Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-05, n. 201300692

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-05, n. 201300692
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300692
Data del deposito : 5 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04382/2012 REG.RIC.

N. 00692/2013REG.PROV.COLL.

N. 04382/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4382 del 2012, proposto da:
Jacopo Maria Ferri, Camilla Ferri, Lucia Caselli, Calenzo Fabrizio, Pacciani Michele, Bertocchi Laura, Sarti Ugo, Negrari Rita, Negrari Luciano, Cortesi Claudio, Negrari Andrea, Toma' Paolo, Negrari Sara, Bruttini Annamaria, Trombella Remo, Lanzarotti Armando, Bardi Serena, Frassinelli Maria, Novelli Daniela, Tomaselli Pierluigi, Giuliani Claudio, Bardini Paola, Grenti Mirella, Ferdani Angelo, Marino Michela, Marchetti Piero, Sallustro Anna, Oddo Alberto, Fonsetti Maria Stella, Gussoni Claudia, Longinotti Claudio, Vannucci Tatiana, Mastroviti Simona, Contigliani Renzo, Bertolini Angela, Bianchi Giuseppina, Moscatelli Paola, Zavattaro Giulia, Blandina Angella, Bertolini Patrizio, Cavallini Marina, Angelici Luigi, Gaudio Caldarazzo Giuseppina Anna, Valenti Mario, Gonelli Maria Cristina, Ratti Andrea, Hajdoni Oltjana, Hajdoni Mimosa, Cortesi Gianluigi, Leoncini Vittorio, Cianpini Loreta, Ciampini Anna Maria, Filippi Emanuele, Mozer Francesca, Morganti Maria Chiara, Ferrari Antonio, Bazzigalupi Annamaria, Bucchioni Tommaso, Mori Maria Luisa, Mori Mirko, Pinotti Mario, Nietti Marika, Ravera Daniele, Federici Milena, Romiti Vilma, Peverero Daniela, Biondi Emilia, Chiarelli Camilla Ottorina, Toma Mattia, Olivieri Vilma, Cabrelli Marilena, Malachina Maria Grazia, Coduri Tiziana, Nadotti Antonella, Lazzeri Irma, Mariani Egisto, Fiori Olivia, Nicolosi Pier Giuseppe, Castiglioli Lorena, Zavattaro Emmanuele, Lanznaster Maria Francesca, Gabelloni Alessandro, Nadotti Rita, Pizzanelli Iride, Mariani Fabio, Greppi Fabio, Bertocchi Daniele, Amorfini Franco, Menini Ilaria, Tonelli Maura, Bernazzoli Francesca, Giusti Gabriele, Bucchioni Ilaria, Bertocchi Silvio, Necchi Stefano, Magnani Guido, Precetti Silvia, Ferrari Adriana, Cabrelli Maria Luisa, Delucchi Marzia, Merletti Valentina, Pedrini Chiara, Pedrini Francesca, Zani Alessandro, Conti Andrea, Conti Pietro, Giumelli Pierangelo, Marchetti Elisa, Ferrari Riccardo, Lecchini Massimo, Fonsetti Silvio, Toniarelli Eugenia, Fonsetti Fausto, Nava Francesca, Angella Paolo, Di Mauro Silvia, Giusti Alessandro, Lorenzelli Alessandra, Bertoni Silvio, Tognarelli Ernesta, Gori Manuel, Biondi Matteo, Bucchioni Christian, Ferrari Mariastella, Pinotti Bianchi Alessandro, Cassiani Marco, Giumelli Franco, Corradini Nadia, Borzacca Norberto, Toni Valentina, Orsi Antonio, Nani Sabrina, Bergamaschi Nicolo', Rossi Anna Pia, Camilli Mirella, Candia Sabrina, Pedretti Jacopo, Gussoni Giovanni, Oddo Carmelo, Coltelli Pierangelo, Rossi Riccardo, Martelloni Renzo, Amorfini Riccardo, Natali Eleonora, Giampietri Laura, Bardini Pierluigi, Bertoli Domenico, Rotelli Graziano, Ferrari Claudia, Priolo Stefano, Galeotti Silvio, Gnetti Luigi, Guastalli Ornella, Felini Antonio, Galleri Silvia, Arrighi Gian Paolo, Longhini Maria Gloria, Galanti Gigliola, Taini Jean Claude, Bardini Marco, Serati Ilaria, Necchi Ghiri Andrea, Angela Antonio, Bardini Nicoletta, Ferrari Sandra, Bardini Milena, Santini