Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-21, n. 202100646

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-21, n. 202100646
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100646
Data del deposito : 21 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00646/2021REG.PROV.COLL.

N. 06579/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6579 del 2017, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale delle Medaglie d’Oro n. 266,

per la riforma

della sentenza del TAR per la Calabria, sezione di Catanzaro, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Dato atto che l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di passaggio in decisione, ai sensi e per gli effetti delle prefate disposizioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Calabria l’odierno appellato - appuntato della Guardia di Finanza, in servizio presso il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di -OMISSIS-ma residente nel Comune di -OMISSIS-, dove vive il padre (oltre che sua moglie e due figli minori) - esponeva che in data 29 luglio 2015 aveva chiesto all’Amministrazione di appartenenza di poter usufruire del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, per assistere il genitore, riconosciuto “ portatore di handicap in situazione di gravità ”.

Tale istanza era stata tuttavia rigettata con il provvedimento adottato in data 1 marzo 2016, impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado.

Il diniego era stato fondato sulla considerazione che il padre del ricorrente avrebbe potuto avvalersi dell’ausilio di altri familiari residenti in loco e che comunque si registrava un “ deficit di effettivi nel ruolo “appuntati e finanzieri” amplificato su scala provinciale e regionale ”, visto anche “ il contesto territoriale caratterizzato da un’elevata proiezione operativa ”.

1.1. A seguito dell’ordinanza cautelare del TAR n. -OMISSIS-con cui era stato sollecitato il riesame, veniva emesso un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti.

2. Il TAR, nella resistenza dell’Amministrazione intimata, dichiarava improcedibile il ricorso principale e accoglieva i motivi aggiunti, annullando il diniego impugnato.

3. In sede di appello, l’Amministrazione ha anzitutto rappresentato quali fossero, all’epoca, le direttive generali per l’impiego del personale, in base alle quali l’eventuale trasferimento del ricorrente avrebbe potuto avvenire solo verso reparti di “ esecuzione del servizio ” per attività di natura operativa.

Nel caso concreto, tra le tre sedi richieste l’unica a presentare una carenza di personale era la Scuola Nautica di -OMISSIS- ovvero un Reparto di istruzione.

In tale ottica, pertanto, risulterebbe pertinente la considerazione contenuta nella determina di diniego secondo cui “ l’eventuale movimento del diretto interessato presso il medesimo Istituto d’istruzione, oltre a risultare pregiudizievole per la sede calabra, non si porrebbe in linea con le richiamate esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione di appartenenza finalizzate a recuperare personale dall’attività funzionale a quella di «esecuzione del servizio» e, soprattutto, a non distogliere risorse da attività operativa a favore di quella funzionale ”.

Per quanto concerne la sede di provenienza del ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe poi fornito piena contezza delle esigenze strutturali del Corpo connesse alla carenza di personale ivi registrata.

Inoltre, il richiamo fatto dall’Amministrazione alla possibilità che il disabile avrebbe potuto avvalersi del supporto assistenziale degli altri familiari presenti in loco , non avrebbe costituito il presupposto fondante del diniego di trasferimento, ma sarebbe stato funzionale all’esplicazione del concetto della prevalenza delle esigenze di servizio dell’Amministrazione rispetto a quelle vantate dal ricorrente, sussistendo comunque soluzioni alternative.

Infine, sarebbero stati irrilevanti al fine di dimostrare l’insussistenza di inderogabili esigenze di servizio, i movimenti disposti nel 2015 - nell’ambito delle ordinarie procedure di impiego - dal Gruppo di -OMISSIS-ad altri Reparti.

4. Si è costituito, per resistere, il signor Fruttaldo il quale, in via preliminare, ha eccepito l’irricevibilità dell’appello.

5. Con ordinanza n.-OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata respinta.

6. L’appello, infine, è passato in decisione all’udienza pubblica del 3 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020.

7. L’appello è irricevibile.

L’appellato ha infatti documentato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 6 aprile 2017, tramite posta elettronica certificata (inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice delle Amministrazioni pubbliche) all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.

La circostanza, peraltro, non è contestata dall’Amministrazione appellante.

Il termine breve per l’impugnazione, ex art. 92, comma 1, del codice del processo amministrativo, decorreva pertanto dal 6 aprile 2017, con la conseguenza che l’Avvocatura generale dello Stato avrebbe dovuto proporre impugnazione entro e non oltre il termine ultimo del 5 giugno 2017.

L’appello risulta invece notificato in data 6 settembre 2017.

Al Collegio, non resta dunque che dichiarare l’irricevibilità del gravame.

8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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