Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-19, n. 202407667
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2024
N. 07667/2024REG.PROV.COLL.
N. 09230/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9230 del 2020, proposto da
Five S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il di lui studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01674/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. R R, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, che hanno chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante è proprietaria, in Comune di Legnano, di un fabbricato sito in Viale Sabotino, censito catastalmente al Foglio 11, mapp. 128, realizzato nel 2005.
2. Il 14 febbraio 2007 presentava una istanza di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso, da produttivo a commerciale, di parte dell’edificio, senza alcuna opera e in conformità alla destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico.
3. Con nota n. 14469 del 16 aprile 2007, il Comune riscontrava l’istanza nell’aprile 2007 rilevando che “ il progetto è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Edilizia in data 28-‘3-2007; l’emanazione del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di quanto sottoriportato …”: la nota indicava vari documenti, (i) una convenzione con il Comune finalizzata a formalizzare la cessione delle aree a standard, (ii) parere dei Vigili del Fuoco, (iii) computo metrico estimativo per il calcolo dell’onere di costo, (iv) l’attestazione di conformità alle norme sulle barriere architettoniche e sugli impianti tecnologici, rappresentando che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio, in difetto di riscontro entro 180 giorni, la pratica sarebbe stata archiviata.
4. Il 23 dicembre 2009 veniva stipulata una convenzione urbanistica, che citava in premesse l’istanza del febbraio 2007 e due altre analoghe istanze, presentate dalla società nel 2005 e nel 2007, per il mutamento di destinazione d’uso di altre porzioni dell’immobile.
5. Nel 2009 il Comune rilasciava l’autorizzazione all’esercizio, nei locali di cui alla istanza del 14 febbraio 2007, all’esercizio di una media struttura di vendita.
6. Nel febbraio 2017 la società presentava nuova comunicazione volta ad ottenere la conferma della destinazione commerciale dell’immobile. Detta istanza, veniva riscontrata dal Comune con nota del 14 marzo 2017 con la quale il Comune informava la società che la pratica era “improcedibile”, per la mancata indicazione della superficie oggetto del mutamento di destinazione d’uso, sostenendo che il precedente procedimento, avviato con la domanda del 14.02.2007, non era mai stato concluso, stante la mancata consegna dell’ulteriore documentazione richiesta in data 16.04.2007.
7. L’appellante il 27 settembre 2017 presentava la documentazione richiesta, dopo di che l’Amministrazione comunicava l’esito positivo della pratica, rappresentando che per il rilascio del permesso di costruire la società avrebbe dovuto corrispondere l’importo € 137.071,87 a titolo di contributo di costruzione.
8. Nel frattempo il locatore dell’unità, di fatto adibita a superficie commerciale dal 2007, il 20 luglio 2017 aveva presentato una CILA per effettuare alcune opere interne.
9. La società corrispondeva l’importo richiesto e ritirava il permesso di costruire n. 85/2017, eccependo la prescrizione del credito sul presupposto che il titolo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso si era perfezionato sin dal 2007 e che le opere interne realizzate dal conduttore nel 2017 non realizzavano mutamento di destinazione d’uso né determinavano aggravamento del carico urbanistico.
10. La società radicava, quindi, il presente giudizio per ottenere la condanna del Comune di Legnano alla restituzione delle somme pagate nel 2017 per il ritiro del permesso di costruire n. 85/2017.
11. Il TAR respingeva il ricorso sul presupposto che la società, nel 2007, aveva presentato una istanza con la quale di fatto aveva esplicitato la volontà di ottenere un titolo edilizio formale, al quale condizionava la realizzazione dell’intervento: il titolo edilizio, dunque, non si sarebbe perfezionato nel 2007 e quindi la prescrizione non sarebbe maturata. Il TAR statuiva, inoltre, che contributo di costruzione doveva ritenersi dovuto, nonostante il decorso del decennio, in quanto l’art. 52, comma 3, della L.R. n.