Barbara, Bertocchi Stefania, Orsi Sara, Orietti Francesca, Mori Roberto, Fenucci Stefano, Magnavacca Michela, Draghi Andrea, Zani Roberta, Felini Noemi, Preci Brunilda, Preci Besmir, Preci Gjovalin, Gussoni Walter, Ferrari Simona, Del Vecchio Roberto, Bertoldi Paolo, Gussoni Cristina, Del Bianco Anna Maria, Antoniotti Elena, Cervara Luciano, Epifani Simona, Carnesecca Carlo Alberto, Accorsi Buttini Ottorino, Moscatelli Marialaura, Angella Marcello, Bianchi Annamaria, Zani Silvana, Angella Lina, Ballestracci Silvia, Di Latte Francesca, Pratici Mattia, Lorenzelli Chiara, Pardi Stefania, Bertocchi Marco, Leoncini Elisabetta, Federici Luigi, Barp Gino Giuseppe, Mazzini Alberto, Cinquanta Stefania, Fontana Gabriella, Gussoni Denis, Tassi Alessandra, Iardella Annamaria, Fasolato Flavio, Drovandi Roberta, Drovandi Claudia, Giumelli Paolo, Bastoni Marusca, Tonelli Enrico, Pinetti Michele, Scarpellini Sandro, Cervara Enrica, Tonarelli Erika, Tonarelli Marika, Rossi Tiziana, Tamagna Elsa, Tozzi Lara, Rossi Anna, Battelli Miria, Battelli Aurelio, Mariani Adelmo, Ricci Adriano, Battelli Rosella, Ricci Barbara, Ricci Giuseppe, Tamagna Stefania, Marioni Paola, Angella Riccardo, Mariani Michela, Tonelli Davide, Tonelli Gaudenzio, Bergamaschi Maria, Rossi Daniele, Rossi Renato, Novelli Fernanda, Preci Age, Belloni Tiziano, Marzocchi Lucia, Giumelli Fantoni Cristina, Adorni Antonella, Tamburini Silvana, Claudi Adriana, Martelloni Mauro, Ricci Maria Teresa, Baldini Alessia, Ravera Remo, Bertolini Alessandro, Benelli Andrea, Alberici Elisa, Alberici Michela, Ballestracci Irma, Curadini Alessia, Bergamaschi Giancarlo, Pighini Giovanni Maria, Scudellari Luigi, Pallatroni Miriam, Argenti Silvano, Betta Ornella, Cervara Lidia, Moscatelli Luciano, Baldini Nicola, Chiodi Luca Giuseppe, Mori Ilaria, Sarti Rina, Galanti Riccardo, Filippi Nicoletta, Tislyar Marica, Fogola Alessio, Giannetti Ernesto, Angella Enrica, Padroni Agnese, Talamini Enrica, Gussoni Daniela, Lorenzi Francesco, Ferrari Lorenzo, Tamagna Roberta, Clerico Annalisa, Benelli Stefania, Lanzarotti Arianna, Borrotti Marco, Rubini Milena, Rubini Marzia, Giumelli Silvia, Pallatroni Orazio, Bezzi Romano, Orsi Alberto, Bianchi Bruno, Conti Emanuela, Romiti Maura, Ghelfi Paola, D'Ambrosio Antonio, Musetti Anna, Pasqualetti Cinzia, Bertucci Rachele, Airaghi Sara, Donnarumma Giuseppe, Filippi Massimo, Bucchioni Giulia, Bertocchi Michela, Bertocchi Roberta, Ghironi Fabrizio, Sarti Carla, Bertini Nicoletta, Zanella Laura, Zucconi Franca, Michelotti Giuseppe, Conti Roberto, Leoncini Sandro, Capitani Carmen, Baldini Rina, Magnani Giancarlo, Ferdani Patrizia, Verunelli Elisa, Musetti Lucia, Malpezzi Paolo, Simoncini Valentina, Bertocchi Stefania, Paita Michela, Quartieri Cristian, Talamini Sante, Fogola Ylenia, Ferrari Elena, Ribolla Manuela, Argenti Sara, Landi Laura, Novelli Angelo, Tondi Sara, Lucchetti Paolo, Cervara Maria Ida, Mori Mario, Sica Davide, Della Zoppa Graziana, Bianchi Margherita, Varoli Alberico, Olivieri Edoardo, Martinelli Emilio, Baracchini Lucia, Toma Marco, Baggi Moira, Moscatelli Aldo, Porieli Paolo, Baracchini Giovanna, Bergamaschi Carlo, Borrotti Luigi, Mori Lucia, Quartieri Ermes, Spinetti Guido, Caligiani Maria, Pedrini Adriana, Savi Paolo, Spinetti Genesio, Rosi Cinzia, Rosi Emanuele, Scoccia Giuseppe, Salicetti Oriella, Crescini Erminia, Ferrari