Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-03-19, n. 201801742
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Pubblicato il 19/03/2018
N. 01742/2018REG.PROV.COLL.
N. 08709/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8709 del 2016, proposto da:
D M C, rappresentata e difesa dagli avvocati E F, M C e D T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, Sez. I, n. 00935/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione per preesistente accesso carraio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati E F e Roberta Guizzi, per l'Avvocatura generale dello Stato;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, con la sentenza 4 ottobre 2016, n. 935, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’ottemperanza alla sentenza del TAR medesimo n. 523-2012 e, in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento ANAS prot. n. cpz-002-4591-p del 16 novembre 2015, notificato in data 18 novembre 2015.
Il TAR ha in sintesi rilevato che:
- il nuovo provvedimento di rigetto non si pone in elusione della sentenza del TAR medesimo n. 523-2012, in quanto costituisce riedizione del potere amministrativo, non eliso dalla pronuncia demolitoria, nell’ambito del procedimento amministrativo di cui è questione;
- il provvedimento sopravvenuto non reca una motivazione stereotipa di quello annullato, avendo l’amministrazione rivalutato la questione, alla luce delle statuizioni dell’intervenuto decisum , anche in relazione al profilo delle condizioni di sicurezza stradale del tratto su cui insiste l’accesso carraio di cui si tratta e ritenuto prevalente il profilo della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 45, n. 6, del d.P.R. n. 495-1992;
- l’art. 22 d.lgs. n. 285-1992 subordina l’istituzione di nuovi accessi o diramazioni nelle strade al conseguimento di apposita autorizzazione dell’ente proprietario della strada;tale norma, al n. 2, fa obbligo di regolarizzazione “alle prescrizioni di cui al presente titolo” (ovvero, del Titolo Secondo del medesimo Codice della Strada “Della Costruzione e Tutela Delle Strade”, di cui agli artt. 13 e ss.) degli accessi e delle diramazioni già esistenti, ove già provvisti di autorizzazione e, nel caso di specie, diversamente, non risulta dagli atti, né il ricorrente ha allegato, che l’accesso carraio in questione fosse stato previamente autorizzato;
- l’art. 45, n. 3, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, fissa in metri 100 la distanza minima inderogabile tra gli accessi per le strade extraurbane secondarie;ne consegue che l’atto impugnato non viola tale disposizione allorquando motiva il rigetto dell’istanza, tra l’altro, in relazione al fatto che l’accesso richiesto verrebbe ad essere ubicato ad una distanza di soli 36 metri dall’accesso autorizzato dall’Anas sullo stesso lato destro, ubicato al km 55+640;
- si tratta di una regola stringente che, per effetto del richiamo di cui all’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 285-1992, non può che coinvolgere anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, pur se autorizzati a mente della previgente disciplina;
- la sentenza del TAR n. 523-2012 ha precisato che “Il citato art. 22 va interpretato nel senso che la conseguente autorizzazione in sanatoria possa essere rilasciata se l’accesso non viola norme inderogabili del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione”;
- non è ravvisabile alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti al mantenimento dell’accesso, pur esistente da tempo immemorabile, in quanto il d.lgs. n. 285-1992 ha introdotto un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, ad un nuovo atto di assenso amministrativo che certifichi la conformità alle regole del 1992;
- il provvedimento impugnato reca anche l’ulteriore motivazione di rigetto costituita dal pregiudizio alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione, ai sensi dell’art. 45, n. 6, del Codice della Strada;
- si verte in ambiti contrassegnati da profili di discrezionalità tecnica, come tali notoriamente sindacabili di questo giudice unicamente in caso di macroscopici vizi logici o travisamento, che nella specie non emergono;
- la circostanza che l’accesso del ricorrente rappresenti l'unico possibile accesso al fondo medesimo, non essendo questo titolare di servitù attiva di passaggio a carico di altri fondi privati, è irrilevante, posto tale questione è stata risolta a monte dal legislatore che, nel bilanciamento tra i diversi interessi, ha ritenuto quello privato recessivo rispetto all’interesse pubblico sotteso alla sicurezza della circolazione stradale.
L’appellante ha contestato tale sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
- violazione ed elusione del giudicato amministrativo per essere il secondo diniego meramente riproduttivo del primo annullato;
- violazione ed errata applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 285-1992 e dell'art. 45 d.P.R. n. 495-1992. Erronea interpretazione della normativa in tema di regolarizzazione di accessi preesistenti all'entrata in vigore del Codice della Strada;
- difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione;
- travisamento ed erronea valutazione ed interpretazione dei fatti e degli atti di causa;
- violazione e errata applicazione dell'art. 22, comma 9, d.lgs. n. 285-1992. Travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’Anas, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre premettere in punto di fatto che l’attuale appellante, sig. C D M, presentava, con nota del 3.7.2007, istanza per la modifica di un accesso esistente lungo la S.S. n. 93 "Appulo Lucana”.
Il provvedimento di rigetto (nota OCPZ0014223-P del 1°.8.2008) si fondava sulla circostanza che la ditta stessa aveva confermato l'esistenza dell'accesso abusivo e che la strada era comunque un bene demaniale e, quindi, non era invocabile l’intervenuta usucapione dell'accesso.
Il TAR, con sentenza 4 dicembre 2012, n. 523, come detto, accogliendo il ricorso dell’interessato, annullava il provvedimento di rigetto “ essendosi limitata l'ANAS solo a specificare che l'accesso carraio cui è causa si trova a distanza di meno 100 metri di (110 due accessi esistenti, già autorizzati in data 27.11.1957 ed in data 7.5.1972), mentre avrebbe dovuto motivare in ordine al bilanciamento dei contrapposti interessi e ragioni per le quali, a prescindere dal mero rispetto del dato oggettivo della distanza da altri accessi, non è possibile la regolarizzazione dell'accesso carraio del ricorrente con tutte le conseguenze che ne discendono ".
In esecuzione di tale sentenza l'Anas S.p.A. Service e Patrimonio ha pertanto comunicato l'avvio del procedimento dì riesame con nota Prot. CPZ-00144427P del 23.7.2013, conclusosi con il provvedimento negativo impugnato in primo grado, con nuova e diversa motivazione.
2. Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che nel caso in esame non vi sia alcuna elusione del giudicato, atteso che la portata annullatoria del decisum del TAR è tale da consentire una riedizione del potere amministrativo.
Infatti il TAR con la sentenza n. 523 del 2012 non ha attribuito all’interessato il bene della vita reclamato (cioè l’accesso carraio, negato dall’amministrazione), ma ha censurato soltanto la carenza motivazionale del provvedimento di diniego, così che correttamente l'