Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-07-13, n. 201104254

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-07-13, n. 201104254
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104254
Data del deposito : 13 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04180/2004 REG.RIC.

N. 04254/2011REG.PROV.COLL.

N. 04180/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2004, proposto da:
Societa' Immobiliare Le Sorgenti, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, P C, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Accardo in Roma, via G.Bazzoni 3;

contro

Comune di S.Stefano M, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G G, L V, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Asiago, 8

nei confronti di

Spezia Giovanni Battista;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00282/2003, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Paolo Accardo ( in sostituzione di P C ) e L V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La vicenda all’esame, abbastanza articolata in relazione ai fatti che l’hanno contraddistinta , riguarda la destinazione urbanistica e l’utilizzo di un’area, sita in Comune di Santo Stefano M, di proprietà dei sigg.ri A R- Spezia, in origine a destinazione agricola.

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Ferrovia pontremolese affidati al Consorzio C.I.R.C tale area veniva trasformata dall’originaria destinazione in piazzale per parcheggio di camion e di container, del tutto funzionale all’attività di cantiere e tale destinazione permaneva anche dopo ultimate le opere pubbliche in questione.

L’area veniva restituita ai proprietari che presentavano il 31 marzo 1995 al suindicato Comune istanza di condono volta a stabilizzare la destinazione a parcheggio, per poi detto terreno essere locato, con promessa di futura cessione, alla Società Immobiliare Le Sorgenti che l‘adibiva ad area di deposito di camion e mezzi di trasporto in conto terzi, lì dove peraltro la stessa Società si premurava di presentare nell’ottobre del 2000 all’Amministrazione una DIA per alcune modifiche all’accesso e per ultimazione della recinzione.

Il Comune allo scopo di restituire l’area alla sua naturale destinazione, avviava il relativo procedimento che culminava con l’ordinanza n.40 del 27/6/2001 con la quale si intimava da un lato ai proprietari lo sgombero dei materiali esistenti sul sito nonché il ripristino dell’area all’uso agricolo e dall’altra parte all’Immobiliare Le Sorgenti la eliminazione delle opere eseguite in difformità della D.I.A. presentata.

Tale ordinanza veniva impugnata da A R innanzi al Tar per la Liguria che respingeva il ricorso con sentenza n.280/2003 gravata al Consiglio di Stato ;
tale ordinanza veniva altresì impugnata da Immobiliare Le Sorgenti con autonomo ricorso respinto dal Tar ligure con sentenza n.282/2003, oggetto del presente gravame.

Sempre in punto di fatto vanno poi riportati alcuni eventi successivi alla proposizione dell’appello pure aventi una loro rilevanza in ordine alla controversia complessivamente insorta e qui all’esame e che possono così sintetizzarsi.

Nel dicembre del 2004 uno dei proprietari dell’area per cui è causa presentava una nuova istanza di condono per il piazzale de quo che veniva favorevolmente definita dal Comune nel dicembre del 2006 : gli interessati per il vero contestavano con relativo gravame l’entità del contributo richiesto per il rilascio della concessione in sanatoria ma gli stessi rinunciavano poi all’impugnativa.

Intanto Immobiliare le Sorgenti unitamente alla Società Double V Trasporti impugnava innanzi al Tar per la Liguria il provvedimento comunale di reiezione della domanda volta ad ottenere una dichiarazione di conformità urbanistica del sedime in questione e il ricorso veniva respinto con sentenza n.283/2004, oggetto di relativo appello in secondo grado.

Va pure segnalato che le predette Società hanno impugnato un ordine del Comune di rimozione dei manufatti ed infine, per quanto qui può valere, è intervenuta la sentenza n.380/2009 del Tribunale civile di La Spezia di accoglimento della domanda dei proprietari Remedi volta a far dichiarare cessata l’efficacia del preliminare di compravendita stipulato nell’ottobre del 2000 con l’Immobiliare Le Sorgenti , con condanna di detta Società al rilascio del terreno alla rimozione delle opere ivi realizzate.

Tutto ciò debitamente descritto, tornando al gravame specificatamente trattenuto in decisione all’odierna udienza , Immobiliare Le Sorgenti, ritenendola ingiusta ed errata, impugna la sentenza del Tar Liguria n.282/2003 , riproducendo le censure già dedotte in primo grado così sussumibili:

violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art.7 della legge n.47/85. perplessità . contraddittorietà della motivazione. Sviamento ( I e IV motivo del ricorso introduttivo ) ;

violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art.7 della legge n.47/85 nonché la perplessità e la contraddittorietà della motivazione sotto ulteriore profilo ( II motivo ricorso di prime cure )

Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art.7 della legge n.47/85 , perplessità e contraddittorietà della motivazione sotto altro, ulteriore profilo , nonchè sviamento ( III motivo del ricorso di primo grado )

Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art.4 della legge n.47/85 in tema di DIA , carenza assoluta di motivazione , violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell’art.2 e 3 della legge n.241/90, travisamento e sviamento ( V motivo del ricorso ).

Si è costituito in giudizio il Comune di Santo Stefano magra che ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

DIRITTO

L’appello è infondato e va, come tale, respinto, evincendosi altresì dal proposto gravame non trascurabili profili di inammissibilità di cui pure appaiono afflitti alcuni dei mezzi d’impugnazione ivi dedotti.