Sergio, Cervara Roberto, Armanetti Carmen, Delucchi Antonio, Cavellini Monica, Salvini Marco, Zammori Luisa, Secchi Monica, Zecca Cristina, Pallatroni Elisa, Menini Lina, Zavattaro Chiara, Betta Franco, Faggiani Franca, Loreni Daniela, Zoppi Vanda, Zuccarelli Giuliana, Spinetti Giovanni, Carnesecca Stefano, Giulianotti Gabriella, Bertoncini Luca, Gnetti Patrizia, Turchi Sandro, Mori Anna Maria, Lorenzi Renato, Angella Leonardo, Coltelli Ivana, Cavellini Mariapiera, Menini Ornella, Fanti Claudio, Segreti Sauro, Ravelli Almina, Marafetti Francesco, Castellotti Elisa, Ricci Maurizio, Necchi Alessandro, Perini Alice, Perini Agnese, Perini Maria Luisa, Perini Beatrice, Scarpinato Antonina, Chiolerio Fabrizio, Marveggio Luciana, Melini Michela, Ferrari Federica, Beccari Piera, Guarducci Giuseppe, Maestri Rita, Pasqualetti Marco, Malpezzi Stefano, Bucchioni Monica, Tamagna Emanuela, Santini Maria Teresa, Cortesi Angela, Soriani Elisa, Bertolini Federica, Tamagna Ulderico, Villirillo Vito, Sallusto Massimo, Tringali Rita, Bianchi Leonardo, Galeotti Pierdomenico, Del Fraro Simona, Tondani Simona, Veroni Silvana, Cariati Pierino, Perini Daniele, Perini Giuseppe, Cavellini Rosa, Barella Ida Clarice, Bergamaschi Pierino, Menini Sandra, Gabelloni Paolo, Candia Maria, Dorai Paola, Picchio' Silvana, Poletti Giovanni, Serrar Belkacem, Cortesi Corinna, Frassinelli Maria Teresa, Veroni Antonio, Atzeni Alessandro, Giorgetti Alessandra, Delfraro Lino, Raza Paolo, Gaverini Adua Maria, Castellotti Franco, Zanella Anita, Pizzanelli Emilio, Berbieri Arturo, Parini Mirella, Leoncini Wilma, Bolleri Nita, Ferrari Jaqueline, Garola Cludia, Mordini Sara, Pallini Antonella, Squeri Marino, Lollo Danilo, Mori Angelo, Bergamaschi Enzo, Pilati Davide, Ferrari Lina, Trivelloni Eleonora, Guardascione Davide, Pizzanelli Roberto, Delpoio Liliana, Babbini Giorgio, Podenzana Ermanno, Armanetti Emilio, Podenzana Paolo, Trivelloni Mauro, Cavelini Luca, Balestracci Giovanna, Amadei Antonella, Bisciotti Giannicola, Zani Norma, Lamachelli Michele, Romiti Michele, Cavellini Fabrizio, Oddo Corrado, Tamagna Ivana, Tamagna Marisa, Armanetti Caterina, Braccelli Angela, Borghini Alessandro, Marchetti Guido, Cavellini Costantino, Iannella Michelina Delia, Bolleri Sabrina, Gossoni Tullio, Guidugli Franca, Fenini Lea, Ruschi Noceti Maria Sofia, Angelini Cristina, Angelini Caterina, Lumachelli Pierpaolo, Armanetti Elena, Daidone Diego, De Matteis Antonella, Boni Marco, Mori Marzio, Corti Maria Teresa, Bardini Elisa, Magnani Paolo, Rossi Tiziana, Della Catta Pietrino, Colombo Cristina, Picconi Mario, Armanini Franca, Bottari Valentina, Martinelli Paolo, Cavellini Marino, Gabelloni Giorgio, Sarti Giovanni, Mori Mariangela, Colombo Stefano, Domenichini Pierluigi, Bertolini Roberto, Bastoni Roberto, Leoncini Antonietta, Pizzati Alessandra, Ravera Fabio, Tosi Luca, Montefiori Liana, Tomasi Maria Lorenza, Conforti Alessandro, Fornesi Silvia Alessandra, Colombo Debora, Ricco' Samuela, Pini Stefania, Leoncini Maria, Cavellini Roberto, Boggio Tommaso, Lorenzi Anna, Lombardi Sergio, Erluison Giovanna, Erluison Lorella, Parodi Paolo, Boggi Lucia, Roggiero Domenico, Conti Roberto, Antiga Enrico, Michelotti Abramo, Mori Annamaria, Baldini Alfideo, Salvini Lorena, Mugella Umberto, Scozzar Eustacchia, Anelli Maxime, Ricci Cristian, Bola Francesco, Curadi