Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402223

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402223
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402223
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 02223/2024REG.PROV.COLL.

N. 00006/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2022, proposto dal signor A R L, rappresentato e difeso dagli avvocati F B C, V R e M E V, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni Amendola, n. 46 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, P T e S L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, n. 858/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il consigliere Francesco Frigida;

udito per l’appellante l’avvocato M E V e viste le conclusioni scritte dell’avvocato E B per il Comune di Prato;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor A R L ha proposto ricorso (n. 1954 del 2012) dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana per l’annullamento della comunicazione del Comune di Prato, servizio edilizia e attività economiche, prot. gen. 23199/8D del 2 ottobre 2012 (ricevuta il 9 ottobre 2012) di diniego parziale di sanatoria edilizia straordinaria e per la declaratoria del suo diritto alla concessione in sanatoria di cui all’istanza presentata il 10 dicembre 2004 (prot. n. 81448) ai sensi del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e della legge regionale per la Toscana n. 53/2004, relativamente ad un compendio immobiliare formato da un’abitazione con giardino (sita in via Castruccio n. 54) e da terreni confinanti, su cui ha dichiarato di aver realizzato nel gennaio del 2001 una serie di costruzioni abusive, consistenti in un manufatto in muratura a uso ripostiglio con un gabinetto interno, un locale cantina nel sottosuolo del ripostiglio predetto, due tettoie e una recinzione esterna.

1.1. Il Comune di Prato si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con la sentenza in epigrafe l’adito T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre agli accessori di legge.

2.1. Il giudice di primo grado ha sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il signor A R L è proprietario in Prato di un’abitazione con giardino posta alla via Castruccio 54, nonché dei terreni confinanti, sui quali espone di avere realizzato nel gennaio del 2001 una serie di costruzioni abusive, consistenti in un manufatto in muratura a uso ripostiglio con w.c. interno, un locale cantina nel sottosuolo del ripostiglio predetto, due tettoie e una recinzione esterna. Relativamente a tali costruzioni, il signor L ha chiesto la sanatoria edilizia straordinaria a norma del d.l. n. 269/2003 e della legge regionale toscana n. 53/2004 sul c.d. “terzo condono”. L’istanza è stata parzialmente respinta dal Comune di Prato con il provvedimento del 2 ottobre 2012, in epigrafe. Ad avviso dell’amministrazione procedente, il ripostiglio con w.c. interno si configurerebbe come nuovo volume urbanistico eccedente il limite dei 100,00 mc e non sarebbe dunque ammissibile a sanatoria, ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. a) della citata l.r. n. 53/2004. Il provvedimento è impugnato dall’interessato, il quale chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di cinque motivi in diritto e conclude, altresì, per l’accertamento della fondatezza della propria pretesa (…) Resiste al ricorso il Comune di Prato (…) È impugnato il parziale diniego della sanatoria edilizia straordinaria chiesta dal ricorrente signor L con riferimento ad alcuni manufatti abusivi realizzati sul terreno di sua proprietà ubicato in Prato, alla visa Castruccio. Il diniego riguarda, in particolare, un annesso adibito a ripostiglio e dotato di w.c. interno, che il Comune di Prato ritiene eccedere la volumetria massima ammissibile a condono prevista dall’art. 2 co. 2 lett. a) della legge regionale toscana n. 53/2004 per gli aumenti volumetrici delle unità abitative esistenti. (…) In via pregiudiziale, occorre prendere atto della rinuncia del ricorrente al primo, secondo e quinto motivo di ricorso, operata con la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a.. L’esame sarà circoscritto pertanto al terzo e al quarto motivo, con cui il ricorrente rispettivamente deduce: - violazione dei principi in materia edilizia, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 lett. a) l.r. n. 53/2004, violazione della circolare di cui alla d.G.R. n. 1159 del 15 novembre 2004, eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore e travisamento: il ricorrente sostiene che l’asserito superamento del limite volumetrico di 100,00 mc invocato dal Comune risulterebbe del tutto inconferente, giacché il manufatto in questione sarebbe autonomo dall’abitazione realizzata sul terreno confinante e non avrebbe destinazione abitativa, ma a ripostiglio, di modo che ad esso si applicherebbe il diverso limite dei 300,00 mc, stabilito dalla lettera c) del citato art. 2 co. 2 l.r. n. 53/2004; - violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere per omessa, errata e/o carente istruttoria, nonché per carente e/o errata motivazione: il ripostiglio oggetto del diniego qui impugnato avrebbe, in ogni caso, una volumetria inferiore ai 100,00 mc, quantificata e documentata mediante la relazione tecnica allegata alle osservazioni presentate dal signor L il 18 febbraio 2009. Sarebbe pertanto evidente l’errore commesso dall’amministrazione procedente, che, a fronte delle puntuali osservazioni ricevute, avrebbe dovuto verificare la volumetria del manufatto e comunque corredare il diniego di una congrua motivazione ».

2.2. Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.3. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « Nella domanda di sanatoria presentata dal ricorrente il 10 dicembre 2004, la destinazione d’uso dei manufatti da condonare è indicata come “residenziale”. La nota comunale del 27 gennaio 2009, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’integrale accoglimento dell’istanza, fa esclusivo riferimento al mancato rispetto del limite 100,00 mc, previsto per gli abusi aventi destinazione residenziale dall’art. 2 co. 2 lett. a) della l.r. n. 53/2004. Le osservazioni trasmesse dall’interessato con successiva nota del 18 febbraio 2009 non contengono rilievi circa la destinazione del manufatto, ma si limitano a evidenziare il rispetto del limite volumetrico di legge, giacché, stando ai calcoli allegati dal signor L, il ripostiglio misurerebbe 99,88 mc. È seguita, il 16 gennaio 2012, una seconda comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del condono, con la quale il Comune rappresentava al signor L di avere verificato la sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi e dei fabbricati rispetto a quanto indicato nella domanda di sanatoria, in conseguenza di trasformazioni realizzate nell’anno 2010. Veniva comunque ribadita la violazione del limite volumetrico dei 100,00 mc ad opera del ripostiglio. Con nuove osservazioni del 26 marzo 2012, il

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