Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-12, n. 202102139

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-12, n. 202102139
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102139
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2021

N. 02139/2021REG.PROV.COLL.

N. 10221/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10221 del 2018, proposto dalla società Ossanna Luigi S.a.s. di Ossanna Alberto &
C°, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;

per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. III ter , 7 agosto 2018, n. 8838, che ha respinto il ricorso n. 4105/2017 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.a.:

a) del provvedimento 2 marzo 2017, prot. n. GSE/P20170021506, ricevuto il giorno 9 marzo 2017, con il quale il GSE ha concluso il procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n.28 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico denominato “Negozio Ossanna”, n. 752597 di potenza pari a 16,00 kW, situato in Comune di Cles (Tn) via De Gasperi, 12, ha comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per tale impianto e ha dato atto di essere tenuto a recuperare integralmente gli incentivi percepiti secondo modalità da rendere note con successiva comunicazione;

b) della comunicazione 6 agosto 2014, prot. n. GSE/P20140113071, di sospensione degli incentivi;

c) del provvedimento 29 ottobre 2014, prot. n. GSE/P20140154015, con cui il GSE ha disposto l'annullamento parziale del provvedimento di sospensione degli incentivi, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate;

d) della comunicazione 29 maggio 2015, prot. n. GSE/P20150052568. di avvio del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 d. lgs. 28/2011;

e di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso ovvero conseguente;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.p.a. GSE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. F G S e dato atto che nessuno per le parti è presente;

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante gestisce in Comune di Cles (Tn) via De Gasperi, n. 12, un impianto fotovoltaico denominato “Negozio Ossanna”, posto sul tetto di un negozio di sua proprietà, contraddistinto dalla matricola n. 752597, per il quale fruiva degli incentivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico –

MISE

5 maggio 2011, cd “Quarto conto energia”, e in particolare della maggiorazione della tariffa incentivante prevista dall’art. 14, comma 1, lettera c), di questo decreto, per gli impianti il cui “ costo di investimento ” per le componenti diverse dal lavoro sia riconducibile per almeno il 60% “ ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione europea ” (fatti storici pacifici in causa).

2. Con i provvedimenti indicati in epigrafe, il Gestore dei servizi energetici – GSE ha provveduto a dichiarare la decadenza di tali benefici e a recuperare le somme corrispondenti, sul presupposto che i pannelli solari di cui quell’impianto si compone, commercializzati da tale Zuccotti S.r.l., non presentassero in realtà i requisiti tecnici necessari per essere ammessi all’incentivo.

3. Per chiarezza, va ricostruita la normativa applicabile al caso di specie, anche in dipendenza dall’epoca in cui si è svolta la vicenda.

3.1 Il solare fotovoltaico è una forma di produzione di energia elettrica incentivata dallo Stato, in attuazione di direttive europee, in quanto rinnovabile, e quindi più rispettosa dell’ambiente rispetto ad altre. L’incentivo prende la forma di una tariffa agevolata – detta appunto “tariffa incentivante” – riconosciuta per un periodo di tempo di norma pari a vent’anni al gestore dell’impianto che cede alla rete l’energia così prodotta.

3.2 All’epoca dei fatti, ed anche attualmente, l’incentivo era previsto in via generale dal d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, attuativo della direttiva europea 2009/28/CE, che all’art. 24, comma 1, dispone: “ La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali ” previsti dalle norme successive. In particolare, l’art. 24, comma 5, prevede che “ Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata ” Stato Regioni, “ sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo ”.

3.3 In concreto quindi l’incentivo si riconosce secondo la disciplina prevista da questi decreti ministeriali attuativi, che prendono nome di “Conto energia” e si sono succeduti nel tempo, ponendo di volta in volta regole diverse;
in tal senso, quindi, il primo decreto attuativo ha preso il nome di “Primo conto energia”, il secondo quello di “Secondo conto energia”, e così via.

Si precisa che la numerazione dei decreti attuativi del d. lgs. 28/2011 comincia dal “Terzo conto energia”, perché i primi due si riferivano alla una normativa generale precedente, ora abrogata.

3.4 L’appellante ha ottenuto l’incentivo sulla base del cd. Quarto conto energia, ovvero come del D.M. 5 maggio 2011, e in base all’art. 14 comma 1 lettera c) di questo decreto ha ottenuto un vantaggio ulteriore, ovvero una maggiorazione del 10% della tariffa incentivante prevista dall’art. 14, comma 1, lettera c), per gli impianti il cui “ costo di investimento ” per le componenti diverse dal lavoro sia riconducibile per almeno il 60% “ ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione europea ”.

3.5 Le concrete modalità per ottenere l’incentivo sono state stabilite con un atto del GSE, le “Regole applicative luglio 2011”;
in particolare, per ottenere la maggiorazione del 10% è necessario presentare una “ certificazione della provenienza dei moduli ”.

Le regole specificano, infatti, a p. 30 che “ La verifica delle condizioni relative alla realizzazione dei moduli, sopra citate, deve essere attestata attraverso un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo in ambito fotovoltaico ”. Questo certificato “Factory Inspection” deve poi riportare tutta una serie di dati, ovvero indicare “ il sito produttivo dell’Unione europea mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo dell’ente di certificazione;
… la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di Serie del modulo;
... le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso
”, e ciò rispetto sia al sito di produzione, sia al sito di assemblaggio;
il certificato deve infine dimostrare “ che i moduli sono stati realizzati impiegando componenti (silicio, wafers o celle) provenienti dai paesi UE ”.

3.6 All’evidente scopo di evitare abusi, il d. lgs. prevede all’art. 42 un sistema di controlli affidato al GSE;
della normativa in questione, così come ritenuto anche dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2020, rileva il testo vigente all’epoca dei fatti, ovvero al 2 marzo 2017, data del provvedimento impugnato, che prevedeva, per quanto interessa, al comma 3: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ”. Solo per completezza, si ricorda che in epoca successiva ai fatti di causa, questa disciplina è stata modificata nel senso di prevedere per chi ottiene l’incentivo maggiori garanzie a fronte di controlli effettuati a notevole distanza nel tempo e nei confronti di soggetti in buona fede.

3.7 Da ultimo il concetto di “ violazione rilevante ” ai fini della revoca dell’incentivo è stato definito nel regolamento attuativo dell’art. 42 citato, ovvero nel D.M.

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