Alessia, Antolini Andra, Bucchioni Roberto, Cavellini Marco, Pini Anna, Squarcia Sandrine, Biolzi Federica, Ferrari Stefano, Serati Maria, Bola Ubaldo, Bardini Sergio, Antolini Giorgio, Biagi Fabrizia, Olivieri Renata, Gabelloni Cesarino, Marziani Giancarlo, Accorsi Buttini Elena, Pilati Oreste, Lecchini Giorgio, Pedinotti Sara, Reggiani Annamaria, Cavalieri Gianluca, Marchetti Nella, Sorbello Linuccia, Armanini Angelo, Filipponi Massimo, Pinzuti Stefania, Magnavacca Maria Cristina, Barontini Alessandro, Pinelli Eleonora, Magnani Maria, Menchini Benito Romano, Giumelli Vanessa, Giumelli Leopoldo, Cresci Luisa, Simoncelli Giovanni, Fiori Serena, Agostini Giulia, Spuri Tatiana, Tozzi Michela, Palagi Giuseppina, Gussoni Elisa, Orsi Gianmario, Varoli Giovanna, Scontrini Sabrina, Bertolini Simona, Bucchioni Pierangelo, Corradini Barbara, Martinelli Paolo, Beccarelli Veronica, Oddo Iolanda, Cimieri Margherita, Pucchioni Nadia, Albericci Luca, Bertocchi Sara, Perini Marta, Sica Paola, Bertolini Elena, Felini Cristina, Albertosi Vittorio, Polito Lucia, Toma' Sonia, Arrighi Paolo, Bertolini Luciana, Cavalieri Paolo, Pretari Luca, Pretari Paola, Magnavacca Benedetta, Tosi Pietro, Bassignani Sergio, Della Zoppa Luigi, Baldini Moreno, Buttini Manuel, Filippi Elsa, Buttini Remo, Magnani Elisa, Toma Mariella, Visconti Luciana, Transitano Giovanna, Bergamaschi Gianluca, Cavicchioli Elisa, Angella Luca, Ricci Bernardo, Madoni Riccardo, Ferdani Pietro, Bertoncini Stefano, Perini Lorenzo, Bertoncini Giacomo, Sica Filippo, Raza Cristiano, Guastaldi Roberto, Laus Giuseppe Donato, Chiocca Guendalina, Galeotti Lorena, Castagnaro Alda Elisabeth, Mori Alberto, Bergamaschi Mattia, Ranocchia Selena, Bertoncini Chiara, Pettazzoni Sara, Fanchi Zita, Barbasini Sandra, Candia Felice, Crocetti Gabriella, Pinotti Bianchi Manuele, Cappuccini Candida, Boccardi Ornella, Albertosi Marco, Bertolini Giovanna, Bertocchi Patrizia, Giannetti Donatella, Gussoni Mauro, Arrighi Maria Assunta, Matteoni Giancarlo, Corseni Orlando, Filippi Alberto, Mastrini Matteo, Toma Carlo, Toma Americo, Pinelli Alberto, Boschi Rossella, Comellini Rosalba, Posani Maria Angela, Maurelli Alfonso, Savi Rosanna, Orioli Maria Teresa, Menchini Anna, Guarducci Rosanna, Bertoni Teresina, Berton Danilo, Bazzigalupi Matteo, Balestracci Anna Maria, Tonno Patrizia, Donati Giuliana, Savi Lucia, Savi Chiara, Biscioni Vincenza, Poli Rita, Tasso Piergino, Lecchini Loretta, Marefetti Maria, Bellotti Franca, Mori Alessandra, Angella Emma, Maggio Paola, Pardi Pietro, Orsi Fabio, Cavazzini Enrica, Fanti Bruna, Biscioni Maria, Bertocchi Silvia, Bertocchi Elsa, Novelli Secondo, Romiti Daniela, Romiti Alberto, Fogola Iuri, Fogola Bruno, Fanti Loredana, Balestracci Maria Rosa, Bazzali Elsa, Terroni Iva, Candia Caterina, Michelotti Graziella, Zanella Graziella, Larini Liliana, Pettazzoni Silvia, Mennini Barbara, Lecchini Pierino, Borrini Ernesta, Zanella Giovanna, Terroni Giovanni, Donnini Maura, Lecchini Sauro, Perinati Antonella, Zanella Alberto, Ferrari Bruno, Carnesecca Roberta, Feda Luigia, Re Maria, Romiti Cristina, Bazzali Iole, Della Catta Maura, Perfigli Stefano, Pratolongo Pietro, Pasquali Debora, Martinelli Ines, Silvestri Iliano, Guarducci Mauro, Barbasini Benito, Molini Elide, Lollo Rossano, Giocoso Antonio, Bracci Fabio, Cori Alessia, Menchini Andrea, Federico Marcello, Bardini