Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200124

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200124
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200124
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00124/2022REG.PROV.COLL.

N. 03707/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal Centro Nazionale Amministrativo di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Regione Carabinieri -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in -OMISSIS-via dei Portoghesi, n. 12

contro

sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- – -OMISSIS-Sezione Prima Bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto per l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dell’11 marzo 2005 che ha negato al Maresciallo Capo in quiescenza -OMISSIS- i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, proposto dal Ministero della Difesa, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dal Centro Nazionale Amm.vo di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Regione Carabinieri -OMISSIS-, si chiede la riforma della sentenza del T.A.R. -OMISSIS- – -OMISSIS-Sez. I- bis , n. -OMISSIS-, recante accoglimento del ricorso proposto dal Maresciallo Capo (ora in quiescenza) -OMISSIS- avverso il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dell’11 marzo 2005, che gli ha negato i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928.

1.1. Si tratta, in particolare, del beneficio dell’abbreviazione convenzionale di anzianità (di due anni o di un anno) ai fini dell’incremento dello stipendio, previsto per gli ufficiali con infermità ascritte a una delle categorie della tabella A di cui al d.lgt. n. 876/1917 (recante il regolamento di esecuzione del decreto luogotenenziale sulle pensioni privilegiate di guerra) ed esteso ai sottufficiali dal citato art. 120.

2. In punto di fatto, il Mar. Capo -OMISSIS-, in servizio presso il Nucleo Carabinieri della Marina Militare di -OMISSIS-si sottoponeva in data 23 ottobre 1996 ad accertamenti clinici presso l’infermeria del proprio reparto. All’esito di questi, in data 30 ottobre 1996 veniva riconosciuto affetto da “ -OMISSIS- ”.

2.1. In pari data – e dunque il 30 ottobre 1996 – il militare inoltrava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate.

2.1.1. L’Amministrazione militare avviava, quindi, il relativo procedimento, ma sottoponeva a visita il richiedente solo in data 16 gennaio 1998, quando ormai lo stesso era stato collocato in congedo (il collocamento essendo avvenuto il 29 ottobre 1997). In occasione di detta visita, la C.M.O. -OMISSIS- riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate, che venivano ascritte alla Tabella A, 8^ categoria, misura massima.

2.2. A seguito di tale giudizio, il militare, con istanza del 26 marzo 1998, chiedeva il riconoscimento dei benefici economici ed integrazioni, interrompendo espressamente anche i termini di prescrizione. Senonché, con il provvedimento oggetto di gravame il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amm.vo di -OMISSIS- respingeva l’istanza, negando al richiedente la concessione dei benefici economici, in quanto le infermità riscontrate erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio successivamente al suo collocamento in congedo.

3. Avverso l’ora visto diniego il militare insorgeva, impugnandolo dinanzi al T.A.R. -OMISSIS- – -OMISSIS-, come detto, con la sentenza appellata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il diniego stesso e imponendo alla P.A. di rivalutare la posizione del ricorrente e, nell’ipotesi di sussistenza dei presupposti normativi, di riconoscergli il beneficio di legge.

3.1. In sintesi, il primo giudice ha evidenziato come l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in discorso fosse stata inoltrata dal Mar. Capo -OMISSIS- nello stesso giorno (30 ottobre 1996) in cui era stata emessa nei suoi riguardi la diagnosi da parte dell’infermeria del reparto di appartenenza, quando egli era ancora in servizio. La determinazione di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata invece adottata dalla P.A. solo il 16 gennaio 1998, cioè dopo il collocamento in congedo del richiedente, ma – osservano i giudici di prime cure – è evidente come la tardività di detto provvedimento non possa incidere sulla posizione soggettiva vantata dal ricorrente, il quale ha proposto tempestivamente la relativa istanza ed è stato collocato in congedo in pendenza del procedimento.

4. Nell’appello le Amministrazioni sostengono che la sentenza sarebbe affetta da error in judicando , in quanto viziata da violazione della normativa di riferimento. Al riguardo richiamano, anzitutto, l’art. 1 della l. 15 luglio 1950, n. 539, che estende ai mutilati ed invalidi per servizio (nonché ai congiunti dei caduti per servizio) i benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra (e ai congiunti dei caduti in guerra);
richiamano, poi, il successivo art. 3, in base al quale sono mutilati e invalidi per servizio coloro che hanno contratto “ in servizio ” un’infermità dipendente. Infine, richiamano i già citati artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928.

4.1. Secondo la difesa erariale, dal quadro normativo delineato si desumerebbe che l’attribuzione del beneficio dell’abbreviazione convenzionale di anzianità (il quale, per la sua specialità, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva) potrebbe spettare solo ove l’infermità dipendente da causa di servizio sia contratta in costanza del rapporto di servizio e sempreché riguardi soggetti che, quando avviene il relativo accertamento, siano in servizio e, dunque, percepiscano il trattamento stipendiale suscettibile dell’incremento previsto dalla legge.

