Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-07-17, n. 202301043

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2023-07-17, n. 202301043
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301043
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00698/2023 AFFARE

Numero 01043/2023 e data 17/07/2023 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2023




NUMERO AFFARE

00698/2023

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante «Regolamento relativo all'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l'iscrizione all'albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24- bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle medesime disposizioni per l'attuazione, come aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149»;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 6170 in data 20 giugno 2023, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G C;


Premesso

1. Oggetto di esame è lo schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante:

“Regolamento concernente l'individuazione delle ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso art. 4, comma 2, lett. b) nn. 1 e 3, lett. c), nn.1 e 2. ”.

1.1. Le disposizioni alla base del potere regolamentare prevedono che:

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.» (13, quarto comma, disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, co 2, lett. a), del dlgs. n. 149 del 2022);

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. ” (art. 15, primo comma, disp. att. c.p.c., come novellato dall’art. 4, co 2, lett. b), n. 1, del dlgs. n. 149 del 2022);

“Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.” (art. 15, sesto e settimo comma, disp. att. c.p.c., introdotti dall’art. 4, co 2, lett. b) n. 3, del dlgs. n. 149 del 2022);

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: ... 5- bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma ”;

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis ”. (art. 16, secondo comma, n. 5- bis , nonché, terzo comma, disp. att. c.p.c., introdotti dall’art. 4, co 2, lett. c) n. 1 e n.2, del dlgs. n. 149 del 2022).

1.2. Le disposizioni fondanti il potere regolamentare si collegano strettamente agli artt. 23 e 24- bis , disp. att. c.p.c., come rispettivamente sostituito e introdotto dallo stesso dlgs. n. 149 del 2022.

1.2.1. L’art. 23 (come sostituito dall’art. 4, co 2, lett. f), dispone:

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi).

Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario. ”.

1.2.2. L’art. 24- bis (introdotto dall’art. 4, co 2, lett. g) dispone:

Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici).

Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. ”.

2. Lo schema di decreto è stato trasmesso dal capo dell’ufficio legislativo, unitamente alla relazione firmata dal Ministro. Esso è corredato inoltre: - dalla relazione illustrativa;
- dalla relazione tecnica, bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato;
dall’analisi tecnico-normativa (ATN);
- dall’analisi di impatto della regolazione (AIR), positivamente verificata dal Nucleo AIR della Presidenza.

2.1. Il Capo dell’ufficio legislativo del Ministro dell’economia e delle finanze ha espresso il formale concerto d’ordine del Ministro.

2.2. Il Capo di gabinetto del Ministro delle imprese e del made in Italy, d’ordine del Ministro, ha espresso il formale concerto, evidenziando che l’Amministrazione riferente aveva recepito le osservazioni precedentemente formulate.

2.3. Il Garante per la protezione dei dati personali, con la delibera del 17 maggio 2023, ha espresso il proprio parere favorevole (n. 217 del 2022), ponendo tre condizioni, che sono state integralmente recepite dall’Amministrazione. Con la conseguenza che nel parere si richiamerà la posizione del Garante solo nella parte in cui risulti utile all’argomentare.

3. Lo schema si compone di 11 articoli e 2 Allegati (A e B). L’allegato A individua le categorie e i relativi settori di specializzazione;
l’Allegato B, secondo la previsione dell’art. 2, co 2 dello schema, contiene una tabella di equipollenza delle scuole di specializzazione che si applica “ ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica ”.

4. L’articolo 1 individua l’oggetto e le definizioni. Gli altri articoli dettano disposizioni concernenti:- i contenuti dell’Albo (artt. 2 e 3);
- i requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 4);
- le domande di iscrizione all’albo (art. 5);
- le condizioni per il mantenimento dell’iscrizione e la vigilanza (art. 6);
- la sospensione e la cancellazione volontaria dall’albo (art. 7);
- i contenuti dell’elenco nazionale e le modalità informatiche della tenuta dell’albo e dell’elenco nazionale (art. 8);
- il trattamento dei dati personali (art. 9);
- le disposizioni transitorie (art. 10);
la clausola di invarianza finanziaria (art. 11).

Considerato

1. Il contesto normativo

1. Le disposizioni di attuazione dello schema di decreto si inseriscono nell’ambito della ampia riforma del processo civile prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, sulla base della delega di cui alla l. n. 206 del 2021, e, in particolare, si innestano nella disciplina degli albi dei consulenti tecnici prevista dagli articoli da 13 a 24 delle disp. att. c.p.c.

2 . Esse individuano la normativa secondaria ritenuta necessaria: - per ampliare le categorie professionali dei consulenti tecnici e per prevedere i relativi settori di specializzazione;
- per individuare i contenuti dell’albo, della domanda di iscrizione e le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, nonché i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione allo stesso e le condizioni per il mantenimento nel tempo della iscrizione, in raccordo con i poteri di vigilanza individuati dall’art. 19 disp. att. c.p.c.;
- per individuare i contenuti dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, istituito dall’art. 24- bis ;
- per rendere concrete le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco;
- per disciplinare il trattamento dei dati personali;
- per regolare la fase transitoria dalla precedente alla nuova disciplina.

3. L'emanazione del regolamento è prevista dal PNRR, quale obiettivo per il secondo trimestre del 2023, nell'ambito della milestone M1C1-37.

2 . Lo stato attuale e gli obiettivi perseguiti

1. L’Amministrazione nell’AIR mette in rilievo lo stato attuale degli albi territoriali, costituiti in maniera variegata sulla base delle scarne previsioni legislative preesistenti alla riforma del 2022, e l’obiettivo del suo superamento nella direzione della uniformità degli albi dei consulenti per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, perseguito nel contesto della riforma del processo civile volta a far fronte alle criticità che incidono negativamente sull’efficienza del sistema giudiziario e di quello economico nel suo complesso.

Da ciò l’esigenza: - di implementare le categorie degli albi e individuare i settori di specializzazione adeguati ai mutamenti interventi, di porre requisiti di iscrizione, obblighi di formazione continua, condizioni per il mantenimento dell’iscrizione, valevoli per tutti gli albi;
- di garantire la trasparenza delle nomine mediante sistemi informatici e pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario;
- di ottenere una maggiore diffusione delle competenze e dell'esperienza degli iscritti agli albi territoriali, attraverso l'istituzione presso il Ministero di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, accessibile pubblicamente online, suddiviso in categorie e specializzazioni, e contenente i conferimenti degli incarichi e le eventuali revoche;
- di prevedere la operatività sia degli albi che dell’elenco nazionale con modalità informatiche;
- di disciplinare il trattamento dei dati personali.

2. Ritiene la Sezione che le disposizioni attuative predisposte con lo schema di decreto:

- si muovono all’interno dei confini del potere regolamentare conferito, anche superando incertezze interpretative che potrebbero emergere dal raffronto tra le disposizioni legislative novellate e quelle restate invariate (come si dirà nel prosieguo, cfr § 4);

- si sono conformate alle condizioni espresse nel parere favorevole del Garante, o apportando le necessarie modifiche richieste, oppure realizzando indirettamente la finalità della richiesta;
infatti, rispetto alla richiesta di una disciplina di dettaglio circa le modalità di pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 23, u.c., ultimo periodo delle disp. att. c.p.c., si è previsto che le specifiche tecniche demandate al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero assicurano, anche rispetto alla pubblicazione sul sito, che non siano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico, né qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge (art. 8, co 3, dello schema) e che il trattamento è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta dell'albo (art. 9, co 3, dello schema);
così restando nell’ambito del potere regolamentare conferito, atteso che l’art. 24- bis , che rientra nell’ambito del regolamento per effetto dell’art. 13, co 4, come novellato, richiama espressamente anche l’art. 23;

- nel prevedere la disciplina transitoria (art. 10, dello schema), hanno rispettato la regola speciale che differisce l’efficacia delle novelle legislative introdotte nell’art. 15 e nell’art. 16 disp. att. c.p.c. all’entrata in vigore del regolamento in argomento;
infatti, l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come sostituito dall’art. 1, co 380 lett. a) della l. n. 197 del 2022, al comma 10, prevede che, fino all’entrata in vigore del regolamento in argomento, continuano ad applicarsi le disp. att. c.p.c. preesistenti all’entrata in vigore del d.lgs. 149 del 22, e cioè al 28 febbraio 2023.

3. Di conseguenza, la Sezione, nello spirito di proficua collaborazione: - prospetterà due profili trasversali ritenuti meritevoli di essere sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione;
- si soffermerà solo su alcuni articoli con l’intento di rendere più incisive le disposizioni attuative;
- elencherà le osservazioni attinenti alla tecnica redazionale, anche finalizzate alla semplificazione.

3. La portata normativa degli Allegati e la loro modificabilità

1. L’Allegato A individua le categorie di ogni albo e i relativi settori di specializzazione, mentre l’Allegato B contiene una tabella di equipollenza delle scuole di specializzazione che si applica “ ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica ”.

2. Dall’articolato e dalle relazioni non risulta che essi costituiscono parte integrante e sostanziale dello schema di decreto, che ne consentirebbe la modifica solo mediante regolamento di novella, né risulta disciplinata una qualunque procedura diversa di modifica sul presupposto che gli Allegati non facciano parte integrante dello stesso schema. In definitiva, questa Sezione, non è posta in grado di comprendere quale è la volontà dell’Amministrazione su tale profilo.

3. Se l’Amministrazione ritenesse che la legge fondante il potere regolamentare ha attribuito solo un potere integrativo delle categorie previste con legge, ipotesi che per vero appare smentita dal rimodellamento delle stesse categorie legislative effettuata con il regolamento (come emergerà dal prosieguo, cfr § 4.), oltre al potere di individuare i settori di specializzazione, appare necessario che per ogni modifica delle categorie debba utilizzarsi la tecnica della novella del regolamento e che, quindi, almeno l’Allegato A, nella parte in cui contiene l’elenco delle categorie, costituisca parte integrante dello schema di decreto in modo espresso.

3.1 . Se si assume - sulla base della interpretazione argomentata nei profili trasversali (cfr § 4.1 e ss) e che appare utilizzata dalla stessa Amministrazione nel redigere l’Allegato A - che il potere regolamentare attribuito dal legislatore è completo anche quanto all’individuazione delle categorie in concreto, permangano o meno nella legge le macrocategorie, l’Amministrazione potrà valutare la percorribilità di una procedura diversa e più agile della novella regolamentare rispetto alle categorie;

3.2. Invece, apparendo sicuro che l’individuazione dei settori di specializzazione sia stata rimessa integralmente al regolamento, non esistendo gli stessi nella disciplina anteriore alla riforma, l’Amministrazione potrebbe comunque prendere in considerazione la percorribilità di uno strumento più agile per far fronte alle loro possibili modificazioni e implementazioni nel corso del tempo;

3.3 . Premesso che non appare idonea la modalità utilizzata in sede di prima applicazione per individuare categorie e settori di specializzazione (la loro presenza nel sistema informatico), perché utile solo a registrare l’esistente in assenza di regole generali e uniformi, l’Amministrazione potrebbe individuare nel regolamento una idonea procedura a regime, per esempio rimettendola a decreti dirigenziali, previo coinvolgimento delle Amministrazioni competenti e dei rappresentanti dei professionisti e specialisti interessati, contemporaneamente precisando che le categorie e i settori di specializzazioni contenuti nell’Allegato A valgono in sede di prima applicazione.

3.4. Peraltro, una procedura ancora più agile, sino a forme di recepimento con automatismi, potrebbe essere esplorata dall’Amministrazione per l’Allegato B, che individua una tabella di equipollenza tra ciascun settore di specializzazione della categoria medico-chirurgica, rimodulata nell’allegato attualmente in cinque aree, e le relative scuole, fermo restando l’osservazione specifica formulata nel prosieguo (cfr art. 2 dello schema).

4. Possibili correttivi alla novella delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

1. L’Amministrazione, esercitando il potere regolamentare conferitole dall’art. 13, quarto comma, come novellato dalla riforma del 2022: - a) ha individuato numerose categorie che ciascun albo territoriale deve contenere (art. 2, co 1, dello schema), rimodellando e scomponendo in molteplici categorie, aventi la stessa per così dire “radice” o “macrocategoria”, tutte quelle già individuate nel terzo comma dello stesso articolo (come modificato dalla l. n. 206 del 2021 mediante l’aggiunta del n. 7), le quali componevano un elenco di categorie che non potevano mancare in ciascun albo territoriale, essendo previsto che le stesse “ debbono essere sempre comprese nell’albo ”;
inoltre, ha aggiunto numerose nuove categorie;
b) ha individuato per ciascuna categoria elenchi, più o meno lunghi, di settori di specializzazione ed ha fatto rientrare nei settori di specializzazione l’elenco delle categorie contenuto nel n. 7 suddetto;
tanto risulta dalla tabella dell’Allegato A, richiamato nell’art. 2, co 1 dello schema.

1.1. La relazione, nel dare conto delle scelte di ampliamento delle categorie, ha chiarito che è stato necessario recepire nell’Allegato A, con alcune modifiche, per vero non specificate, “ le categorie e i settori di specializzazione già contemplati nell'ambito del sistema informatico che gestisce i registri di cancelleria ”.

1.2. La Sezione ritiene che queste scelte compiute dall’Amministrazione siano compatibili con il potere regolamentare conferito, atteso che il terzo comma dell’art. 13, non attinto dalla novella, non può non essere interpretato se non alla luce dell’ampiezza del successivo quarto comma, dello stesso articolo novellato, e, soprattutto, alla luce della finalità attribuita al regolamento, di superare la variegata attuale composizione degli albi territoriali nella direzione della uniformità degli albi per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nel contesto della riforma del processo civile.

1.2.1 . Ne consegue che perderebbe efficacia precettiva la disposizione legislativa contenuta nel comma 3, che elenca sette categorie, “ che debbono essere sempre contenute nell’albo ” volta a regolare la formazione degli albi territoriali in un contesto normativo dove mancava uno strumento attuativo generale che ciascun albo deve rispettare.

1.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Amministrazione potrebbe valutare l’opportunità di farsi promotrice di una modifica legislativa, in sede di correttivo al dlgs. n. 149 del 2022, al fine:

- o di abrogare il terzo comma ed espungere “ ulteriori ” dal quarto comma;

- o di riformulare il terzo comma individuando un elenco di macrocategorie che il regolamento previsto dal quarto comma, e non il singolo albo, non può non prendere a base della elencazione delle categorie in concreto.

Naturalmente, la scelta si collega strettamente alla valutazione in ordine alla necessità o meno di riservare alla legge un ruolo e di non demandare la materia completamente al regolamento.

2. L’Amministrazione, esercitando il potere regolamentare conferitole dall’art. 15, primo comma, come novellato dalla riforma del 2022, secondo il quale “ Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali ”, ha elencato (art. 4, comma 1 dello schema) i requisiti necessari per l’iscrizione ad ogni albo territoriale:

- aggiornando quelli previsti dalla disposizione legislativa, che richiedeva anche il requisito attinente alla “condotta politica”, incompatibile con l’art. 22 Cost.;

- aggiungendo, l’essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e la equiparazione tra residenza anagrafica e domicilio professionale nel circondario del tribunale, nonché la “ speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse ”.

Nei commi successivi dell’art. 4 dello schema, l’Amministrazione ha specificato in cosa consistano i requisiti elencati.

In particolare (co 4, 5 e 6), ha previsto specifiche disposizioni concernenti il requisito della “ speciale competenza tecnica ”:

- assegnando maggiore rilevanza allo svolgimento della professione (co 4);

- prevedendo che, in mancanza del suddetto requisito, debbano sussistere due dei tre requisiti elencati nel coma 5;

- specificando il requisito dello svolgimento della professione per l’attività di medici e chirurghi, dando rilievo solo al periodo successivo alla specializzazione (co 6).

