Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-06, n. 202002248

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-06, n. 202002248
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002248
Data del deposito : 6 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2020

N. 02248/2020REG.PROV.COLL.

N. 01561/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2012, proposto dalla
società Marangoni Tyre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E M e C C, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Condotti n. 9;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avv. R M P, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;



nei confronti

Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rosati, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 2;
Comune di Anagni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 33;
Ministero dell’Interno- Ufficio territoriale del governo di Frosinone, Comando provinciale Vigili del fuoco di Frosinone, Ispra Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Associazione Anagni Viva, Associazione Comitato di Quartiere Osteria della Fontana, Associazione Diritto alla Salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A M F e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
Associazione Codici-Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici di Frosinone, Associazione Codiciambiente, Codici Lazio - Centro per i Diritti del Cittadino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Letizia, con domicilio eletto presso la sede dell’Associazione Codici in Roma, viale G. Marconi n. 94;
ASL di Frosinone, ARPA Lazio, Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, U.T.G. - Prefettura di Frosinone, Rete per la Tutela della Valle del Sacco non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7787/2011, resa tra le parti, concernente diniego rilascio autorizzazione ambientale per impianto termovalorizzazione di car fluff


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, del Comune di Anagni, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio territoriale del governo di Frosinone, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Frosinone, dell’Ispra Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell’Associazione Anagni Viva, dell’Associazione Comitato di Quartiere Osteria della Fontana, della Associazione Diritto alla Salute, della Associazione Codici-Centro per i Diritti del Cittadino, dell’Associazione Codici di Frosinone, dell’Associazione Codiciambiente e di Codici Lazio - Centro per i Diritti del Cittadino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. C A e uditi per le parti l’avvocato E M anche per l’avv. C C, l’avvocato R M P, l’Avvocato dello Stato Generoso Di Leo, l’avv. M C, l’avv. A M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il 21 aprile 2006, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stipulava un accordo di programma con la Maind s.r.l., società del Gruppo Marangoni, proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di pneumatici fuori uso (PFU) di Anagni, gestito da Marangoni Tyre s.p.a., per la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione, per mezzo di termovalorizzazione dei rifiuti derivanti dalla frantumazione di carcasse di autoveicoli dismessi (cd. car-fluff) attraverso l’esecuzione di una sperimentazione, presso l’impianto di Anagni finalizzata a valutare l’idoneità della tecnologia dello stesso. La sperimentazione avveniva nei periodi luglio - settembre 2007 e luglio - agosto 2008.

Il 10 febbraio 2009 la società Marangoni Tyre s.p.a. presentava domanda per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) al fine di realizzare l’adeguamento tecnico del termovalorizzatore di PFU di Anagni per la termovalorizzazione-gassificazione dei rifiuti che residuano dal processo di rottamazione-frantumazione di autoveicoli fuori uso ( car-fluff), dell’impianto di proprietà della Maind s.r.l. di cui la Marangoni aveva la disponibilità in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda.

Con nota del 14 settembre 2009 l’Ufficio regionale Area VIA comunicava l’avvio della istruttoria e che il giudizio di compatibilità ambientale sarebbe stato emanato ai sensi dell’art 1 comma 21 della legge regionale 11 agosto 2008 n. 14 per cui “ il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59… di competenza regionale ai sensi dell'articolo 103-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Il 22 ottobre 2009 si teneva una prima conferenza di servizi istruttoria che si concludeva con la richiesta di integrazioni e chiarimenti richiesti con la nota del 30 novembre 2009, che venivano presentati il 9 febbraio 2010.

Nella successiva conferenza di servizi istruttoria del 7 aprile 2010 venivano richiesti ulteriori chiarimenti e integrazioni; in particolare l’Area VIA della Regione rilevava che i dati della sperimentazione riguardavano solo il car fluff di tipo 4 e non anche il car fluff 1-2-3, chiedendo quindi di integrare i dati per i contenuti in cloro maggiormente presenti in tali tipi di car fluff; chiedeva anche di specificare i dati delle emissioni del NOx e dei sistemi di abbattimento utilizzati nel corso della sperimentazione; il rappresentate del Comune di Anagni presentava la nota della ASL di Frosinone del 2 aprile 2010 con i rilievi dell’Azienda sanitaria, che esprimeva parere positivo ma condizionato al monitoraggio della qualità dell’aria da parte dell’ARPA e con l’invito al Comune “ a riconsiderare l’opportunità di consentire nuove emissioni in area diffusamente urbanizzata ”; l’ARPA richiedeva un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni, lo smaltimento delle scorie e delle ceneri pesanti come rifiuti pericolosi, segnalava che il sistema di classificazione acustica non era corrispondente alla normativa vigente; il rappresentante della ASL servizio Spresal (prevenzione della salute sugli ambienti di lavoro) presentava la nota del 19 marzo 2010 in cui si rilevava che la valutazione preventiva del rischio chimico, descritto come “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” nel documento di valutazione del rischio chimico per i lavoratori, non appariva corretta, in quanto il processo produttivo descritto comportava la presenza nelle ceneri di sostanze cancerogene quali cromo VI, nichel, cadmio, arsenico, PCB, diossine, con conseguente applicazione delle misure di tutela e di sorveglianza sanitaria del titolo IX capo II del d.lgs. n. 81 del 2008; inoltre, si richiedeva di specificare i rischi per gli operatori esterni e i sistemi di sicurezza previsti in caso di malfunzionamento.

La società integrava la documentazione; nella nota del 28 aprile 2010 evidenziava che nel corso della sperimentazione erano state monitorate le emissioni di NOx entro i limiti autorizzati per l’impianto esistente di 200 mg/Nm3; in relazione ai limiti più bassi previsti dalla normativa regionale (70 mg/Nm3) prospettava un sistema di abbattimento delle emissioni con urea o soluzioni ammoniacate.

Il 14 giugno 2010 si teneva la conferenza di servizi decisoria.

L’Area VIA esprimeva parere negativo “ alla luce dell’evidente criticità ambientale del sito oggetto di intervento (l’area industriale è in prossimità ad insediamenti abitativi), del notevole incremento rispetto allo stato attuale dell’impianto di alcuni inquinanti atmosferici previsti nel progetto, e in considerazione delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche in base al principio di precauzione ”, ciò sulla base di varie carenze già rilevate nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 7 aprile e non risolte; in particolare l’aumento delle previsioni di emissioni per alcuni inquinanti ( HCL, HG, PCDD e PCDF) rispetto all’impianto attuale; per altri valori (SO2 e NOx) era indicato un decremento, “ che non trova riscontro nei risultati delle analisi in continuo effettuate durante il periodo di sperimentazione, in cui anzi i limiti di legge risultano superati ”; la società aveva fatto riferimento a possibili sistemi di abbattimento, ma non specificamente individuati, in particolare per le emissioni di NOx; non erano stati forniti i valori delle sperimentazioni effettuate sui campioni di car fluff 1/2/3 richiesti nella conferenza di servizi del 7 aprile 2010; nella documentazione presentata mancano inoltre indicazioni sul processo di gassificazione e sulle condizioni operative dell’impianto e, in particolare, “ le temperature in gioco nelle diverse camere ove avviene il processo termico” ; era stato richiesto uno studio ambientale per il monitoraggio dell’area circostante il sito del termovalorizzatore in cui vengono misurati e valutati

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