Angelo, Marietti Silvana, Fanti Iayme, Veroni Monica, Caporale Massimiliano, Bucchioni Mauro, Angella Sabina, Arrighi Giulia, Valente Valentina, Bertocchi Pierdavide, Crocetta Cesarino, Madoni Marco, Mazzi Federico, Gelfi Silvana, Fenocchi Franca Assunta, Veroni Anna, Vinciguerra Silvia, Menini Luisa, Pasquali Lina, Corchia Gianmarco, Armanetti Maria Teresa, Nadotti Giovanni Mario, Fabbri Paola, Pettazzoni Francesca, Ribolla Pietro, Bellotti Lucia, Guerrini Franca, Coduri Mariangela, Bernardini Giovanna, Pratici Pietro, Gussoni Elisa, Bucchioni Tiziano, Segafredo Simona, Pecoraro Adriana Stella, Simoncelli Giuseppe, Zanella Maria Luisa, Angella Patrizia, Mori Annalisa, Fontana Emiliano, Buono Stefania, Giorgini Giovanna, Petri Anna, Pelliccia Donatella, Polverini Enrico, Ginesi Alessio, Palagi Giuseppe, Cibei Francesca, Murena Antonello, Arenare Barbara, Bardini Marisa, Nisica Maria Zita, Giusti Elena, Federici Meriangela, Federici Maurizio, Conti Barbara, Bertoni Giuliano, Candia Pierangelo, Buttini Daniele, Franchetti Dhebora, Gentili Alessandro, Candia Monica, Crocetti Gianluca, Simonata Silvano, Veroni Riccardo, Ghironi Marika, Bertaccini Graziella, Volpi J. Osiane, Bertoni Vera, Bertoni Marino, Giumelli Romano, Hosu Elena, Volpi Orietta, Marafetti Paola, Agretto Giuseppe, Bicchierai Giuliana, Salomone Manila, Bernardelli Marisa, Ballestracci Davide, Dadduzio Roberta, Mahir Faouzia, Delsignore Paola, Perfigli Sabrina, Gussoni Michele, Bergamaschi Jacopo, Corvi Elisabetta, Ghironi Giuseppe, Tonelli Nemo, Di Salvo Pasqualina, Agretto Marialuisa, Bellandi Vittorio, Parodi Giuditta, Mazzi Franco, Pinotti Bianchi Daniele, Lucii Lucia, Bellandi Andrea, Dauti Irisa, Necchi Silvia, Gianelli Anna Maria, Gussoni Giuseppe, Montano Gianpaolo, Furia Michela, Parodi Andrea, Pacifico Gemma, Pasini Maria Pia, Rossi Patrizia, Romiti Stefano, Ghelfi Sonia, Bolleri Dirce, Trevisan Lidia, Tonelli Giuseppe, Matteoni Elia, Musetti Annalisa, Lucchetti Luca, Bestazzoni Fausta, Pinotti Ornella, Marani Giuseppina, Ricci Flavio, Simonetti Rita, Cavatorta Federica, Romiti Bruna, Simoncini Federica, Pedroni Cristina, Giumelli Alessia, Prini Valeria, Bellandi Barbara, Aprili Lorenza, Monacchia Mattia, Pappini Cristina, Santini Alberto, Molli Franca, Marchetti Meri, Cocchi Pietro Camillo, Candia Giuseppe, Liuzzi Caterina, Salvini Anna, Righetti Angelo, Bertolini Enrico, Bertocchi Anita, Tonelli Alessandra, Maffei Rita, Cavellini Gabriella, Barbieri Raffaella, Domenichini Bruna, Farinacci Gloria, Segreti Ermana, Raggi Lucia, Bruscagli Alessandra, Bertolini Emilia, Cecchini Lara, Ribolla Angelo, Turchetti Florindo, Federico Roberta, Leoncini Ornella, Fenucci Roberta, Bardini Enrico, Bertolini Angela, Candia Sara, Marziani Monica, Marino Matilde, Bertolini Carla, Pinotti Emilia, Curadini Bruna, Scarpinato Luisa, Scarpinato Mariella, Giumelli Gianfranco, Bonomi Pietro Sandro, Arrighi Carla, Piagneri Norina, Savi Giuseppe, Marafetti Erika, Magnotta Angelina, Bautta Velide Augusta, Angella Gaia, Pizzanelli Orietta, Barbieri Enrico, Ballestracci Luigi, Baptista di Dio Jessica Nazaret, Beccia Ottorino, Manganelli Silvana, Fantoni Emanuel, Beccia Fatima, Simonetti Nadia, Leoncini Elisabetta, Pettazzoni Anna, Gnetti Renzo, rappresentati e difesi dagli avv. D G e F T, con domicilio eletto presso l’avv. F T in Roma, largo Messico n. 7;

