Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-03, n. 202307522

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-03, n. 202307522
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307522
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 07522/2023REG.PROV.COLL.

N. 04686/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4686 del 2020, proposto dal
Ministero dell’Istruzione (ora dell’Istruzione e del Merito), in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

sig.ra L L F, rappresentata e difesa dall’avv. D C e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via della Giuliana, n. 101;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis , n. 5246/2020 del 18 maggio 2020, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 10253/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra L L F;

Vista la memoria difensiva dell’appellata;

Vista l’ordinanza collegiale n. 6295/2022 del 20 luglio 2022, con cui è stato disposto il rinvio della trattazione della causa;

Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il Cons. P D B e preso atto che nessuno è comparso per le parti.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;


Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Istruzione (ora dell’Istruzione e del Merito) propone appello avverso la sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- bis , n. 5246/2020 del 18 maggio 2020, chiedendone la riforma;

- che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della sig.ra L L F avverso il provvedimento del Ministero appellante prot. n. U.0010932 del 23 maggio 2019, recante diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, da lei conseguito in Romania, e per l’effetto ha annullato il suddetto diniego, unitamente alla presupposta nota prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 (cioè l’avviso con cui il Ministero ha esplicitato in via generale l’impossibilità di riconoscere la formazione sul sostegno acquisita in Romania);

- che il T.A.R. ha annullato il diniego di riconoscimento e il presupposto avviso poiché la motivazione di questi si incentrava sulla questione del livello di integrazione tra gli ordinamenti dei due Paesi (la Romania e l’Italia) e, in specie, sul fatto che nel sistema romeno l’insegnamento di sostegno rientra nell’ambito di un insegnamento speciale svolto in apposite scuole speciali, mentre nel sistema italiano esso viene svolto nelle classi comuni con il supporto dell’insegnante di sostegno: ma in realtà – dice la sentenza – il procedimento inteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno ha un focus diverso e cioè ha ad oggetto la valutazione delle competenze complessivamente conseguite dal soggetto che richiede il riconoscimento stesso, in ossequio al d.lgs. n. 206/2007, agli artt. 11 e 13 della direttiva n.

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