Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2011-01-20, n. 201100191

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2011-01-20, n. 201100191
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100191
Data del deposito : 20 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00345/2011 REG.RIC.

N. 00191/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00345/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2011, proposto da:
A K, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Alessandra Calabresi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 157;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 04695/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA CARTA DI SOGGIORNO E PREANNUNCIO DI ESPULSIONE - MCP


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che:

- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un’ordinanza emessa in sede collegiale;


- che a questi fini l’estremo della gravità del danno dev’essere valutato - fra l’altro - mettendo in comparazione l’interesse del ricorrente con quello delle controparti pubbliche e private;


- che nella fattispecie la mancata concessione della misura cautelare può comportare, per l’appellante, un pregiudizio sensibile, mentre un breve differimento dell’esecuzione dell’atto impugnato in primo grado non sembra comportare rilevanti pregiudizi per l’amministrazione;


- che pertanto può essere concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio, sia in sede cautelare che in sede di merito;


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