contro

Azienda USL 1 di Massa e Carrara, rappresentata e difesa dall'avv. D I, con domicilio eletto presso l’avv. D I in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

nei confronti di

Comune di Pontremoli, Regione Toscana;
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01890/2011, resa tra le parti, concernente chiusura del punto nascita di Pontremoli - ris. danno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda USL 1 di Massa e Carrara e di Ministero della Salute;

Visto l’appello incidentale di Azienda USL 1 di Massa e Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati D su delega di G, I e dello Stato Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto inoltrato per la notifica il 28 maggio 2012 e depositato il 12 giugno seguente i signori Jacopo Maria Ferri, e gli altri nominati in epigrafe, hanno appellato la sentenza 7 dicembre 2011 n. 1890 del TAR per la Toscana, sezione seconda, non risultante notificata, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso la determinazione 2 febbraio 2011 n. 29 del Commissario straordinario dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, concernente la chiusura del punto nascita di Pontremoli, in Lunigiana.

Premesso tra l’altro, in fatto, di essere tutti abitanti della Lunigiana, il cui territorio presenta orografia e viabilità montane, in particolare difficoltà di collegamenti viari tali da rendere fondamentale il ruolo rivestito nella zona dal punto nascita soppresso, non compensabile con l’attivazione ed il completamento del sistema di trasporto assistito materno e neonatale d’urgenza, in diritto hanno dedotto:

1.- Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.l.gs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53 in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost.

Erroneità della sentenza per violazione del Patto della Salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome il 3 dicembre 2010, rep. n. 243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Mancata rilevazione della violazione del principio della separazione funzionale tra attività di indirizzo politico e l’attività di gestione.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, della contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento.

Erroneità della sentenza per mancata rilevazione dell’incompetenza ad emanare i provvedimenti impugnati.

2.- Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53, in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost.

Mancata rilevazione della violazione del Patto per la salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente dello Stato-Regioni-Province autonome il 3 dicembre 2009, rep. n. 243243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento.

3.- Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53, in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost.

Mancata rilevazione della violazione del Patto per la salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente dello Stato-Regioni-Province autonome il 3 dicembre 2009, rep. n. 243243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste.

4.- Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53, in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost.

Mancata rilevazione della violazione del Patto per la salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente dello Stato-Regioni-Province autonome il 3 dicembre 2009, rep. n. 243243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento.

5.- Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53, in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost.

Violazione del Patto per la salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente dello Stato-Regioni-Province autonome il 3 dicembre 2009, rep. n. 243243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Travisamento.

6.- Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 12, 22, 36 e 39 della l.r. Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e degli artt. 1, 2 e 8 della l.r. Toscana 31 ottobre 2001 n. 53, in relazione alla violazione dell’art. 32 Cost. e alla violazione e mancata applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Violazione del Patto per la salute 2010-2012, siglato dalla Conferenza permanente dello Stato-Regioni-Province autonome il 3 dicembre 2009, rep. n. 243243/CRS, e dell’Accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010, in relazione alla violazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Violazione dei principi in materia di diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Violazione dei principi in materia di giusto procedimento.

Mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste.

7.- Erroneità della sentenza per travisamento e contraddittorietà ed insufficiente motivazione.