Infondato si appalesa il primo mezzo d’impugnazione, rubricato sub a), con cui si sostiene la illegittimità dell’ordinanza comunale n.40/2001, dedotto sul rilievo che mancherebbe di una specifica motivazione sull’interesse pubblico a fronte del contrapposto interesse del privato.

I provvedimenti che ordinano la demolizione e /o il ripristino di opere realizzate sine titulo o in difformità dello stesso sono un atto dovuto ed in linea di massima non abbisognano, per il loro contenuto a carattere vincolato, di apposita , specifica motivazione sull’interesse pubblico alla loro adozione oltre quella della constata abusività ( cfr Cons Stato Sez. V 29 maggio 2006 n. 3270;
idem 11 ottobre 2001 n.5178;
di recente, Sez. IV 12 aprile 2011 n.2266)

Per il vero, sussiste un orientamento giurisprudenziale, peraltro anch’esso varie volte contestato secondo il quale è richiesta una specifica motivazione sull’interesse pubblico a fronte di una sorta di affidamento del privato allorchè l’abuso è risalente nel tempo ( cfr. Cons. Stato Sez. IV 6 giugno 2008 n.2705), ma non è questo il caso che ci occupa.

Invero l’abusività dell’opera e precisamente l’indebita destinazione ed utilizzazione dell’area da agricola a produttiva deve farsi risalire al 1995 e cioè ad appena sei anni addietro l’intervenuto provvedimento ripristinatorio, giacchè a quell’epoca sono terminate le opere in funzione delle quali era stato concordato in un certo qual modo con l’Amministrazione l’utilizzo improprio dell’area stessa , in via del tutto temporanea.

In ogni caso, una attenta lettura dell’ordinanza permette altresì di evidenziare come l’Amministrazione si sia fatta carico di fornire una adeguata , congrua motivazione proprio sulla sussistenza di un interesse generale alla rimessa in pristino , tenuto conto di “una non programmata ed evidente grave incidenza nel contesto urbanistico”.

Vale infine sottolineare al di là della palese infondatezza delle suillustrate doglianze che in realtà parte appellante non appare neppure legittimata a sollevare dette critiche avverso l’ordinanza, atteso che l’intimazione riguarda i proprietari dell’area e l’ordine è stato emesso successivamente alla reiezione della domanda di condono presentata esclusivamente dai proprietari dell’area.

Anche il secondo mezzo di gravame , quello rubricato sub b) è privo di fondamento

Parte appellante deduce il contrasto con il Nuovo PC in itinere che prevederebbe per l’area la destinazione a parcheggio, ma la dedotta circostanza non rileva in ordine alla legittimità dell’ordinanza in questione.

In primo luogo il PUC è stato (solo ) adottato in data successiva all’emanazione dell’assunto provvedimento ripristinatorio , per cui secondo la regola del tempus regit actum , come correttamente statuito dal Tar, alcuna influenza il nuovo strumento urbanistico può avere in ordine alla pregressa ordinanza che va a sanzionare la non conformità con la disciplina dell’assetto del territorio al momento vigente.

In secondo luogo è del tutto evidente il carattere necessitato dell’ordinanza , una volta definita in senso negativo la richiesta di condono avanzata dai proprietari dell’area in ordine all’avvenuta, illegittima trasformazione della destinazione dell’area ( da agricola a produttiva) .

Infine, anche qui non è dato con certezza rilevare uno specifico, qualificante interesse della Società appellante a far valere tali profili di doglianza, rifluendo gli effetti dell’ordinanza e del pregresso diniego di condono esclusivamente in capo ai proprietari dell’area .

Inconsistente si appalesa il terzo mezzo d’appello rubricato sub c), con cui parte appellante fa valere uno stato delle cose che evidenzierebbe una sorta di affidamento e quindi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo.

Le ragioni addotte sono in realtà del tutto irrilevanti giacchè , tutt’al più, denotano l’esistenza di una situazione di fatto che è del tutto recessiva rispetto alla situazione di diritto costituita da una non conformità urbanistica della destinazione data all’area e che imponeva al Comune, come avvenuto, di adottare le determinazioni volte a far cessare la illegittima destinazione ( quella produttiva ) con il ripristino dello stato originariamente impresso all’area (anche in proposito sussistono motivi di dubitare della legittimazione in capo all’appellante a formulare le relative censure).

Infondato, infine , si appalesa il quarto mezzo d’impugnazione , rubricato sub d), con cui parte appellante critica l’ordine impartito alla Immobiliare Le Sorgenti ( quale locataria ed utilizzatrice dell’area da essa utilizzata a parcheggio ) dal Comune di Santo Stefano M di eliminare le opere eseguite in difformità della D.I.A. presentata.

Il provvedimento emesso ha una sua legittima giustificazione in quanto volto a sanzionare una condotta, quella tenuta dall’appellante, concretizzatasi nella realizzazione di un nuovo accesso non contemplato dal titolo ad aedificandum dalla stessa richiesto e tanto in relazione a quanto accertato nei pregressi atti di accertamento redatti dagli organi a ciò preposti ( cfr. segnalazioni della Polizia Municipale del marzo del 2001 e nota del tecnico comunale dello stesso periodo ) , per cui l’ordine di rimozione risponde al preciso diritto- dovere dell’Amministrazione di ripristinare lo staus quo ante.

In forza delle suestese considerazioni, l’appello all’esame, in quanto infondato va rigettato, meritando le osservazioni e prese statuizioni della sentenza qui impugnata integrale conferma.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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