Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2021-07-16, n. 202103914
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Pubblicato il 16/07/2021
N. 03914/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04681/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4681 del 2021, proposto da
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato A E, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (Sezione Seconda) n. 01113/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati A E e S C in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.
Considerato che:
a) costituisce oggetto del contendere la reiezione di un’istanza di rimessione in termini ex art. 40, comma 6, della L. n. 47/1985 relativa a una domanda di condono edilizio;
b) in mancanza, allo stato, di un provvedimento repressivo non è ravvisabile il lamentato danno grave e irreparabile.