4.1.1. Aggiunge l’Avvocatura Generale che l’attività di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio va qualificata in termini di “ accertamento costitutivo ” e che, a fronte di essa, la situazione giuridica soggettiva del dipendente soggetto all’accertamento dell’effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico fra la malattia e la prestazione, ha natura di interesse legittimo. Ma se si tratta di accertamento costitutivo, il momento decisivo, in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto di lavoro, è proprio quello del riconoscimento della dipendenza della patologia dal servizio e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di un’attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solo fattuale.

4.2. Da quanto esposto emerge – secondo le Amministrazioni appellanti – che, come puntualizzano le circolari ministeriali, l’art. 117 del r.d. n. 3458/1928 va interpretato nel senso che l’infermità deve essere effettivamente ascritta a tabella in costanza di servizio, mentre non è sufficiente la solamente teorica ascrivibilità della stessa, di tal ché i pareri degli organi consultivi, che ascrivono le infermità dipendenti ad una delle categorie previste in tabella, debbono intervenire prima del collocamento in congedo: donde, secondo le appellanti, l’erroneità della sentenza di primo grado, tenuto anche conto del fatto che nel giudizio innanzi al T.A.R. il ricorrente non avrebbe dedotto la violazione di alcuna disposizione procedimentale e, in specie, non avrebbe dedotto la violazione, da parte della P.A., dei termini del procedimento di accertamento della dipendenza.

4.3. Ancora, la difesa erariale contesta la tesi sostenuta in primo grado dal ricorrente, secondo cui il citato art. 117 menziona il personale “ in congedo ” come beneficiario della provvidenza in questione;
il rilievo sarebbe infondato e controproducente, giacché dagli artt. 119 e 120 del r.d. n. 3458/1928 si ricaverebbe che il riconoscimento della dipendenza a favore del personale in posizione di congedo permette l’attribuzione del beneficio soltanto al momento del richiamo in servizio attivo con assegni: ma per l’appellato tale richiamo non vi è stato.

4.4. Da ultimo, l’Avvocatura Generale nega che l’interpretazione da essa sostenuta della normativa di riferimento confligga con il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza, rientrando nell’ampia discrezionalità del Legislatore la configurazione di particolari provvidenze riservate al personale militare in servizio e dalla cui fruizione siano invece esclusi i dipendenti cessati dal servizio attivo.

4.5. Il Mar. Capo -OMISSIS-, pur evocato, non si è costituito in giudizio.

4.6. All’udienza pubblica del 7 dicembre 2021 è comparso il difensore delle Amministrazioni, quindi il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. Va premesso il contesto normativo di riferimento, che è il seguente:

- l’art. 1, primo comma, della l. 15 luglio 1950, n. 539 (recante “ Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ”) dispone che “ I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ”;

- ai sensi del successivo art. 3 della l. n. 539 cit. mutilati e invalidi per servizio sono coloro che hanno contratto “ in servizio ” un’infermità dipendente;

- l’art. 117, primo comma, lettere a) e b) del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458, prevede la concessione di un’abbreviazione di carriera (di due o un anno, a seconda della gravità della menomazione) agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo le cui infermità siano state ascritte a una delle categorie della tabella A di cui al decreto luogotenenziale n. 876/1917;

- infine, l’art. 120 del r.d. n. 3458 cit. estende i detti benefici ai sottufficiali.

5.2. Dal quadro normativo ora compendiato la giurisprudenza ha tratto il corollario che l’attribuzione convenzionale di anzianità può essere concessa solo ove l’infermità dipendente da causa di servizio sia contratta in costanza del rapporto di servizio. Fermo quanto sopra, una parte della giurisprudenza considera contratta in attività di servizio un’infermità che si sia manifestata durante il servizio stesso, ancorché riconosciuta dopo il transito in congedo del dipendente;
altro indirizzo ritiene, invece, che il beneficio possa essere concesso solo qualora il riconoscimento dell’infermità e la sua ascrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio.

5.2.1. La questione appena riportata è dirimente ai fini della decisione della presente controversia, in quanto il Mar. Capo -OMISSIS- ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in data 16 gennaio 1998, quando ormai era in congedo, e proprio per tal ragione la P.A. gli ha negato la concessione del beneficio per cui è causa.

5.3. Orbene, il Collegio ritiene di condividere il primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra riferiti (seguito da C.d.S., Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1502;
in sede consultiva, v. Sez. III, 16 gennaio 2001, n. 1165/2001, secondo cui il titolo costitutivo dell’attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 risiede proprio nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità invalidante e, pertanto, non assume alcun rilievo il successivo collocamento a riposo del dipendente ”): di qui l’infondatezza delle doglianze delle Amministrazioni appellanti.

