p.r. n. 213/2002, novellato dal d.p.r. n. 255/2006 e dal d.p.r. n. 164/2008, nonché le disposizioni di cui alla Circolare n. M _D GMIL V SS 0610740 di prot. datata 23.12.2008 del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare.
Il motivo è infondato.
L'art. 689, comma 6, del D.P.R. 90/2010 prevede che l'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico debba motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.
In linea generale, la compilazione dei documenti caratteristici non comporta articolate relazioni o ricostruzioni delle attività svolte dal valutando,