Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-11-14, n. 201602363
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Testo completo
Numero 02363/2016 e data 14/11/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2016
OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Arioli Achille S.r.l. e Azienda Agricola Arioli Gianluca, contro Città Metropolitana di Milano, e nei confronti di Trimper S.r.l., avverso il provvedimento dirigenziale prot. n. 151895 del 15 giugno 2015, trasmesso in pari data e recante rilascio all’impresa controinteressata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 29- quater del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero (R13, R5) e di smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ex art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, ubicato nel Comune di Morimondo (MI);
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario, depositato direttamente il 13 ottobre 2015;
Visto il parere interlocutorio del 21 ottobre 2015;
Vista la memoria di costituzione e controdeduzioni in data 25 gennaio 2016, nell’interesse della Città Metropolitana di Milano, già Provincia di Milano;
Vista la relazione prot. n. 9941 in data 13 aprile 2016, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha riferito e chiesto il parere al Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista l’istanza di trattazione della domanda cautelare depositata dai ricorrenti in data 12 maggio 2016;
Visto l’atto di replica alla relazione istruttoria prodotto dalle parti ricorrenti e trasmesso con nota ministeriale n. 13783 del 20 maggio 2016, pervenuta il 23 maggio 2016;
Visto il parere dell’8 giugno 2016, con cui la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e rinviato per il merito all’adunanza del 12 ottobre 2016;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso.
In data 2 dicembre 2011 la Bianchi TAB S.r.l. (cui è, poi, succeduta, a seguito di cessione di ramo d’azienda, la Trimper S.r.l., odierna controinteressata), che già dal 2009 esercitava attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, aveva presentato alla Provincia di Milano richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente alla installazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Morimondo. Richiesto dalla Provincia il parere degli Enti territoriali interessati, il confinante Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo territorialmente competente e l’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino si erano espressi negativamente riguardo al progetto presentato dalla Bianchi TAB S.r.l., con riferimento sia alla localizzazione dell’attività che ai suoi possibili impatti sul territorio circostante (vista la presenza di coltivazioni agricole di pregio e di attività di trasformazione del latte), sottolineando, altresì, l’inopportunità di inserire l’impianto su un’area caratterizzata da elementi storico-culturali e naturalistico-ambientali come l’Abbazia di Morimondo e il Parco del Ticino.
Con determinazione dirigenziale n. 48/2012, R.G. n. 1874/2012, del 6 marzo 2012, la Provincia di Milano, preso atto che la documentazione tecnica relativa all’impianto risultava conforme ai parametri e ai limiti fissati dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010, attestava che il progetto presentato dalla Bianchi TAB S.r.l. non fosse da assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Riteneva, infatti, che le valutazioni circa la localizzazione dell’impianto, la sua compatibilità con le destinazioni d’uso dell’area e l’esame delle criticità emerse fossero da rinviare alla Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 208 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006.
In data 8 giugno 2012, la Bianchi TAB S.r.l., dunque, presentava istanza per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto di trattamento rifiuti. La Provincia di Milano avviava la fase istruttoria convocando la prescritta Conferenza dei Servizi. Il procedimento si concludeva con l’adozione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento di autorizzazione n. 8708/2013 del 6 settembre 2013.
Le valutazioni conclusive, infatti, tenevano conto del fatto che la Bianchi TAB s.r.l. esercitava già attività di gestione rifiuti in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, che il progetto prevedeva lo svolgimento dell’attività esclusivamente all’interno del capannone esistente, dunque senza prevedere la realizzazione di nuove infrastrutture o l’apporto di modifiche a quelle esistenti, nonché del fatto che era prevista l’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni polverose tramite un sistema di nebulizzazione e l’attuazione delle procedure operative per le fasi di conferimento e carico/scarico dei rifiuti/prodotti in ingresso ed in uscita.
In data 10 luglio 2014, la Bianchi TAB S.r.l., non essendo ancora entrato in vigore l’impianto come autorizzato nel 2013 e vista l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, presentava istanza per il rilascio dell’AIA come adeguamento per l’impianto esistente e già autorizzato con provvedimento dirigenziale R.G. n. 8708/2013 del 6 settembre 2013.
Successivamente, in data 7 aprile 2015, la Città Metropolitana di Milano riceveva istanza di voltura a seguito di cessione di ramo d’azienda a favore della società Trimper S.r.l., la quale subentrava quale nuova istante nel procedimento di AIA.
Le risultanze dell’istruttoria, condotta dall’Ufficio – Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali, confermavano che la Trimper S.r.l. aveva presentato un progetto per lo svolgimento di attività di gestione rifiuti esclusivamente all’interno del capannone già esistente, senza opere edilizie esterne aggiuntive, con tutti gli idonei presidi ambientali per contenere le emissioni polverose. Il procedimento si concludeva con il rilascio dell’autorizzazione, di cui al provvedimento n. 5254/2015 del 15 giugno 2015.
Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti hanno proposto il presente gravame, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del menzionato provvedimento dirigenziale del 15 giugno 2015, R.G. 5254/2015, recante il rilascio da parte della Città Metropolitana di Milano dell’Autorizzazione Integrata