5.4. Al riguardo, è assorbente la ricostruzione temporale della vicenda, da cui emerge che il militare è stato sottoposto a visita presso l’infermeria del proprio reparto il 23 ottobre 1996 e il successivo 30 ottobre 1996, dunque mentre era in servizio, è stato riconosciuto affetto da “ -OMISSIS- ”. In pari data – e cioè sempre in costanza di servizio – egli ha inoltrato alla P.A. la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate.

5.5. Orbene, tale ricostruzione degli eventi conduce a ritenere senz’altro soddisfatto, nel caso de quo , il presupposto richiesto dalla normativa sopra richiamata, e cioè che l’infermità dipendente da causa di servizio sia contratta dal militare in costanza del rapporto di servizio. Deve giudicarsi irrilevante, invece, la circostanza che il predetto militare sia stato tardivamente sottoposto a visita da parte della C.M.O. in data 16 gennaio 1998 e che solo in esito a detta visita, quando ormai egli era in congedo, la P.A. abbia riconosciuto la dipendenza delle infermità lamentate da causa di servizio, non potendo – come giustamente osservato dal T.A.R. – porsi a carico dell’interessato gli effetti delle lungaggini della P.A. nel provvedere (v. infra ).

6. La giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, n. 1502/2012, cit.) ha, del resto, illustrato l’irragionevolezza degli esiti a cui conduce l’assunto della P.A. per il quale, ove il verbale della C.M.O. intervenga dopo il collocamento in congedo del richiedente, ci si troverebbe dinanzi a un riconoscimento non ottenuto in costanza di servizio (con conseguente diniego dei benefici).

6.1. Si è in particolare sottolineato che, seguendo una simile linea di ragionamento, in tutti i casi in cui le malattie invalidanti risultino di gravità tale da comportare l’immediata cessazione del servizio sarebbe consentito all’Amministrazione, attraverso il meccanismo della “retrodatazione” di un giorno del collocamento in quiescenza, di sottrarsi sempre al riconoscimento dei benefici economici per cui è causa. Ciò significa che i predetti benefici non spetterebbero mai a coloro che, pur avendo contratto la patologia invalidante “ in servizi o”, proprio per la gravità di tale patologia, si vedano costretti alla cessazione immediata dal servizio.

6.2. Questa conclusione – osserva la giurisprudenza in esame con un’argomentazione che il Collegio condivide appieno – oltre che manifestamente irragionevole, appare anche sommamente iniqua nella misura in cui porterebbe ad escludere dai benefici richiesti i casi di patologie invalidanti di maggiore gravità, delle quali non è contestata l’insorgenza durante il servizio.

6.3. Ed a tali profili di irragionevolezza e manifesta iniquità dell’opzione ermeneutica seguita dalla difesa erariale, si aggiunge, nel caso del Mar. Capo -OMISSIS-, l’ulteriore e non meno rilevante aspetto sopra ricordato – e sottolineato dalla sentenza appellata – per cui è manifestamente iniqua la pretesa di addossargli gli effetti delle lungaggini della P.A. nel provvedere (dal 30 ottobre 1996 – giorno di presentazione dell’istanza – al 16 gennaio 1998). Una tale pretesa urta, ad avviso del Collegio, con i principi di correttezza, lealtà procedimentale e leale collaborazione con il privato, espressione dell’art. 97 Cost., a cui deve essere improntata l’azione dell’Amministrazione (C.d.S., Sez. IV, 15 dicembre 2014, n. 6149): diversamente opinando, infatti, sarebbe sempre possibile per la P.A. prolungare in via di fatto i tempi del procedimento, in modo che l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenga quando ormai il dipendente è in quiescenza e, dunque, non potrebbe – secondo la prospettazione dell’appello – più ottenere il beneficio.

6.3.1. Sotto l’aspetto ora visto è, pertanto, irrilevante l’obiezione della difesa erariale, secondo cui il ricorrente in primo grado non ha dedotto specifiche censure volte a lamentare la violazione dei termini procedimentali. Sul punto mette conto osservare, inoltre, che la domanda del ricorrente concerneva l’annullamento del provvedimento di diniego dei benefici di legge e solo in subordine il risarcimento del danno e che il T.A.R., nell’accogliere la domanda principale, ha assorbito la subordinata, sicché qui non rilevano i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo 2011 in tema di condotta (processuale e non) esigibile dal danneggiato.

6.4. In conclusione, la pretesa delle Amministrazioni appellanti, per la quale anche il provvedimento conclusivo del procedimento deve intervenire prima del collocamento in congedo del richiedente, si traduce, in buona sostanza, nell’introduzione di un elemento non previsto dalla legge (T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-Sez. I- quater , 1° aprile 2019, n. 4254).

7. Per tutte le ragioni esposte, dunque, l’appello in epigrafe deve essere respinto, attesa l’infondatezza delle doglianze con esso dedotte.

8. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese del grado d’appello, considerata la mancata costituzione in giudizio dell’appellato.

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