Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-21, n. 201004791
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N. 04791/2010 REG.DEC.
N. 07006/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2008, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dagli avv. G A, E M Z, con domicilio eletto presso Studio Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;A A, A S, B M, B A, B C, B L, B N, B S, B G, B L, Boccia Francesco, B F, B P, B S, C L, C G, C R, C S, C V, C O, C A, C R, C V, C V, C C, C V, C A, C S, C F, C G, C D, Cristiano Vincenzo, D'Angelo Alfredo, D'Angelo Vincenzo, D'Ascenzio Maurizio, De Cesare Rosario, De Falco Felice, De Rosa Massimiliano, Di Donato Rosario, Di Guida Agostino, Di Maio Pasquale, Di Massa Giovanni, Di Napoli Pasquale, Diglio Clemente, Erasmo Daniele, Errichelli Pietro, Errico Gianluca, Esposito Biagio, Esposito Ciro, Esposito Fabio, Esposito Massimo, Fierro Marco, Finale Giuseppe, Fiorellino Carmine, Fragliasso Ferdinando, Froncillo Diego, Gallo Luigi, Gallo Sergio, Giannetti Giovanni, Giannetti Vincenzo, Giansante Carlo, Giordano Antonio, Giustino Gennaro, Illiano Nunziante Amedeo, Indigeno Luigi, Iovine Massimo Emiliano, Lana Antonio, Landi Antonio, Landi Salvatore, Laurato Gianluca, Lorido Giuseppe, Maione Carlo, Martino Antonio, Mauro Gianrico, Migliaccio Gennaro, Migliaccio Luigi, Mignola Giuseppe, Napoletano Cosmo, Nuzzo Antonio, Onesto Pasquale, Paolillo Giovanni, Paolillo Giuseppe, Parato Massimo, Pascale Salvatore, Pedata Antonio, Piezzo Giuseppe, Pipolo Valerio, Pisani Salvatore, Ponticelli Sabatino, Pozone Gaetano, Romagnoli Daniele, Romano Vincenzo, Rubino Massimo, Ruggiero Anthony, Ruotolo Giovanni, Russolillo Vincenzo, Salatiello Salvatore, Salzano Luca, Sasso Raffaele, Schisano Salvatore, Scognamiglio Giovanni, Senese Stanislao, Silvestri Luca, Simeone Rocco, Starini Antonio, Starini Maurizio, Torriero Mario, Trinchillo Ermanno, Turco Castrese, Valestro Francesco, Varriale Vittorio, Vettoliere Massimo, Zecconi Florindo;
contro
Ministero dell'interno, Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Napoli, Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Salerno, Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Caserta, Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Matera, Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Castiello Salvatore, Caserta Rosario;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I BIS n. 03090/2008, resa tra le parti, concernente PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Napoli e di Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Salerno e di Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Caserta e di Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Matera e di Min.interno-Dip.Vv.Ff.-Comando provinciale di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Zuppardi e l'avv.to dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti hanno prestato tutti servizio di volontariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per un periodo complessivo , anche non continuativo di almeno 120 giorni ciascuno.
Con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007 ) all’art. 1 commi 519-526 è stata disposta la stabilizzazione del personale della p.a., in particolare, per quanto qui interessa, la citata stabilizzazione è stata prevista a beneficio dei volontari dei vigili del fuoco, iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006 da almeno tre anni e che avevano effettuato almeno 120 giorni di servizio;la stessa norma prevedeva che, con successivo decreto del Ministero dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, sarebbero stati stabiliti i criteri ed il sistema di selezione, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione;il citato art. 1 comma 519, prevede che le assunzioni sarebbero state autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 39 comma 3 della legge n. 449 del 1997.
Il Ministero dell’interno in data 27 agosto 2007 ha pubblicato il bando per l’attribuzione dei posti oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per il 2007.
Con successivo art. 3 comma 91 della successiva legge finanziaria per il 2008, si è disposto che i 120 giorni di servizio previsti dal citato art. 1 comma 519 avrebbero dovuto intendersi prestati nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della finanziaria per il 2007 ;sulla scorta di tale disposizione, successiva al bando, intesa come norma retroattiva, il Ministero disponeva l’esclusione dei ricorrenti.
Avverso l’esclusione veniva disposto ricorso al Tar per il Lazio, che decideva la questione con sentenza breve .
Tale pronuncia è oggetto dell’odierno appello in ordine al quale il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di cautela ;con ordinanza CdS VI n. 2230 del 2008, in ricorso avente analogo oggetto è stata sollevata questione di costituzionalità ( ordinanza n. 2230 del 2008 ) definita dalla Corte Cost. con pronuncia n. 70 del 2009 nel senso della manifesta inammissibilità della questione.
All’udienza del 30 marzo 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è da respingere.
Il bando di gara (datato 27\8\2007) prevedeva come requisito di ammissione l'aver prestato servizio, alla data dell'1\1\2007, per non meno di 120 giorni in qualità di volontario nel corpo in questione;gli odierni ricorrenti – non è contestato - erano in possesso di tale requisito. La relativa domanda di partecipazione veniva presentata entro il termine perentorio (cioè trenta giorni dalla pubblicazione del bando).
Successivamente, con la norma invocata nel provvedimento di esclusione impugnato (art. 3 comma 91 l. 244\2007, finanziaria per il 2008), il legislatore statuiva che "il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio".
La norma può incidere sulle fasi chiuse delle procedure concorsuali in corso in quanto, se per un verso tale disposto interviene in epoca successiva a quella di presentazione delle domande, per un altro verso attiene alla questione dei requisiti di assunzione e, comunque, pur non contenendo alcuna espressa indicazione circa l'applicabilità ai concorsi in atto (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 12 giugno 2008 , n. 2909) si appalesa chiaramente come una disposizione avente natura interpretativa.
Il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, ad eccezione della legge penale, per cui il legislatore, nazionale o regionale, può emanare norme, interpretative od innovative, con efficacia retroattiva purché quest' ultima trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. (Corte costituzionale, 06 dicembre 2004 , n. 376).
Le leggi interpretative vanno pertanto definite tali in relazione al loro contenuto normativo: nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra nome - e non fra disposizioni - tale che il sopravvivere della norma interpretante non fa venire meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario. (Corte costituzionale, 03 dicembre 1993 , n. 424 Cultrera e altro).
Una legge interpretativa non viola, di per sè, gli art. 101, 102 e 104 cost., a meno che essa non leda il giudicato già formatosi e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso, dovendosi, peraltro, escludere, ove non ricorrano tali circostanze, che si verifichi una lesione delle attribuzioni del potere giudiziario in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi;pertanto, le leggi interpretative non sono neppure contrastanti con le disposizioni degli art. 24 e 25 comma 1 cost. (Corte costituzionale, 04 aprile 1990 , n. 155).
In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute ( non aventi carattere interpretativo ) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.
Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella « lex specialis », non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. (Consiglio Stato , sez. VI, 12 giugno 2008 , n. 2909).
Ciò tuttavia non può valere ove la norma sopravvenuta, come nella specie, abbia natura interpretativa , come si desume dal suo tenore letterale, che richiama un principio generale previgente, ed è volto ad attribuire un significato preciso ad una disposizione preesistente.
In tal senso non v’è alcuna violazione del principio tempus regit actum stante la portata retroattiva della norma interpretativa.
Va anche rilevato che l'illegittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica si può ipotizzare soltanto quando il significato imposto dalla disposizione interpretata non rientri tra quelli astrattamente riconducibili nell'ambito dei possibili significati della norma medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono appaiono quindi legittimi i provvedimenti di esclusione impugnati nella parte in cui applicano la predetta norma.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali attesa la novità della questione.