Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2023-07-19, n. 202307087

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2023-07-19, n. 202307087
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307087
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 03204/2023 REG.RIC.

N. 07087/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03204/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2023, proposto dalla signora A C P, rappresentata e difesa dagli avvocati M D D e M P, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 12 del 12 gennaio 2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. art. 66 c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti presenti, come da verbale;


Il Collegio reputa necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, affidandola al Direttore del “Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo: architettura, ambiente, patrimoni culturali” dell’Università degli studi della Basilicata o ad altro docente, da lui designato, del medesimo Dipartimento.

Il verificatore dovrà dare risposta ai seguenti quesiti:

i) descriva il verificatore in modo analitico la situazione di fatto con particolare riferimento alla presenza del Parco regionale archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano e al Santuario di Santa Maria della Palomba;

ii) dica il verificatore (anche a mezzo di rendering ) quale sia l’effettiva incidenza, in relazione alle realistiche dimensioni, del progetto redatto per conto dell’appellante con l’indicazione dei coni visivi e della prospettiva rispetto ai beni culturali e paesaggistici presenti all’interno del Parco;

iii) dica il verificatore se i materiali previsti per realizzare le opere progettate siano compatibili con lo stato dei luoghi e/o con le previsioni del Piano paesaggistico e del Piano del Parco e se corrispondano al doveroso rispetto di normative tecniche e quale sia l’impatto paesaggistico della loro implementazione;

iv) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini della causa, in relazione all’oggetto della presente verificazione.

All’uopo:

- il verificatore dovrà comunicare alle parti costituite la data ed il luogo dell’inizio delle operazioni peritali entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia i cui nominativi dovranno essere previamente comunicati al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali;
i tecnici potranno assistere, unitamente ai difensori, agli eventuali sopralluoghi e fare inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;

- previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, il verificatore ha facoltà di procedere, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti opportuni presso le amministrazioni;
gli uffici della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Basilicata collaboreranno con il verificatore e gli presteranno ogni ausilio necessario, con l’avvertenza che, in caso contrario, qualora il verificatore dovesse segnale nella relazione la loro mancata collaborazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e/o tenerne conto ai fini della liquidazione delle spese di lite;

- il verificatore dovrà depositare la propria relazione preliminare entro 60 giorni dall’inizio delle operazioni peritali;

- le parti costituite possono comunicare al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta relazione preliminare;

- il verificatore depositerà nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale sui quesiti posti dal Consiglio entro il successivo termine di trenta giorni;
dovranno costituire oggetto di specifico esame e riscontro anche le eventuali osservazioni delle parti.

Pone a carico della parte appellante un anticipo sul compenso pari ad euro 2.000,00 (duemila), impregiudicata la regolazione dell’onere all’esito della decisione definitiva.

Riserva al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di discussione del merito.

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