Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306980
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 06980/2023REG.PROV.COLL.

N. 03350/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3350 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64;



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma e/o l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. Sesta, n. -OMISSIS- pubblicata il 9 gennaio 2023, resa tra le parti, per l’ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale n. -OMISSIS-confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato F C;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il consigliere G C P e dato per presente l’avvocato F C, che ne ha fatto espressa richiesta in sede di istanza di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- già maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri (in congedo dal 31 luglio 2018), impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del medesimo Tribunale, a suo tempo confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Seconda di questo Consiglio.

2. La controversia trae origine da un’articolata vicenda, che per chiarezza espositiva giova sinteticamente richiamare.

2.1. Il T.a.r. per la Campania, con l’ulteriore pronuncia n. -OMISSIS- aveva accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura della perdita del grado a seguito di una condanna (con pena sospesa) a mesi due e giorni 20 di reclusione inflitta nei confronti del medesimo in sede penale dal G.U.P. di -OMISSIS- con sentenza n. 7/2009 per violazione degli articoli 110 e 323 e 323- bis c.p., con contestuale applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la medesima durata in quanto l’odierno appellante, in servizio di pattuglia per il controllo della circolazione stradale, aveva omesso di elevare verbale di contravvenzione al codice della strada al conducente di un autoveicolo che non indossava la cintura di sicurezza, procurando intenzionalmente al medesimo un vantaggio patrimoniale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. -OMISSIS-sostituiva la pena detentiva con la multa di euro 3.040,00 “ per la modestia del fatto e l’incensuratezza dell’appellante ” e, accogliendo la richiesta difensiva, revocava la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto la sentenza impugnata; detta statuizione passava in giudicato in data 27 maggio 2014 in esito alla reiezione del relativo ricorso da parte della Corte di cassazione; con effetto dalla data medesima l’Amministrazione disponeva nei confronti dell’odierno ricorrente la citata misura della perdita del grado.

La richiamata sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS- veniva emessa in conformazione della sentenza n. 268/2016 della Corte costituzionale, la quale aveva medio tempore dichiarato illegittimi gli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lett. i), del codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66/2010, nella parte in cui, istituendo l’automatismo decadenziale, non prevedevano la preventiva instaurazione del procedimento disciplinare per la sanzione della perdita del grado conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici

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