Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-06, n. 202103559

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-05-06, n. 202103559
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103559
Data del deposito : 6 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2021

N. 03559/2021REG.PROV.COLL.

N. 05247/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5247 del 2020, proposto da
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

Miele Assunta, Savo Giovanna e Vessella Anna non costituiti in giudizio;
A R, rappresentata e difesa dagli avvocati R D G e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4676/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A R;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. G L e udito l’avvocato R B in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - A R ha riferito di essere, a decorrere dal 9 settembre 2019, dipendente a tempo indeterminato presso un’impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituti scolastici della provincia di Frosinone, nonché di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

2 - Con ricorso ritualmente notificato la stessa (unitamente ad Assunta Miele, Giovanna Savo e Anna Vessella) ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento: a) del D.M. Miur n. 1074 del 2019 con cui venivano determinati i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva per l’internalizzazione degli anzidetti servizi;
b) del D.M. Miur n. 2200 del 6 dicembre 2020 con cui veniva indetta la ridetta procedura di selezione;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

2.1 – A sostegno del ricorso ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità di tale procedura nella parte in cui prevedeva “arbitrariamente” il requisito dell’anzianità di servizio prestato con un contratto a tempo indeterminato in 10 anni. Invero, la ricorrente, sprovvista del suddetto requisito, dichiarava comunque di aver prestato la medesima attività, sia pure a tempo determinato, per un periodo superiore a 10 anni.

3 - Con la sentenza n. 4676/2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo aver considerato legittima la previsione del predetto requisito di anzianità, ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione dell’appellata, rilevando che: “ la disposizione di legge deve essere interpretata nel senso che la conclusione di un contratto a tempo indeterminato debba esistere solo al momento in cui è proposta la domanda per partecipare al concorso in esame, mentre non è necessario che anche i dieci anni di esperienza siano relativi ad attività svolta mediante contratto a tempo indeterminato. In questo senso depone sia il criterio logico di interpretazione, posto che la citata esigenza di tutela riguarda indifferentemente i soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato da uno o più anni sia il senso letterale delle parole posto che il legislatore ritiene sufficiente al fine della maturazione dei 10 anni anche lo svolgimento non continuativo dei servizi in questione. Ne discende, pertanto, che la posizione di R A rientra nell’ambito applicativo di tale deroga, con la conseguenza che nei suoi confronti il ricorso deve trovare accoglimento ”.

4 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero, deducendo la violazione dell’art. 58, commi 5 ter e 5 sexies, D.L. n. 69 del 2013 che limiterebbe la procedura ai soli titolari di un contratto a tempo indeterminato.

L’appello deve trovare accoglimento.

5 - L’art. 58, comma 5 ter, D.L. n. 69 del 2013 prevede che: “ Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi ”.

5.1 - L’interpretazione fornita dal T.A.R., secondo cui: “ la disposizione di legge deve essere interpretata nel senso che la conclusione di un contratto a tempo indeterminato debba esistere solo al momento in cui è proposta la domanda per partecipare al concorso in esame, mentre non è necessario che anche i dieci anni di esperienza siano relativi ad attività svolta mediante contratto a tempo indeterminato ”, non trova riscontro nel testo della legge.

La statuizione del T.A.R. si pone in contrasto con il fondamentale canone di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, che impone all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. La lettera della norma costituisce, infatti, un limite invalicabile dell’interpretazione .

L’interpretazione più aderente al testo di legge depone chiaramente nel senso che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura sono esclusivamente i dipendenti di imprese in possesso di un’anzianità di servizio prestato a tempo indeterminato per almeno 10 anni. L’inciso in base al quale tale servizio può essere prestato anche per periodi “non consecutivi” non vale a mutare il predetto requisito, bensì ad estenderne l’applicazione a quei casi in cui nel corso del tempo si sia verificata una interruzione del rapporto.

5.2 – Tale soluzione si pone inoltre in sintonia con l’intento complessivo perseguito dal legislatore, che al comma 5sexies del medesimo art. 58, ha autorizzato un’ulteriore procedura, riservata al personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Invero, quest’ultima ipotesi individua chiaramente tra i presupposti, oltre ad un pregresso servizio pari a soli cinque anni, il fatto che lo stesso, a differenza dell’ipotesi oggetto del presente giudizio, possa essere stato prestato indifferentemente in forza di un contratto a tempo determinato, ovvero indeterminato.

5.3 – Da un altro punto di vista, l’aver limitato la procedura di assunzione ai soli soggetti con contratto a tempo indeterminato ed escluso quindi i soggetti con contratto a tempo determinato non appare illogica o irragionevole, dal momento che il legislatore, come appena evidenziato, ha considerato la posizione dei soggetti con contratti a tempo determinato ed ha previsto espressamente una seconda tornata concorsuale destinata ai soggetti con contratti a tempo determinato e che abbiano maturato cinque anni di esperienza pratica (art. 58, comma 5 sexies, d.l. n. 69 del 2013).

6 – Tale conclusione vale anche a superare il rilevo di parte appellata, secondo cui la mancata valutazione dell’anzianità maturata in qualità di dipendente a tempo determinato creerebbe un’ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e personale di ruolo, ponendosi in palese violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.

In ogni caso, appare condivisibile quanto già argomentato dal T.A.R. che ha ben chiarito che la direttiva 1999/70 non risulta applicabile al caso di specie, dal momento che non è diretta a disciplinare o regolare il reclutamento presso le Amministrazioni degli Stati Membri dell’Unione Europea. Sia la direttiva 1999/70 che l’Accordo citato da parte appellata, infatti, si preoccupano esclusivamente di stabilire i requisiti minimi in materia di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire la parità di trattamento dei lavoratori precari rispetto a quelli a tempo indeterminato e allo scopo di impedire gli abusi che possono derivare a danno del prestatore dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro del tipo considerato.

7 – Per le ragioni esposte, l’appello deve trovare accoglimento.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio, vista la novità della questione, possono essere compensate.

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