In data 21 giugno 2012 il Ministero della salute si è costituito in giudizio, ma non ha prodotto scritti difensivi.

Il 26 seguente si è costituita in giudizio anche l’Azienda USL 1 di Massa e Carrara ed in data 3 luglio 2012 ha depositato memoria ed appello incidentale, con i quali ha eccepito che, contrariamente a quanto deciso dal TAR con erronea valutazione di un aspetto decisivo della controversia, il ricorso era improcedibile (come lo è l’appello) per carenza di interesse, essendo stata omessa la tempestiva impugnazione della deliberazione 21 marzo 2011 n. 55, con la quale l’ASL ha modificato il provvedimento impugnato sostituendo integralmente la procedura operativa attivata successivamente alla chiusura del punto nascita. Ha inoltre sostenuto che il ricorso e l’appello siano parimenti improcedibili per l’ulteriore circostanza costituita dalla concreta attivazione fin dal 23 febbraio 2011 dello STAM e l’adozione in data 16 aprile 2012 da parte dell’ASL di una nuova procedura di gestione dei pazienti pediatrici e delle pazienti ostetrico-ginecologiche della Lunigiana, recepita con delibera 11 giugno 2012 n. 240 del Direttore generale, per ovviare al malinteso che la struttura di Pontremoli potesse essere ancora utilizzata in alcune situazioni come punto nascita.

Nel merito, ha svolto ampie difese, alle quale si è richiamata con memoria del 6 novembre 2012.

In pari data gli appellanti hanno anch’essi depositato memoria, con cui hanno illustrato e ribadito le proprie tesi e richieste. Hanno inoltre confutato l’appello incidentale e l’ulteriore eccezione, nonché ancora ribadito le svolte censure con memoria del 23 novembre 2012, a cui l’ASL ha replicato.

DIRITTO

Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della determinazione 2 febbraio 2011 n. 29 del Commissario straordinario dell’Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, concernente la chiusura del punto nascita di Pontremoli, impugnata da taluni abitanti della Lunigiana in cui si collocava tale punto nascita.

1.- In via preliminare vanno respinte le eccezioni, formulate con l’appello incidentale - inteso a paralizzare l’azione degli appellanti principali - e la coeva memoria dell’ASL, di improcedibilità del ricorso di primo grado e dell’appello principale per effetto dell’intervento delle determinazioni 21 marzo 2011 n. 55 e 11 giugno 2012 n. 240, non impugnate quanto meno con motivi aggiunti per farne valere l’illegittimità derivata.

Nessuno di tali due provvedimenti ha infatti sostituito e nemmeno modificato la determinazione di chiudere il predetto punto nascita stabilita con quello impugnato in primo grado, ossia ha inciso sull’interesse sostanziale dedotto in giudizio, essendosi entrambi limitati a sostituire o integrare talune delle originarie modalità operative assistenziali delle pazienti ostetrico/ginecologiche, di trasporto delle medesime e di gestione del locale ambulatorio, nel quadro delle prestazioni alternative a quelle che erano erogate attraverso il cessato punto nascita. Ed appunto nel ripristino del punto nascita risiede detto interesse sostanziale, la cui lesione, pertanto, permane integralmente ad opera della determinazione n. 29 del 2011 (rettificata, mediante eliminazione di un “refuso materiale”, con determinazione 4 febbraio 2011 n. 31), a prescindere dalle modalità di attuazione delle misure organizzative con le quali l’ASL, indiscussa la chiusura dello stesso punto nascita, ha inteso sopperire alle connesse esigenze.

2.- Nel merito, va ricordato che, in esecuzione del “Nuovo Patto per la salute 2010-2012” di cui all’intesa in data 3 dicembre 2009 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza Unificata ha sancito in data 16 dicembre 2010 l’accordo tra Governo, regioni ed enti locali prevedente, tra l’altro, la “razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000/anno”. In particolare, nel contesto delle misure di politica sanitaria, (all. IA), al fine di “migliorare la qualità dei servizi”, di “promuovere l’appropriatezza delle prestazioni” e di “garantire l’unitarietà del sistema”, ha raccomandato l’adozione di “stringenti criteri per la riorganizzazione delle rete assistenziale” del percorso nascita “fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita”;
in relazione a ciò ha stabilito che “la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti/anno potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM” (servizi di trasporto assistito materno).

