Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2010-05-31, n. 201002440
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N. 02440/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 03230/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3230 del 2010, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G R, rappresentato e difeso dagli avv.ti M A, A V, con domicilio eletto presso Fabio Cisbani in Roma, via Vigliena, 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA-CATANZARO: SEZIONE I n. 01007/2009, resa tra le parti, concernente SANZIONE DISCIPLINARE DELLA DESTITUZIONE.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G R;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 il consigliere di Stato. Maurizio Meschino e udito per le parti l'Avv. dello Stato Scaramucci;
Ritenuta, nel sommario esame proprio della fase cautelare, che non appaiono evidenti profili di fumus boni juris quanto alla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti emersi;