Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-17, n. 202306979

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-17, n. 202306979
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306979
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 06979/2023REG.PROV.COLL.

N. 04334/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4334 del 2019, proposto da
ME La CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Goria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RT RI ZO in Roma, via Monte Santo 68;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1246/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Asti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Goria per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. A seguito di sopralluogo in data 31-1-2013 i funzionari comunali si recavano presso la proprietà dei sig.ri La CA HE e ME, dove riscontravano la realizzazione delle opere abusive minuziosamente descritte nel verbale prodotto sub. doc. 3 ed in particolare:

- “basso fabbricato in muratura intonacata … tetto a falda unica in legno e lastre ondulate in fibrocemento … suddiviso internamente in due locali comunicanti utilizzati come ricovero attrezzi agricoli, seppur dotati di lavello, frigorifero e fornelli a gas”: il detto fabbricato presentava altezza pari a mt. 2,70/3,10 e superficie di circa 45 mq;

- porticato di mq 27,00 circa, con struttura in legno, copertura e tamponamenti laterali;

- ulteriore basso fabbricato in legno, di circa 20 mq., con copertura e tamponamenti, adibito a ricovero attrezzi agricoli;

- tettoia di circa 8 mq., con copertura e tamponamenti.

Con nota 26-2-2013, prot. n. 18399, il Comune comunicava ai sig.ri La CA l’avvio del procedimento amministrativo volto alla repressione degli abusi di cui sopra.

In data 21-3-2013, i sig.ri La CA presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto la regolarizzazione delle medesime opere sopra indicate.

Con provvedimento in data 4-10-2013 prot. n. 81004, il Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Asti denegava il rilascio del titolo in sanatoria.

Conseguentemente, il Comune assumeva l’ordinanza n. 91 in data 3-2-2014, con cui ingiungeva la demolizione delle opere abusive.

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della sopra richiamata ordinanza di demolizione.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell’area che sarà acquisita gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001.

La censura è stata ritenuta infondata dal Tar in quanto, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza, anche di questa sezione, "l'individuazione della superficie dell'area di sedime da acquisire al patrimonio del Comune in

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