Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 2011-01-20, n. 201100191
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N. 00191/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00345/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2011, proposto da:
A K, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Alessandra Calabresi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 157;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 04695/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA CARTA DI SOGGIORNO E PREANNUNCIO DI ESPULSIONE - MCP
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un’ordinanza emessa in sede collegiale;
- che a questi fini l’estremo della gravità del danno dev’essere valutato - fra l’altro - mettendo in comparazione l’interesse del ricorrente con quello delle controparti pubbliche e private;
- che nella fattispecie la mancata concessione della misura cautelare può comportare, per l’appellante, un pregiudizio sensibile, mentre un breve differimento dell’esecuzione dell’atto impugnato in primo grado non sembra comportare rilevanti pregiudizi per l’amministrazione;
- che pertanto può essere concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio, sia in sede cautelare che in sede di merito;