Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202404704
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 04704/2024REG.PROV.COLL.
N. 10008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10008 del 2021, proposto da
O.P.E. - Federicolcese Pubblicità Esterna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, R S, con domicilio eletto presso lo studio S C in Roma, via P.L. Da Palestrina, 63;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00381/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante opera nel campo della pubblicità ed impugnava il regolamento pubblicità 2019 del Comune di Genova in merito alle tariffe da corrispondere per gli “stendardi” sostanzialmente fissi ossia ancorati in qualche modo al suolo (generalmente, gli “stendardi” non sono invece fissati ad appositi sostegni come i cartelloni pubblicitari).
Il gravato regolamento prevede(va) all’art. 26 che: a) i cartelloni su sostegni fissi sono soggetti a tariffa calcolata sulla proiezione a terra dei suddetti impianti (comma 3); b) gli stendardi a tariffa calcolata sui metri lineari di larghezza dello strumento pubblicitario (comma 4).
OPE impugnava tale previsione in quanto il regolamento non avrebbe tenuto conto di quei particolari stendardi che, come nella specie, non sono “liberi” (tipo bandiera) ma “ancorati al terreno”: dunque la tariffa andrebbe calcolata non “a metro lineare” ma in base alla “proiezione a terra” del manufatto stesso.
2. Il TAR negava tale peculiarità, sulla base di una restrittiva lettura del regolamento di esecuzione del codice della strada, e rigettava il gravame.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame. L’amministrazione comunale fa in particolare presente che, nel 2021, il regolamento è stato modificato ed ha quindi superato, anche sul punto specifico, la precedente disciplina del 2019. Di qui la richiesta di sopravvenuta carenza di interesse.
5. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024 la difesa di parte appellante rassegnava le proprie conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, la richiesta di improcedibilità non può essere accolta dal momento che, come evidenziato dalla difesa di parte