Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-12, n. 201004482

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-07-12, n. 201004482
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004482
Data del deposito : 12 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04507/2009 REG.RIC.

N. 04482/2010 REG.DEC.

N. 04507/2009 REG.RIC.

N. 04508/2009 REG.RIC.

N. 04509/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4507 del 2009, proposto da:
VALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

COMUNE DI C, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti S D S M e C P, con domicilio eletto presso l’avv. S D S M in Roma, via Pasubio, n. 4;
FORTIN S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Costa e Ezio S T, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio S T in Roma, v.le G. Mazzini, n. 146;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4508 del 2009, proposto da:
VALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

COMUNE DI C, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. S D S M e C P, con domicilio eletto presso l’avv. S D S M in Roma, via Pasubio, n. 4;

nei confronti di

FORTIN S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Costa e Ezio S T, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio S T in Roma, v.le G. Mazzini, n. 146;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4509 del 2009, proposto da:
VALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

COMUNE DI C, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. S D S M e C P, con domicilio eletto presso l’avv. S D S M in Roma, via Pasubio, n. 4;

nei confronti di

FORTIN S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Costa e Ezio S T, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio S T in Roma, v.le G. Mazzini, n. 146;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4507 del 2009:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Venezia, sez. II, n. 299 del del 9 febbraio 2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZ. CARBURANTI.

quanto al ricorso n. 4508 del 2009:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Venezia, sez. II, n. 390 del 17 febbraio 2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZ. CARBURANTI.

quanto al ricorso n. 4509 del 2009:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Venezia, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZ. CARBURANTI.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio in tutti i ricorsi di Fin s.r.l.e del Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati A, D S e S T;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

I.

1. Con la sentenza n. 299 del 9 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da V s.r.l. con atto notificato il 9 dicembre 2009 avverso il provvedimento n. 53555 del 1° ottobre 2008, con cui il dirigente del Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146/05 (rilasciato il 18 ottobre 2005 a Fin Osvaldo per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sulla Strada Statale Romea, al Km. 84 + 714 sx, su immobile in catasto del Comune di Chioggia, fg. 54, mapp. 23 parte – 77 e parte strada) e, in subordine, di immediata sospensione dei lavori in attesa delle decisioni giurisdizionali sui ricorsi presentati.

Secondo il tribunale, nei confronti di un provvedimento con cui l’amministrazione valuta l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela non sono configurabili posizioni di interesse legittimo;
d’altra parte ammettere l’esistenza in capo all’amministrazione dell’obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame significherebbe consentire l’elusione del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

I.

2. Con atto di appello notificato il 12 maggio 2009 V s.r.l. ha lamentato l’erroneità della predetta sentenza impugnata e ne ha chiesto il rigetto.

L’appellante ha sostenuto che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dai primi giudici a fondamento del proprio convincimento non è pertinente, in quanto nel caso di specie non veniva in considerazione l’omesso esercizio del potere di autotutela, bensì la legittimità del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela del permesso di costruire, in relazione al quale l’amministrazione non aveva tenuto conto di un suo stesso atto (certificato di destinazione urbanistica dell’ottobre 2008) da cui si ricava al di là di ogni dubbio l’impossibilità di rilasciare il contestato permesso di costruire per contrasto con le previsioni del vigente piano regolatore;
inoltre, sempre secondo l’appellante, i primi giudici, oltre ad omettere ingiustificatamente l’esame di tale fondamentale questione, avevano anche omesso l’esame dell’altro motivo su cui si fondava l’impugnativa, relativo all’assoluto difetto di motivazione da cui era inficiata l’autorizzazione ambientale n. 5/05.

Il ricorso è stato iscritto al NRG. 4507 dell’anno 2009.

I.

3. Hanno resistito al gravame sia il Comune di Chioggia che la società Fin s.r.l., deducendo la pretestuosità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello, di cui hanno chiesto il rigetto.

Nel corso del giudizio le parti hanno illustrato con puntuali memorie le rispettive tesi difensive.

II.

1. Con la sentenza n. 390 del 17 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da V s.r.l. con atto notificato nel marzo 2008 per l’annullamento: a) del provvedimento prot. 1457 del 10 gennaio 2008 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Chioggia avente ad oggetto “istanze di annullamento e di revoca del permesso di costruire n. 146/2005 rilasciato alla società Fin s.r.l. per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, strada statale Romea Km. 84 + 714 sx – Comunicazione di diniego di revoca o di sospensione temporanea della decisione di annullamento”, nonché di ogni altro atto connesso, antecedente, presupposto e/o conseguente;
b) dell’autorizzazione n. 3122 del 18 gennaio 2008 all’installazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Locale – Attività Economiche – Servizio Commercio, nonché di ogni altro atto connesso, antecedente, presupposto e/o conseguente;
c) del provvedimento prot. 10271 del 22 febbraio 2008 del Dirigente del Settore Urbanistica – Servizio Edilizia privata del Comune di Chioggia, avente ad oggetto “Nuovo distributore di carburanti in S.S. Romea Km. 84 + 714 sx – ditta Fin s.r.l.: 1) Riesame del permesso di costruire per variante in corso d’opera al P.d.C. 146/2005 per rilascio di autorizzazione petrolifera: definizione riesame;
2) istanza di annullamento e revoca (prot. 71657 del 21/12/2006 e 5825 del 31/01/2007) del permesso di costruire n. 146/2005: comunicazione di diniego alla richiesta di annullamento del permesso di costruire n. 146/2005)”, in uno con ogni altro atto connesso, antecedente, presupposto e conseguente;
lo ha respinto quanto all’impugnazione dei provvedimenti sub a) (in quanto era stata chiesta la revoca di un permesso di costruire sulla base di norme riguardanti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante) e sub b) (perché erano stati sollevati vizi propri del permesso di costruire, impugnato con altro ricorso che con la sentenza n. 389/09 in pari data era stato respinto) e lo ha dichiarato inammissibile quanto al provvedimento sub c) (perché relativo all’illegittimo mancato esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale non sussiste alcun obbligo in capo all’amministrazione).

V s.r.l. con atto di appello notificato tra il 5 e l’8 maggio 2009 ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le doglianze già esposte sub I.2. (cui si rinvia) ed insistendo per la sola dichiarazione di illegittimità del diniego nei confronti della richiesta di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146/05 di cui al provvedimento prot. n. 10271 del 22 febbraio 2008.

Il ricorso è stato iscritto al NRG. 4508/09.

II.

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