Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-31, n. 202308086
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2023
N. 08086/2023REG.PROV.COLL.
N. 09276/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 9276 del 2022, proposto da M A, M B, S B, A C, P C, M C, A R C, C G, D G, P G, R L, M L, R M, A N, I P, R P, G P, M P, A P, C R, S S, A T, A P V, L I V, C T V, G V, M Z, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Usr per la Basilicata, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 618/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. S Z
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso con cui la parte appellante chiedeva l’annullamento dei decreti 44-45-46-47-48-49-50 del MIUR – USR per la Basilicata, tutti pubblicati il 22 aprile 2021, aventi a oggetto l’indizione del concorso (per titoli) per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per i profili professionali dell’area “A” e “B” del personale ATA, nella parte in cui non prevedono l’aggiornamento della seconda fascia per coloro che hanno il requisito di almeno trenta giorni di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430 e non equiparano il servizio prestato in qualità di docente a quello prestato nelle istituzioni scolastiche o presso gli enti locali di cui al predetto art. 5 del DM n. 430/2000.
A supporto del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze:
- nonostante tutti i ricorrenti fossero in possesso del requisito di cui all’art.5 comma 3 lett. b) punto 2 del D.M. 430 del 2000, ossia l’aver prestato servizio per almeno trenta giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali, venivano esclusi illegittimamente dalla procedura concorsuale;
- in particolare era illegittima la disposta chiusura della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA trasformandole ad esaurimento, nonostante la mancanza di disposizioni legislative che ne avevano disposto la trasformazione e la chiusura;
- dunque chiedevano l’accesso alla seconda fascia ATA delle graduatorie di istituto.
La decisione impugnata ha rigettato il ricorso; avverso di essa sono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
1) Error in judicando: violazione dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.. Travisamento e/o omissione di fatti rilevanti, erroneità e falsa rappresentazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Irragionevolezza e illogicità manifesta.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 11, della L. n. 124/1999. Violazione dell’art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM 13.12.2000 n. 430. Eccesso di potere. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor partecipationis”. Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. All’udienza del 19 aprile del 2023 il Collegio ha disposto che la parte appellata fornisse adeguati chiarimenti in ordine ad una serie di quesiti prospettatigli, ritenuti dirimenti ai fini della decisione,
4. Adempiuto dall’Ufficio Scolastico regionale della Basilicata il descritto incombente, la causa è stata spedita in decisione all’odierna udienza.
DIRITTO
5. In via preliminare va disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla parte appellante.