Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-09-21, n. 202201495

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2022-09-21, n. 202201495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201495
Data del deposito : 21 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00655/2022 AFFARE

Numero 01495/2022 e data 21/09/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2022




NUMERO AFFARE

00655/2022

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OISSIS-

contro

Ministero della Difesa, avverso decreto dirigenziale n. m_d gmil 137098 del 23/03/2021 di rigetto ricorso gerarchico avverso scheda valutativa n. 16 - periodo 14 agosto 2019-13 agosto 2020;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 448746 dell’ 11/10/2021 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F C;



Premesso

Nei confronti del Capitano (già Tenente) dei Carabinieri in -OISSIS-è stata redatta la scheda valutativa n. 16, relativa al periodo dal 14 agosto 2019 al 13 agosto 2020;

Con il gravame presentato in data 31 luglio 2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto n. M_D GMIL REG2021 137098 del 23 marzo 2021, notificato il successivo 3 aprile 2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 23 dicembre 2020, proposto avverso la citata scheda valutativa n. 16, nonché l’annullamento della scheda medesima, deducendo censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.


Considerato


Il Collegio intende riaffermare i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui, nell’ambito del sistema di valutazione del personale militare i giudizi formulati dalle autorità valutatrici sono connotati da un’ampia discrezionalità tecnica, in quanto scaturiscono dalla conoscenza personale del valutato e dall’apprezzamento di tutte le attività condotte dallo stesso, dal modo di proporsi e interfacciarsi con i superiori e colleghi, dalla valutazione delle capacità professionali, dalla motivazione al lavoro, nonché dallo spirito di abnegazione e di sacrificio dimostrati. Per questo afferiscono al merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non siano palesemente arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 3799/2021, Id., Sez. II, 664/2022).

Tanto premesso sul piano dell’ambito del sindacato, giova richiamare la disciplina concernente il procedimento di valutazione. L’art. 689 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ) individua i soggetti competenti alla compilazione e alla revisione della documentazione caratteristica:

“1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo.

Lamenta il ricorrente difetto di motivazione.

Si duole il ricorrente della violazione di legge. Risulterebbero violate le disposizioni di cui all'art. 689, co. 6°, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, all'art. 2, co. 6°, del d.p.r. n. 213/2002, novellato dal d.p.r. n. 255/2006 e dal d.p.r. n. 164/2008, nonché le disposizioni di cui alla Circolare n. M _D

GMIL V SS

0610740 di prot. datata 23.12.2008 del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare.

Il motivo è infondato.

L'art. 689, comma 6, del D.P.R. 90/2010 prevede che l'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico debba motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore.

In linea generale, la compilazione dei documenti caratteristici non comporta articolate relazioni o ricostruzioni delle attività svolte dal valutando, ammettendosi, generalmente, indicazioni sintetiche sulle singole qualità e capacità personali del militare (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763), purché siano prive di evidenti disarmonie nel loro svolgimento essenziale, trovando una puntale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle varie qualità (Cons. Stato Sez. II, 28 settembre 2020, n. 5689;
Id. Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).

Ha precisato la giurisprudenza che le schede valutative e i rapporti informativi dei militari non debbono, dunque, contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi;
pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato né si richiede l'indicazione di particolari fatti commessi dallo stesso per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando (Cons. Stato, sez. I, parere 551/2020).

Nel caso di discordanza tra le valutazioni del compilatore e quelle del revisore l’obbligo motivazionale deve essere adempiuto con maggior rigore rispetto alle ipotesi di concordanza (Cons. Stato, sez. I, parere 796/2021).

Sul piano procedimentale, la prevalenza del superiore gerarchico non lo esonera solo dall’obbligo di indicare le ragioni del suo “dissenso”;
anzi, si tratta di un onere rafforzato, che risulta tanto più stringente ove si consideri che si tratta di dirimere il contrasto con i giudizi del compilatore (e del primo revisore), che ha l'onere maggiore di compilazione della quasi totalità del documento, in quanto come Superiore diretto “ha contatti continui, personali, diretti ed immediati con il valutando e, pertanto, meglio di altri ne conosce doti e difetti”;
mentre il revisore ha un potere di integrazione e controllo, che non è di tipo meramente formale, visto che ha il potere di dissentire, purchè motivi adeguatamente l'eventuale dissenso dal giudizio già espresso dall'autorità inferiore .

Nel caso di specie ritiene il collegio che tale obbligo sia stato adeguatamente adempiuto, considerando le motivazioni relative alla discordanza espresse dal revisore, che non dovevano essere necessariamente richiamate estesamente ed analiticamente nel provvedimento finale.

Lamenta il ricorrente eccesso di potere per la non concordanza tra le valutazioni espresse dal compilatore e quelle dei due revisori.

Il motivo è infondato.

La previsione normativa che disciplina la valutazione caratteristica coinvolge una pluralità di soggetti in posizione gerarchicamente non equiordinata per assicurare obiettività di giudizio.

La discordanza tra le opinioni espresse appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette invece una patologia se non quando essa si traduca in proposizioni tra loro logicamente incompatibili. La giurisprudenza, anche molto risalente, ha sempre attribuito una fondamentale funzione di garanzia per il valutando all’Ufficiale Revisore, chiarendo che questi può anche introdurre nuovi elementi di giudizio, qualora rilevi lacune od omissioni nella valutazione del compilatore (Cons. Stato, Sez. IV, 1.3.1974, n. 210), per cui «la revisione, da parte di non più di due Autorità superiori nella stessa linea di servizio, dei documenti caratteristici del personale militare di rango superiore (ufficiali) stilati dall'Autorità dalla quale esso dipende è sempre necessaria, in quanto altrimenti resterebbe eluso il disposto di legge che ha ritenuto indefettibile tale controllo non ammettendosi alcuna ipotesi di compilazione di note non asseverate da un giudizio di grado superiore» (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 740/96).

Pertanto, ha affermato la giurisprudenza, la contraddittorietà dei due (o tre) giudizi – che restano autonomi e non si fondono – è “risolta” dalla normativa in materia, sul piano organizzativo, attribuendo prevalenza al giudizio del Secondo Revisore, chiamato ad esprimere il giudizio finale.

Nel secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione della Circolare n. M _D

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi