Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2017-04-07, n. 201701481
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/04/2017
N. 01481/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01480/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
C R, Pvidi Elena Maria, C M, B E non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare n. 1591 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III n. 1591 del 2016.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per le parti l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti.
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che, come già sostenuto dalla Sezione in relazione ad una questione analoga (ordinanza 23 marzo 2017, n. 1318), l’appello risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza, non potendosi ritenere inficiante la procedura, per tempi e contenuti, la dichiarazione resa agli organi di stampa dal presidente della commissione.