Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-27, n. 201200404

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-01-27, n. 201200404
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200404
Data del deposito : 27 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05598/2004 REG.RIC.

N. 00404/2012REG.PROV.COLL.

N. 05598/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5598 del 2004, proposto da:
S R, rappresentata e difesa dagli avv. A P ed E S, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 2342 del 24 febbraio 2004, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di equo indennizzo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e udito per l’appellante l’avvocato E S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’appellante S R, già dipendente del Presidio Ospedaliero “Vecchio Pellegrini” con la qualifica di infermiera generica e, successivamente, di infermiera professionale, aveva chiesto il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “Screzio renale da pregressa glomerulonefrite acuta con pregresso modico versamento pericardico”, che era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Caserta ed ascritta alla VII categoria nella misura massima ai fini dell’equo indennizzo.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, con delibera n. 562 del 20 febbraio 1998, negava però tale riconoscimento sulla base del parere negativo espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) che, nella seduta del 2 ottobre 1997, aveva ritenuto che l’infermità non poteva ritenersi dipendente da causa di servizio “tenuto conto del fattore infettivo rappresentato dall’affezione reumatica il cui andamento evolutivo ha interessato l’apparato cardiaco e quindi quello renale;
tanto più che nel decennio precedente il servizio espletato non è stato particolarmente gravoso”.

2.- La signora Senese ha impugnato tale determinazione davanti al T.A.R. per la Campania che con sentenza della Sede di Napoli, Sezione VI, n. 2342 del 24 febbraio 2004 ha respinto il ricorso.

La signora Senese ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili, con particolare riferimento alla mancata valutazione del difetto di motivazione del parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e della mancata adeguata considerazione del diverso parere espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Caserta.

3.- L’appello deve essere tuttavia respinto.

Si deve premettere che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.

Tali limiti sono determinati dalla natura discrezionale delle valutazioni espresse dagli organi tecnici ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia in relazione alle conoscenze specialistiche richieste.

4.- Ciò premesso si deve ricordare che, per giurisprudenza oramai pacifica, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (e prima del C.P.P.O.), che è l’organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente.

Infatti l'ordinamento ha affidato l'accertamento della dipendenza delle infermità e patologie da causa di servizio ad un organo che, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, con una valutazione che assorbe anche i giudizi espressi sulla questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e fornisce ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta.

Pertanto, il parere del Comitato di verifica è (normalmente) vincolante per l'amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1679 del 19 marzo 2009).

Infatti solo nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non potervi aderire (per l’evidente mancata valutazione di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali) sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1115 del 23 febbraio 2011).

Anche di recente si è affermato che quando l'Amministrazione intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del C.P.P.O., non deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio Medico. Il giudizio del Comitato, infatti, svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1149 del 24 febbraio 2011;
sez. IV, n. 618 del 27 gennaio 2011).

5.- Considerato che il giudizio espresso nel caso in esame dal competente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie non risulta affetto da evidenti vizi logici o da travisamento dei fatti e che non può avere rilievo, per le ragioni esposte, la lamentata contraddittorietà di tale giudizio con i precedenti atti dell’amministrazione, l’appello proposta dalla signora Senese deve essere respinto.

Non sussiste infatti il lamentato difetto di motivazione del parere in questione, né in tale parere doveva essere dato particolare rilievo al precedente parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera. Del resto il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 prevede una chiara distinzione delle funzioni assegnate nel procedimento ai diversi organi che vi partecipano, stabilendo che alle Commissioni Mediche spetta il compito di accertare la sussistenza della infermità lamentata e al Comitato di verifica per le cause di servizio (che è succeduto al C.P.P.O.) il compito di accertare la possibile dipendenza di tale infermità dal servizio prestato dal pubblico dipendente.

6.- Considerato quindi che, nella fattispecie, la procedura risulta correttamente seguita e che la valutazione espressa dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie non risulta manifestamente illogica o viziata da un difetto di istruttoria, le censure sollevate avverso tale valutazione devono essere respinte.

7.- In conclusione per le esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Nulla si dispone per le spese del grado di appello tenuto conto della mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

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