Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202404704
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Pubblicato il 27/05/2024
N. 04704/2024REG.PROV.COLL.
N. 10008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10008 del 2021, proposto da
O.P.E. - Federicolcese Pubblicità Esterna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, R S, con domicilio eletto presso lo studio S C in Roma, via P.L. Da Palestrina, 63;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00381/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante opera nel campo della pubblicità ed impugnava il regolamento pubblicità 2019 del Comune di Genova in merito alle tariffe da corrispondere per gli “stendardi” sostanzialmente fissi ossia ancorati in qualche modo al suolo (generalmente, gli “stendardi” non sono invece fissati ad appositi sostegni come i cartelloni pubblicitari).
Il gravato regolamento prevede(va) all’art. 26 che: a) i cartelloni su sostegni fissi sono soggetti a tariffa calcolata sulla proiezione a terra dei suddetti impianti (comma 3);b) gli stendardi a tariffa calcolata sui metri lineari di larghezza dello strumento pubblicitario (comma 4).
OPE impugnava tale previsione in quanto il regolamento non avrebbe tenuto conto di quei particolari stendardi che, come nella specie, non sono “liberi” (tipo bandiera) ma “ancorati al terreno”: dunque la tariffa andrebbe calcolata non “a metro lineare” ma in base alla “proiezione a terra” del manufatto stesso.
2. Il TAR negava tale peculiarità, sulla base di una restrittiva lettura del regolamento di esecuzione del codice della strada, e rigettava il gravame.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame. L’amministrazione comunale fa in particolare presente che, nel 2021, il regolamento è stato modificato ed ha quindi superato, anche sul punto specifico, la precedente disciplina del 2019. Di qui la richiesta di sopravvenuta carenza di interesse.
5. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024 la difesa di parte appellante rassegnava le proprie conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, la richiesta di improcedibilità non può essere accolta dal momento che, come evidenziato dalla difesa di parte appellante, per due anni (2019 – 2021) la norma contestata è stata comunque in vigore con potenziale danno economico per la appellante stessa (la tariffa “a metro lineare” è ovviamente più elevata rispetto alla tariffa “a proiezione a terra”). Il fatto che la parte appellante versi in una situazione di morosità (cfr. memoria comunale del 23 aprile 2024) non ha poi rilievo in questa sede. In questa stessa direzione, la parte appellante coltiva anzi uno specifico interesse a definire la misura di tale canone proprio in vista di una possibile regolarizzazione di tale situazione. Di qui il rigetto della relativa eccezione.
7. Nel merito l’appello è comunque infondato sebbene con le precisazioni di cui appresso. Ed infatti:
7.1. Il regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 47 del DPR n. 495 del 1992) prevede in estrema sintesi che: a) il “cartello” è un manufatto bidimensionale poggiato su strutture di sostegno ed è caratterizzato da rigidezza e staticità. La pubblicità viene diffusa su una o entrambe le facce del cartello (comma 4);b) lo “stendardo” è invece elemento “privo di rigidezza” in quanto non appoggiato su strutture di sostegno a terra (comma 5). Gli stendardi possono essere realizzati “anche in materiale rigido”;
7.2. Il regolamento comunale impugnato, dal canto suo: a) per i cartelli (manufatti rigidi ancorati al suolo) prevede un calcolo della tariffa basato sulla “proiezione a terra” del manufatto stesso (art. 26, comma 3);b) per gli stendardi privi di sostegno e dunque di rigidità contempla una tariffa da calcolare “a metri lineari” (dato che non sarebbe possibile una misurazione della sua “proiezione a terra”);
