Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-22, n. 202406578
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 06578/2024REG.PROV.COLL.
N. 04561/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4561 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento dell’8 febbraio 2022 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 a favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-sulla base della carenza in capo al richiedente -OMISSIS- dei necessari requisiti reddituali.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Reggio Calabria, lo straniero ha impugnato tale provvedimento, contestando l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, nella forma di un grave travisamento dei fatti (per aver documentato il datore di lavoro redditi superiori ai prescritti requisiti) e comunque per violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 perché l’Amministrazione non avrebbe valutato la possibilità di concedere un permesso per attesa occupazione.
3. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tar Reggio Calabria ha respinto il ricorso evidenziando come dalla documentazione in atti emerge che il datore di lavoro dell’odierno ricorrente aveva in effetti dichiarato un reddito imponibile inferiore al limite previsto per l’ammissione alla procedura di emersione - non potendosi il ricorrente giovare del fatto che “ dalla documentazione fiscale depositata nel fascicolo di causa emerga che in effetti il suo datore di lavoro avesse dichiarato un reddito superiore a 24.000 euro, atteso che il signor Parisi risulta avere fruito di una deduzione di circa 6000 euro, sicché il suo imponibile effettivo si è attestato al di sotto del ridetto limite di 20.000 euro annui di cui all’art. 9 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020 che, nell’indicare i requisiti reddituali che deve possedere il datore di lavoro che intenda accedere alla procedura di emersione, inequivocabilmente si riferisce proprio al reddito imponibile ” – né nel caso di specie sussistevano i presupposti di legge per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
4. La citata sentenza è stata impugnata con appello notificato il 26 maggio 2023 e lo stesso giorno.
4.1 Con un unico articolato motivo di appello, si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 103, comma 6, d.l. 34/2020. In particolare, l’appellante ritiene doveroso il rilascio del permesso per attesa occupazione nei casi in cui il rapporto di lavoro sia affetto da irregolarità formali dovute a responsabilità esclusiva del datore di lavoro, così incidendo gravemente sulla sfera giuridica del lavoratore straniero, soggetto debole, cui non è addebitabile alcuna colpa.
4.2 In subordine, la parte appellante chiede la sospensione del giudizio, evidenziando l’esistenza di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale - Tar Umbria, sez. I, ord. 1° febbraio 2023, n. 56 - riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 citato nella parte in cui irragionevolmente non contempla tra i casi in cui l’Amministrazione può valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche l’ipotesi in cui il mancato perfezionamento della procedura dipenda da fattori esclusivamente addebitabili al datore di lavoro, come pure faceva un’analoga disposizione prevista nella precedente emersione (art. 5, comma 11 bis , d.lgs. 109/2012)
5. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 15 giugno 2023.
6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-il Collegio ha accolto l'istanza cautelare proposta unitamente all’appello, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
7. Con decreto n. -OMISSIS-, la competente Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato ha ammesso l'istante al gratuito patrocinio, ritenendo non manifestamente infondate le prospettazioni difensive dell'istante sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite.
8. Alla pubblica udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve,