Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-05, n. 202308181
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 08181/2023REG.PROV.COLL.
N. 05986/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5986 del 2022, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8804025F40, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
UF IT IN s.p.a. e Dp Consulting s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Enrica Croci e Francesco Turrini Dertenois, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della cultura e Ministero della transizione ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione prima) n. 612/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
Visto l’appello incidentale di Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della cultura e Ministero della transizione ecologica;
Visto l’appello incidentale di UF IT IN s.p.a. e Dp Consulting s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Zunarelli, Croci e Vagnucci, in delega per l’avvocato Turrini Dertenois;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nella resistenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della cultura:
A) in parziale accoglimento delle domande contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti proposti da UF IT IN s.p.a. e Dp Consulting s.r.l., annullava:
a) gli atti indittivi della procedura pubblicata dalla predetta Autorità il 29 giugno 2021, avente a oggetto “ Concorso di idee - realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di NE (decreto legge 1.4.2021, n. 45 convertito in legge 17.5.2021, n. 75”) , nella parte in cui dispongono la collocazione dei punti di attracco in ambito esterno alle “ acque protette della Laguna di NE ”, precisando che per “acque protette” si intendono tutte le superfici interne alla Conterminazione Lagunare (d.m. LL.PP. n. 9/1999);
b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo n. 28261 del 10 ottobre 2017 e il sotteso parere della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, Servizio V, Tutela del paesaggio, n. 26553 del 21 settembre 2017;
B) in accoglimento della domanda di accertamento pure contenuta nell’impugnativa, dichiarava l’illegittimità della mancata conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “Venis Cruise” elaborato dalle ricorrenti in relazione al problema delle c.d. “grandi navi” nella Laguna di NE, con conseguente obbligo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di trasmettere il progetto, il parere della Commissione e gli atti del procedimento esistenti al CIPESS, previo svolgimento dell’ulteriore attività istruttoria normativamente necessaria;
C) compensava tra le parti le spese del giudizio.
II. L’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha appellato la predetta sentenza, avverso cui ha dedotto: 1) Erroneità per manifesta contraddittorietà del dispositivo e della motivazione; ineseguibilità del decisum giurisdizionale; 2) Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio; qualifica di “controinteressato” del Comune di Cavallino Treporti; 3) Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse in capo alle due società ricorrenti; 4) Erroneità dell’affermazione per cui il progetto “Venis Cruise” è qualificabile alla stregua di un progetto preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del d.lgs. 163/2006; 5) Erroneità nella parte in cui attribuisce portata escludente al riferimento, operato dall’avviso in questione, alla conterminazione lagunare quale limite all’ubicazione delle proposte progettuali ammesse a partecipare al “concorso di idee”; 6) Ancora sull’interesse a ricorrere; contraddittorietà delle argomentazioni portate dal giudice di primo grado a sostegno della natura “provvisoria” della soluzione progettuale prospettata dalle odierne appellate; 7) Erroneità per travisamento di situazione di fatto nella parte in cui assume la possibilità di adottare il progetto “Venis Cruise” quale soluzione provvisoria al problema dell’accesso delle “grandi navi” al Porto di NE; 8) Erroneità sotto il profilo dell’ identificazione del concetto di “acque protette” con quello di “acque tranquille”; 9) Erroneità per violazione dell’ordine procedimentale fissato dall’art. 165 del d. lgs.163/2006, nonché per violazione delle prerogative delle Amministrazioni dello Stato competenti all’approvazione del progetto “Venis Cruise 2.0”; 10) Erroneità per omessa considerazione delle peculiarità previste dagli artt. 165 e ss. del d. lgs. 163/2006 per la via “speciale” applicabile alla realizzazione delle infrastrutture strategiche; violazione dei principi di imparzialità, legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
L’Autorità, riproposte le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 101 comma 2 Cod. proc. amm., ha concluso per l’annullamento integrale della sentenza impugnata.
III. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno proposto appello incidentale avverso la stessa sentenza, cui hanno imputato: 1) Error in procedendo et in iudicando ; omessa rilevazione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado a causa della non consentita proposizione cumulativa di domande non connesse; ultrapetizione; violazione dell’art. 31 Cod. proc. amm.; 2) Error in procedendo et in iudicando ; inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione quanto alla pretesa inottemperanza all’obbligo di concludere l’esame del progetto “Venis Cruise”; 3) Error in procedendo et in iudicando ; inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse in relazione all’impugnazione degli atti di indizione del concorso di idee; 4) Error in iudicando ; infondatezza della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato in relazione al progetto “Venis Cruise”; violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 165 del d.lgs. 163/2006; 5) Error in iudicando ; erroneità della declaratoria di parziale illegittimità degli atti di indizione del concorso di idee; violazione e falsa applicazione degli articoli 3 del d.-l. 45/2021 convertito dalla l. 75/2021 e 2 del d.lgs. 71/2015, come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 194; violazione della normativa speciale a tutela della Laguna di NE; violazione del principio tempus regit actum ; 6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 182 e 184 del d.lgs. 163/2006; incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; difetto di motivazione. Anche l’appellante incidentale ha domandato la riforma integrale della sentenza impugnata.
IV. Le società originarie ricorrenti si sono costituite in giudizio. Hanno sostenuto l’erroneità della ricostruzione effettuata nell’appello principale e dell’appello incidentale, ne hanno sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza e hanno reiterato le istanze risarcitorie.
Hanno poi a loro volta proposto appello incidentale diretto avverso il mancato accoglimento o l’assorbimento da parte del Tar di alcune domande contenute nel loro atto introduttivo del giudizio relative: 1) All’incostituzionalità dell’art. 3 del d.-l. n. 45/2021 convertito dalla l. 75/2021, per contrasto: con l’art. 97 Cost.; con gli artt. 77 e 97 Cost.; con l’art. 97 Cost. sotto altro profilo; con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto altro profilo; con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; 2) Alle domande risarcitorie proposte in primo grado. Hanno quindi domandato: la riforma in parte qua della sentenza impugnata; la rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3 del d.-l. 45/2021, convertito dalla l. 75/2021; la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle società in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “Venis Cruise”; la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle società in violazione del loro legittimo affidamento nella positiva conclusione del procedimento di autorizzazione del progetto “Venis Cruise” secondo un fondato giudizio prognostico; la condanna dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al risarcimento del danno ingiusto cagionato alle società dall’adozione del bando di concorso oggetto di impugnazione.
V. Alla camera di consiglio del 25 agosto 2022 la domanda cautelare contenuta negli appelli delle Amministrazioni è stata abbinata al merito.
Nel prosieguo, tutte le parti hanno affidato a memorie e repliche lo sviluppo delle loro tesi difensive.
La causa è stata trattenuta in decisione alla