7.3. La difesa di parte appellante afferma – senza essere sementita in punto di fatto dall’amministrazione comunale – che nel suo caso di tratterebbe di “impianti denominati “stendardi” i quali “altro non sono che impianti posti su pali infissi al suolo che sorreggono un cartellone pubblicitario, solitamente di dimensione di un metro per un metro e mezzo circa”. Ed ancora che: “Si tratta a ben vedere di impianti pubblicitari su pali a terra, né più né meno come gli impianti del tipo “poster” o “cartello”, dai quali si differenziano solo per le dimensioni, essendo questi ultimi normalmente di superficie maggiore (mt. 3x3, mt. 6x3, mt. 6x6) rispetto agli stendardi, che hanno la misura standard di mt. 1x1,40” (pag. 5 atto di appello introduttivo). Tali affermazioni risultano in effetti suffragate dal materiale fotografico agli atti del giudizio di primo grado (doc. 3). Del resto, come già anticipato ai sensi del medesimo art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada gli stendardi possono essere realizzati “anche in materiale rigido”;
7.4. Per la difesa di parte appellante, in altre parole, non sarebbe stata contemplata una certa equiparazione, ai fini del calcolo della tariffa da corrispondere a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico, tra “cartelloni con sostegni” e “stendardi con sostegni”. Questi ultimi sono nella sostanza minicartelloni , anche da quanto si evince dal materiale fotografico in atti, e dunque sono da assimilare ai primi e non agli stendardi in senso stretto, sempre ai fini del calcolo della tariffa (tariffa di occupazione che nel caso degli impianti della parte appellante andrebbe dunque calcolata non “a metri lineari” ma sulla base della “proiezione a terra”);
7.5. La tesi interpretativa proposta dalla difesa di parte appellante si rivela senz’altro plausibile, e ciò anche in ossequio al fondamentale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa nonché in base al principio di effettività di cui all’art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1993, nella parte in cui si afferma che deve trattarsi di: “pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” (la violazione di tale disposizione, giova rammentare, è stata sollevata anche in primo grado alla pag. 2 del ricorso introduttivo: di qui il rigetto dell’eccezione di divieto di nova di cui alla memoria comunale del 15 aprile 2024);
7.6. Alla luce di quanto sopra evidenziato si impone quindi una interpretazione sostanzialista e legislativamente orientata del gravato regolamento comunale secondo cui, in estrema sintesi:
a) allorché gli “stendardi” siano standard ossia liberi da sostegni fissi si applica il criterio di calcolo della tariffa ai sensi dell’art. 26, comma 4, del regolamento comunale ratione temporis vigente (crtiterio del metro lineare);
b) allorché gli “stendardi” non siano standard in quanto rigidi e ancorati su sostegni fissi a terra (come nella specie, secondo quanto si evince dal materiale fotografico in atti) debbono invece essere trattati, ai fini della applicazione della relativa tariffa, alla stregua di “minicartelloni”: di qui il ricorso all’art. 26, comma 3, del regolamento stesso (criterio della “proiezione sul suolo”);
7.7. Va dunque sposata una interpretazione sostanzialista del suddetto regolamento in base al quale se gli stendardi sono privi di sostegno a terra la relativa tariffa va calcolata “a metro lineare” ma se, come nella specie, sono caratterizzati da sostegni a terra sono in sostanza minicartelloni e dunque assimilabili a cartelli, come tali soggetti alla tariffa “a proiezione”:
7.8. Entro questi stessi termini, se da un lato la tesi di parte appellante si rivela corretta, dall’altro lato ciò non richiede necessariamente un intervento demolitorio (seppure in forma additiva) del regolamento comunale qui specificamente gravato, risultando oltre misura sufficiente interpretare ed applicare la stessa disposizione regolamentare, ai fini della quantificazione tariffaria, sulla base dei criteri specificamente indicati ai punti 7.6. e 7.7. della presente decisione.
7.9. Con le puntualizzazioni di cui sopra, l’unico motivo di appello è dunque da rigettare;
7.10. Nella sostanza il regolamento comunale gravato è legittimo ma va interpretato alla luce di quanto sopra evidenziato (punti 7.6. e 7.7. della presente decisione).
8. In conclusione l’appello è infondato e deve essere rigettato con le precisazioni di cui ai punti 7.6., 7.7., 7.8. e 7.10. della presente decisione.
9. Di conseguenza la sentenza di primo grado va confermata ma con diversa motivazione, almeno per quanto riguarda il motivo oggetto del presente appello (il giudice di primo grado aveva poi rigettato altri due motivi qui non riproposti in sede di appello sui quali si è dunque formata acquiescenza).
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite attesa la peculiarità della esaminata fattispecie.