Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-28, n. 202405769

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-28, n. 202405769
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405769
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 05769/2024REG.PROV.COLL.

N. 10357/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10357 del 2021, proposto da
Key & Go S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Velotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di LI in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2415 del 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LI;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Turturiello su dichiarata delega di Velotti, Laurenti su dichiarata delega di Cuomo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Key & Go S.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 996027 del 14 dicembre 2016 con la quale il comune di LI, direzione centrale ambiente, tutela del territorio e del mare, servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa, ha comunicato che l’istanza proposta dalla società per ottenere l’agibilità di pubblico spettacolo ai fini della realizzazione della manifestazione “Santa Claus Village 2016”, da tenersi nel Parco Edenlandia dal 26 novembre al 26 dicembre 2016 (fascicolo 52/2016) “ è improcedibile in quanto allo stato attuale non ricorrono i presupposti il rilascio della licenza di agibilità ex art.80, r.d. n. 773 del 1931, con tutti gli atti connessi.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso con sentenza n. 2415 del 2021, appellata da Key & Go S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:

I), II), III), IV), V), VI), VII): violazione e falsa applicazione dell’art.80 TULPS, del d.M dell’Interno 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante; dell’elenco degli spettacoli viaggianti di cui ai dd.MM. 26 aprile 2015 e 23 aprile 1969; dei dd.MM.18 marzo 1996 (incendi) e 19 agosto 1996; del d.P.R. n. 311 del 201; del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di LI (spec. art. 17 -bis ); della l. n. 241 del 1990; dell’art. 97 della Costituzione; del CPA; eccesso di potere per sviamento, per difetto di motivazione, per difetto ed errore nei presupposti.

La società ha chiesto, altresì, la condanna del Comune appellato al risarcimento del danno.

Si è costituito per resistere all’appello il comune di LI.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto da Key & Go S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 2415 del 2021 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota prot. n. 996027 del 14 dicembre 2016 con la quale il comune di LI ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza proposta dalla Società per l’agibilità di pubblico spettacolo ai fini della manifestazione "Santa Claus Village 2016", con tutti gli atti connessi.

Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea, atteso che:

I) alla determinazione di cui al verbale della Commissione di Vigilanza del Servizio di Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa andrebbe riconosciuta, a sensi degli artt. 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e 141 del regolamento di esecuzione n. 635/1940, natura di atto dal carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali, e quindi non meramente prodromico e preparatorio. L’atto del 17 novembre 2016 con cui era stato rilasciato il parere favorevole alla richiesta agibilità, così come l’atto di sua comunicazione da parte della Segreteria della CCVLPS con nota 918601 del 18 novembre 2016, sia pure imponendo l’effettuazione di alcuni interventi, poi realizzati dalla società, dovevano essere intesi come atti non meramente preparatori e prodromici e quindi, a tutti gli effetti, come rilascio dell’agibilità. La società non doveva che realizzare gli interventi richiesti rimanendo in capo alla Commissione l’obbligo di verifica degli stessi e, eventualmente, di revoca e/o annullamento dell’agibilità;

II) solo con il verbale del 7 dicembre 2016 e poi con il provvedimento del 9 dicembre 2016 prot. n. PG/2016/981950 il Comune di LI avrebbe affermato di non poter (più) esprimere il parere favorevole per essere stato informato con nota del 2 dicembre 2016 n. 0206543 della Prefettura di LI che non potevano essere rilasciati i codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante “ in mancanza dell’agibilità del complesso Parco Edenlandia ”. La sentenza non motiverebbe in ordine alla dedotta illegittimità consistente nel fatto che l’Amministrazione non ha preso in minima considerazione la possibilità di provvedere comunque al richiesto (con PEC del 12 dicembre 2016) rilascio parziale dell’agibilità di cui all’art. 80, TULPS e quindi anche per una estensione minore rispetto a quella già assentita il 17 novembre 2016 al fine di rendere comunque possibile, se pure in maniera più limitata, la continuazione dell’evento. Sempre sul punto, la sentenza non motiverebbe minimamente in ordine alle deduzioni della ricorrente (sub D del ricorso di primo grado) per le quali le “nuove” ragioni del rigetto di cui alla nota del 14 dicembre 2016 si sono dimostrate illegittime e pretestuose;

III) l’appellante non comprende come il fatto che “ il soggetto istante, regolarmente invitato dalla Commissione a prendere parte al sopralluogo, rifiutava di costituirsi a verbale, pur essendo presente in loco ” possa essere argomento di rigetto del ricorso;

IV) sarebbe illegittima l’affermazione del Comune per la quale la Commissione aveva ritenuto di non potere esprimere alcun parere perché alla data del 24 novembre 2016 “ mancano le strutture per la delimitazione dell’area destinata all’evento e l’allestimento è ancora in fase di realizzazione ” bastando che il Comune, nel prendere atto delle comunicazioni della società in data 25 novembre 2016, avesse provveduto tempestivamente al sopralluogo per la verifica degli adempimenti;

V) non sussistevano le ragioni di determinazione negativa del Comune, il che dimostrerebbe anche l’insufficienza dell’esame operato dal giudice di prime cure, peraltro consentendo

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