Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-16, n. 202401553

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-16, n. 202401553
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401553
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 01553/2024REG.PROV.COLL.

N. 07913/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7913 del 2023, proposto dal Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F F e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1208/2023, resa tra le parti sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal T.A.R. Campania – sede di Salerno n. 104/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;


Premesso in punto di fatto:

– il Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha adito, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., in sede monitoria, il TAR per la Campania – sede di Salerno per il pagamento di € 1.889.355,00 quale asserito ristoro dei danni derivanti dal recesso del Comune di Scafati dal consorzio costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione diretta delle farmacie dei Comuni consorziati;

– il TAR adìto, con decreto ingiuntivo n. 104/2022, sulla base della ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha intimato al Comune di Scafati il pagamento di € 1.889.355,00 per asserito risarcimento dei danni oltre interessi legali e spese di procedura monitoria;

– con ricorso notificato il 10 maggio 2022 e depositato il 19 maggio 2022 il Comune di Scafati ha proposto innanzi al medesimo TAR rituale opposizione al prefato decreto ingiuntivo con la quale ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa creditoria azionata, rilevando, in via assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore del giudice ordinario sotto plurimi profili;

– il giudice di prime cure ha scrutinato positivamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sul rilievo che la controversia si incentra esclusivamente su un rapporto di carattere meramente patrimoniale che nasce per effetto dell’esercizio del recesso, nell’ambito del quale deve essere quantificata non solo la quota consortile quale componente positiva, ma anche il pregiudizio per le attività quale componente negativa dell’obbligazione intercorrente tra gli enti, in cui pertanto non vengono in questione poteri amministrativi, né di atti di natura autoritativa;

– senonché, il primo giudice, con la sentenza n. 1208 del 24 maggio 2023, ha concluso per l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso dispiegato in opposizione al decreto ingiuntivo e non già del ricorso proposto originariamente per l’emissione del decreto ingiuntivo;

– indi, il Comune di Scafati ha appellato la pronuncia di prime cure denunciando, con unico mezzo di impugnazione, l’ error in judicando in cui sarebbe incorso il giudice per violazione di legge sub specie art. 11 c.p.a. e art. 645 e ss c.p.c., e per eccesso di potere sub specie del contrasto tra motivazione e dispositivo, dell’erroneità del presupposto, dell’illogicità manifesta, dell’iniquità, della pretestuosità e dello sviamento di potere. In buona sostanza, sul presupposto che l’eccezione di difetto di giurisdizione doveva intendersi estesa alla domanda originaria del creditore opposto, il Comune appellante osserva che l’accertato deficit di giurisdizione esigerebbe una pronuncia di accoglimento (e non di reiezione) del ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 104/2022, previo necessario annullamento/revoca del decreto stesso emesso dal giudice privo di giurisdizione. L’abnormità della decisione si coglierebbe altresì dal fatto che l’onere di riassunzione sarebbe stato posto a carico del Comune opponente, il quale, nella qualità di debitore, non è con tutta evidenza la parte processuale che ha proposto la domanda (monitoria) di pagamento, né sarebbe mai configurabile una opposizione riassunta innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per la revoca di un provvedimento monitorio emesso da altro plesso giurisdizionale;

– nonostante la ritualità della notifica presso il procuratore costituito in primo grado, il Consorzio appellato non si è costituito nel giudizio di appello;

Osservato in linea di diritto:

– a norma dell’art. 637 cod. proc. civ. – applicabile in subiecta materia in forza del rinvio fisso operato dall’art. 118 cod. proc. amm. – “ per l’ingiunzione è competente […] il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria ” di talché è il giudice adito in sede monitoria che, ope exceptionis o ex officio , deve scrutinare la sussistenza dei presupposti processuali tra i quali spiccano in via preliminare la giurisdizione e la competenza (intesa quest’ultima come segmento di giurisdizione ritagliata secondo i noti criteri competenziali di materia, territorio, valore e grado);

– per converso, il giudice dell’opposizione è individuato funzionalmente facendo riferimento all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto monitorio (cfr. art. 645 cod. proc. civ.);

– sicché, l’eventuale difetto di un presupposto processuale radicale come la potestas iudicandi non può essere logicamente predicato con riguardo al solo giudice dell’opposizione, bensì deve essere esteso alla fase monitoria a monte sino ad investire la corretta incardinazione della giurisdizione del giudice adìto col ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo;

Ritenuto, in definitiva, che:

– il giudice di prime cure, nonostante l’inappuntabile percorso argomentativo che ha condotto al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la consistenza intrinsecamente patrimoniale della pretesa azionata, è incorso in un errore nella formulazione del dispositivo pronunciando sic et simpliciter l’inammissibilità del ricorso in opposizione e non già del ricorso originario con conseguente – ed ineludibile – revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con espressione plastica si può dire che l’organo giudicante, dapprima ha omesso di rilevare ex officio il difetto di giurisdizione in sede monitoria, per incappare in un’incauta aberratio ictus al momento della statuizione in sede di opposizione;

– l’appello si appalesa, dunque, fondato sicché, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo e, per l’effetto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo della fase monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 104/2022;

– restano fermi gli effetti della translatio iudicii di talché il Consorzio Farmaceutico, primo ricorrente, resta onerato della tempestiva riassunzione del giudizio a termini dell’art. 11 cod. proc. amm. innanzi al giudice ordinario, quale plesso giurisdizionale munito della potestas iudicandi sulla presente controversia;

– in sede di regolazione delle spese di lite si può disporre la compensazione avuto riguardo al peculiare andamento della controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi