Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202104122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202104122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104122
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 04122/2021REG.PROV.COLL.

N. 06125/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6125 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il ricorso proposto avverso il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021, svoltasi in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.



FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, chiede la riforma della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tar Lazio, pronunciata nella camera di consiglio del 13 marzo 2018, pubblicata in data 24 detti, con la quale veniva respinto il ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della L. n. 51/92.

Il visto decreto, emesso dal Ministero dell’Interno in data 12.7.2012 era, nello specifico, motivato in ragione della sussistenza di alcune condanne penale risultanti dal certificato del casellario giudiziale dal quale era, in particolare, emerso che lo straniero: è stato condannato con sentenza emessa dal GUP Tribunale di Brescia, il 15 giugno 2004, divenuta irrevocabile l’8 luglio 2004, per i reati di cui agli artt. 81, 572 (maltrattamenti in famiglia), 612 (minaccia), c.p. e art. 12, comma 1, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 .

Il giudice di prime cure ha ritenuto procedimentalmente corretto e non manifestamente illogico l’operato della amministrazione riguardo alla valutazione della situazione dell’appellante, dando rilievo, oltre ai visti pregiudizi penali al fatto che l’’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del reato, allegata dal ricorrente, era sopravvenuta rispetto all’adozione del decreto avversato in prime cure.

Con ordinanza cautelare 4252/2018, emessa nella cc del 7.9.2018, il Collegio ha respinto anche sul fumus la domanda cautelare proposta dallo straniero.

Con l’odierno gravame l’appellante, reitera sostanzialmente i medesimi motivi dedotti nel ricorso al primo giudice, denunciando l’erroneità della sentenza per il mancato rispetto dei canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, in relazione a condotte risalenti nel tempo, tanto più in ragione dell’ordinanza

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