3.- Tanto premesso, risulta infondato il primo motivo dell’appello principale, col quale si lamenta essenzialmente l’incompetenza del Commissario straordinario, in funzione sostitutoria del Direttore generale, a disporre la chiusura del punto nascita, trattandosi di atto di indirizzo politico e non di mera attività di gestione, attese le rilevanti ripercussioni sul diritto alla salute dei cittadini;
pertanto un tale provvedimento sarebbe stato subordinato alla preventiva approvazione della Conferenza dei sindaci, cui compete di emanare gli indirizzi del piano attuativo locale ed approvare lo stesso piano, e che invece nel precedente piano attuativo (2008-2010), ormai scaduto, aveva previsto la permanenza del punto nascita di Pontremoli mentre nelle riunioni preparatorie del piano successivo non era mai emersa la volontà univoca di eliminarlo, anzi, in linea con le direttive antecedenti (mantenimento a condizione che fossero raggiunti i 200 parti l’anno), in sede di elaborazione del piano 2011-2015 era emersa la volontà dei sindaci di mantenerlo o di cercare le migliori soluzioni alternative in grado di garantire il miglior servizio possibile per i cittadini della Lunigiana. In altri termini, il Commissario non avrebbe potuto discostarsi dalla conferenza dei sindaci ed avrebbe dovuto attendere l’emanazione da parte della medesima del necessario atto di indirizzo consistente nel piano attuativo locale. Né i pretesi caratteri di urgenza e vincolatività, richiamati dal TAR, sarebbero idonei a spostare la competenza.

Al riguardo, si osserva che proprio l’evidente carattere vincolato del contenuto del provvedimento commissariale, rafforzato (circa il quando e non nell’ an e quid ) da ragioni d’urgenza, rende palese come il medesimo provvedimento esuli da scelte di natura politica per ricadere nell’ambito gestionale vero e proprio, di competenza del Direttore generale e quindi del Commissario straordinario, perciò senza necessità di attendere le eventuali future determinazioni della Conferenza dei sindaci. Ed invero, come bene argomentato dal primo giudice ed in questa sede sottolineato dall’appellata, la Conferenza Stato-regioni non si limita a suggerire, bensì impone in termini assoluti la chiusura di centri con meno di 1000 parti/anno, prevedendo la possibilità di deroga unicamente per punti con più di 500 parti/anno, ossia in ipotesi da escludersi nel caso in esame. Del resto il piano attuativo locale, peraltro scaduto, era da ritenersi superato dalla sopravvenuta disciplina nazionale, da attuare doverosamente e, dunque, indipendentemente dalla formazione di un nuovo piano o di una specifica variante al precedente. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la Conferenza dei sindaci aveva espressamente soprasseduto dall’adozione di una decisione in proposito: in tale evenienza, è chiaro come non fosse consentito al Commissario di attendere sine die l’indirizzo di politica sanitaria locale ai fini dell’adozione di misure tecniche vincolate a cogenti determinazioni di politica sanitaria nazionale.

4.- Col secondo motivo, nel censurare l’affermazione del TAR sulla sussistenza dell’urgenza, che si baserebbe sulla sola nota dei sanitari del Dipartimento materno infantile di Massa con cui si preannunciava che non avrebbero prestato più la propria opera presso il punto nascita di Pontremoli in quanto “realtà di grave rischio”, gli appellanti ribadiscono che, a prescindere dalla dimostrazione o meno dell’urgenza, la chiusura non avrebbe potuto essere disposta se non a seguito della preventiva manifestazione di volontà della Conferenza dei sindaci, la quale invece aveva espresso unanime indirizzo contrario;
quanto alla nota, di cui lo stesso primo giudice avrebbe posto in dubbio il valore giuridico e che del resto conterrebbe la manifestazione del disagio di alcuni operatori legato a semplici comodità e non ad esigenze tecnico-lavorative, si oppone che essa non sarebbe idonea a giustificare il provvedimento di chiusura.

Sotto il primo profilo, basta richiamare quanto innanzi. Sotto il secondo, concernente la nota dei sanitari richiamata nel provvedimento commissariale impugnato, si osserva che non è essa in sé a rilevare ai fini della configurazione della situazione di urgenza, bensì il dato, in essa rappresentato ma oggettivamente e palesemente evincibile aliunde , dell’alta rischiosità della struttura proprio per la salute dell’utenza. Ciò, come puntualmente illustrato dal primo giudice, in ragione della carenza di taluni ma essenziali standard minimi di sicurezza operativi e tecnologici individuati nel citato accordo del 16 dicembre 2010 (all.

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