Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-11-24, n. 201005340
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N. 05340/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 09061/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9061 del 2010, proposto dal Ministero della Giustizia (Commissione esami di Avvocato - Sessione 2009 presso la Corte d'Appello di Bari e Commissione esami Avvocato - Sessione 2009 presso la Corte d'Appello di Torino), rappresentatoi e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
M S, rappresentata e difesa dagli avv. G C e G V, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria Sezionale, in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00639/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO SESSIONE 2009 - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M S;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons. V C e uditi per le parti gli avvocati G C e G V nonché l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Considerato che i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità, che nella specie non sono posti a fondamento della misura cautelare di primo grado;
Ritenuta –alla stregua della consolidata e costante giurisprudenza di questa Sezione- la inammissibilità della pretesa di ricavare dalla diversa e migliore opinione, espressa sulla "bontà" dei singoli elaborati ad opera di pur autorevoli esperti di diritto, l'erroneità del giudizio sugli stessi formulato dalla Commissione, invece competente in materia, trattandosi di tesi che, lungi dall'evidenziare macroscopiche incongruenze o tali da far presumere un esercizio non corretto del relativo potere, mira a sostituire alla valutazione secondo il pertinente procedimento di legge quella propria dell'originaria ricorrente;