Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-12-09, n. 202409885
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 09885/2024REG.PROV.COLL.
N. 02458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuele De Rose in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Fabio Raponi e Emanuele De Rose;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, n. 204788-2015/9055/DS02 del 29 novembre 2016, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 03/06/2004.
2. Il provvedimento veniva adottato dall’amministrazione penitenziaria a seguito della comunicazione della sentenza del tribunale penale di Latina n. -OMISSIS- che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di danneggiamento, minaccia aggravata e lesioni in danno di -OMISSIS- con cui il ricorrente aveva avuto una relazione sentimentale.
2.1 Con ricorso di primo grado il signor -OMISSIS--che dal 16 gennaio 2020 è cessato dal servizio- chiedeva l’annullamento del provvedimento sulla base dei seguenti motivi:
1) SULLA SCADENZA DEI TERMINI PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ;
2 ) SULLA TARDIVA COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI DESTITUZIONE ;
3 ) SULLA DESTITUZIONE DI UN SOGGETTO GIÀ CESSATO DAL SERVIZIO ;
4) SULL’ASSENZA DI PROVA DELLA RESPONSABILITÀ DEL RICORRENTE;
5) SULL’ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA PENALE;
6) SULL’ESTRANEITÀ DEI FATTI CONTESTATI DAL LUOGO DI LAVORO;
7) SULLO STATO DI INFERMITÀ DEL RICORRENTE;
8) INAMMISSIBILITÀ DEL CARATTERE RETROATTIVO IN ASSENZA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ.
3. Il T.a.r. per il Lazio, Latina, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) dava atto della rinuncia da parte del ricorrente ai primi due motivi di ricorso;
b) respingeva gli ulteriori motivi rilevando che: b.1) la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare un dipendente cessato dal servizio è sempre ammessa allorché vi sia un interesse dell’amministrazione e, in particolare, quando occorra definire i profili patrimoniali connessi alla sospensione dal servizio; b.2) è vero che la sentenza penale si limita a prendere atto dell’estinzione dei reati per prescrizione, ma espressamente riconosce anche che non sussistono le condizioni per disporre il proscioglimento ai sensi dell’art.129, comma 2, c.p.p.; b.3) se è vero che anche la contestazione disciplinare del 30 aprile 2016 a firma del funzionario istruttore si basa esclusivamente sulle denunce della sig.ra -OMISSIS-e che né il funzionario istruttore né il consiglio di disciplina hanno esaminato gli atti del processo penale e, in particolare, le dichiarazioni dei testimoni, è anche vero che il provvedimento tiene conto dei fatti come descritti in atti;
c) compensava tra le parti le spese di giudizio.
4. Il ricorrente ha interposto appello, notificato in data 26 febbraio 2024, articolando i seguenti motivi:
A) sul quarto motivo di ricorso: “4) SULL’ASSENZA DI PROVA DELLA RESPONSABILITÀ DEL RICORRENTE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 10 d. lgs. 449/1992. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carenza di motivazione, conseguente anche al difetto di istruttoria”;
B) sul quinto motivo di ricorso: “5) SULL’ERRONEA