Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-22, n. 202301814
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Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 01814/2023REG.PROV.COLL.
N. 02664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2021, proposto da
Questura Avellino, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, C T E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Iodice in Roma, via Panama, 58;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, C T E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 18 febbraio 2019, il Questore della Provincia di Salerno ha comunicato alla Questura della Provincia di Avellino che, in occasione di un controllo effettuato in data 25 ottobre 2018 dal Nucleo di Vigilanza e Controllo finalizzato alla verifica delle modalità di esecuzione dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito del porto di Salerno, era stata rilevata l’assenza degli interessati dalle rispettive postazioni di controllo. Tale circostanza avrebbe dunque consentito agli ispettori del Nucleo di Vigilanza di aggirare i check-point e di raggiungere una nave all’ormeggio senza essere sottoposti ad alcun controllo di security.
Con nota del 4 marzo 2019, la Questura della Provincia di Avellino ha perciò comunicato agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione dal servizio di guardia giurata particolare per la durata di quindici giorni.
Sulla base di quanto comunicato in sede di avvio del procedimento amministrativo, il successivo 15 marzo, l’Istituto di Vigilanza da cui dipendevano le tre guardie giurate ha altresì avviato nei confronti delle medesime un procedimento disciplinare ex art. 7 della l. n. 70/300, finalizzato al loro licenziamento per giusta causa.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, le tre guardie giurate hanno depositato osservazioni scritte nelle quali hanno proclamato la loro estraneità ai fatti, affermando di essere sempre stati presenti nelle rispettive postazioni di controllo.
Con provvedimenti del 21 maggio 2019, l’Autorità procedente, ritenute non meritevoli di accoglimento le memorie difensive, ha disposto la sospensione delle guardie giurate per la durata di quindici giorni dal servizio di vigilanza, richiamando il contenuto della nota del 18 febbraio 2019 inoltrata dalla Questura di Salerno, dal quale ha evinto il comportamento negligente degli interessati, sì da giustificare l’adozione di misure sanzionatorie.
In data 25 luglio 2019, i destinatari delle misure sanzionatorie hanno proposto ricorso gerarchico avverso i citati provvedimenti alla Prefettura di Avellino e successivamente, a seguito dell’inutile decorso del termine di novanta giorni, ricorso innanzi al Tar Campania, sede di Salerno.
In particolare, i ricorrenti hanno censurato i provvedimenti avversati per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i