Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-07-27, n. 201804620
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2018
N. 04620/2018REG.PROV.COLL.
N. 08230/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8230 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio Letizia Greco in Roma, via Antonio Sogliano 4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo MI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Letizia Greco su delega di Gaetano Carmelo Tafuri e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il -OMISSIS-Cooperative ricorrente in liquidazione impugna la sentenza con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento:
-- dell'informativa interdittiva antimafia della Prefettura di MI, prot.. n. -OMISSIS- del 19 Dicembre 2016, comunicata con prot.n° -OMISSIS- di pari data, che conferma e ribadisce le precedenti interdittive in essere del 14/22 aprile 2014,
-- di tutti gli atti del procedimento, comprese le relazioni: della Questura di MI, prot.n°-OMISSIS-del 7 Agosto ed prot.n° -OMISSIS-del 28 Ottobre 2015; dei Carabinieri di Monza, prot.n° -OMISSIS-” del 7 Settembre 2015; della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, di MI prot.n° -OMISSIS- datata 9 Novembre 2015; del Comando Provinciale dei Carabinieri di MI, prot.n° -OMISSIS-” del 6 Agosto ed prot.n° -OMISSIS- del 30 Novembre 2015; -della D.I.A. di MI, prot.n° -OMISSIS- datata 17 Dicembre 2015; di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi.
Dopo una diffusa ricostruzione delle vicende, l’appellante ricorda come, in esito all’interdittiva, il -OMISSIS-sia stato posto in liquidazione volontaria dall’assemblea dei soci, a causa del prosciugamento delle proprie fonti di reddito; ma ciò non toglie che sia venuto meno l’interesse morale e risarcitorio alla definizione del giudizio.
Il gravame è affidato alla denuncia di due rubriche di gravame concernenti:
1. in via principale, con un’articolata doglianza, ripartita in otto punti, si denuncia l’error in iudicando per violazione del d.lgs. 06.09.2011 n. 159, del d.lgs. 12.04.2006 n. 163, del d.lgs. 8.6.2001 n. 231 e delle Circolari del Ministero dell’Interno del 8.02.2013 ed 19.04.2013; violazione degli artt. 13, 41 e 45 della Costituzione; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, correttezza e ragionevolezza ex art. 97 della Costituzione; eccesso e sviamento di potere, carenza d’istruttoria, illogicità e travisamento; disparità di trattamento; difetto di motivazione ed illegittimità derivata.
2. in via subordinata, una rubrica di gravame, a sua volta preceduta da una intestazione ripartita in sei analoghi punti, relativa all’error in iudicando per violazione del d.lgs. 06.09.2011 n. 159 e dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato depositando gli atti del procedimento ed una analitica e puntuale memoria con cui ha concluso per il rigetto dell’appello.
Con le proprie memorie del 23 gennaio e del 10 marzo 2018 l’appellante ha richiamato le proprie argomentazioni ed insistito nelle proprie conclusioni.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione il ricorso è stato ritenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
1.§. Si deve preliminarmente annotare che, con il presente gravame diretto avverso la sentenza che respinge una domanda di riesame di una precedente interdittiva, il -OMISSIS-riproduce le medesime argomentazioni sostanziali che sono già state integralmente affrontate, e disattese, più volte dalle pronunce di questa Sezione (cfr. sentenza 5 ottobre 2016 n. 4121,e nn. 387-388 del 22 gennaio 2018), alle cui motivazioni qui si fa dunque direttamente riferimento.
Al riguardo si deve tuttavia anche osservare che la giurisprudenza ha costantemente evidenziato (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7002; Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2012, n. 292; Cons. St., sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4602) che, col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia.
Il «venir meno delle circostanze rilevanti» di cui all’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, non dipende peraltro dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).
Sul piano letterale, la clausola rebus sic stantibus prevista dall’art. 86, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa emessa dalla Prefettura) comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore l’Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In tale direzione si deve tuttavia annotare che, in caso di ripetute, defatiganti e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, l’Amministrazione può limitarsi:
-- a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie (es. effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata);
-- a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In caso di risposta negativa, l’Autorità può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, far luogo ad un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di