2.1. La relazione, nel dare conto delle scelte effettuate, rispetto alla “ speciale competenza tecnica ” chiarisce che “ Sono stati ... introdotti specifici elementi, alternativi tra loro, da cui desumere la particolare competenza tecnica dell'interessato, riprendendo quanto previsto da numerosi protocolli stipulati al riguardo oltre che dallo stesso articolo 15 disp. att. c.p.c. come modificato dalla legge n. 206 del 2021. ”.

Il riferimento è al secondo comma dell’art. 15 disp. att. c.p.c., non attinto dalla novella del 2022, che si riferisce solo a quelle categorie aggiunte nel 2021 e che, come emergerà nel prosieguo (cfr. osservazioni all’art. 2 dello schema), nell’Allegato A corrispondono a settori di specializzazione.

2.2. La Sezione ritiene che queste scelte compiute dall’Amministrazione siano compatibili con il potere regolamentare conferito, atteso che il primo comma dell’art. 15, come novellato nel 2022, non solo ha attribuito ampio potere al regolamento nell’individuazione dei requisiti per l’iscrizione ad ogni albo territoriale, ma ha anche espunto il riferimento alla “ speciale competenza tecnica ”, presente nel testo previgente, cui si ricollegavano, e solo per alcune categorie (ora divenuti settori di specializzazione), le specifiche disposizione del secondo comma, restato invariato.

Allora, appare sostenibile una abrogazione implicita del secondo comma dell’art. 15, perché riferibile solo ad alcune categorie (ora settori di specializzazione), che contrasterebbe con la finalità di un regolamento che regoli in modo uniforme i requisiti di accesso, salvo specificità previste nello stesso regolamento (ora cfr. co 6 dello schema). Tanto più che, se il secondo comma restasse vigente, la non sovrapponibilità delle sue previsioni con le disposizioni generali dell’art. 4 dello schema, proprio perché l’Amministrazione ha preso spunto dai numerosi protocolli esistenti oltre che dal secondo comma in argomento, non potrebbe che far sorgere problemi interpretativi, con conseguente contenzioso.

2.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Amministrazione potrebbe valutare l’opportunità di farsi promotrice di una modifica legislativa, in sede di correttivo al dlgs. n. 149 del 2022, al fine:

- o di abrogare il secondo comma dell’art. 15;

- o di riformularlo, previo inserimento del requisito della “ speciale competenza tecnica ” nel primo comma, stabilendo dei criteri da utilizzare da parte del regolamento nella individuazione in concreto dei requisiti della stessa.

5. L’ articolato

Art. 1 ( Oggetto e definizioni)

Alinea dell’oggetto: sul presupposto che sarebbe opportuno un articolo autonomo dalle definizioni che dovrebbe precedere quello dell’oggetto (cfr osservazioni § 7.), si propone una riformulazione dell’oggetto a completamento di quella contenuta nello schema, del seguente tenore.

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell’albo istituito presso ogni tribunale e dell’elenco nazionale istituito presso il Ministero, individuando le categorie professionali dei consulenti tecnici e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria ”.

Art. 2 (Categorie dell’albo e settori di specializzazione)

1. Come si è detto nella parte delle considerazioni attinenti i profili trasversali (cfr § 4.), l’Amministrazione, nell’integrare le categorie previste dalla legge (art. 13, co 3), ha rimodellato quelle poche originariamente previste, tanto che sulla base dell’Allegato A queste non sono più direttamente rinvenibili, con l’eccezione di “Assicurazioni”, e che l’elenco contenuto nel n. 7 dell’art. 13, co 3, corrisponde a settori di specializzazione e non a categorie.

In definitiva, nell’Allegato A, sono elencate più o meno numerose categorie ascrivibili alle, per così dire, “macrocategorie” individuate nella legge e a ciascuna categoria si collegano più o meno numerosi settori di specializzazione.

2. L’Allegato B, richiamato nell’articolo in esame, al comma 2, contiene una tabella di equipollenza delle scuole di specializzazione che si applica “ ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica ”.

Così, la categoria medico-chirurgica, non presente nell’Allegato A, ricompare, oltre che nel comma in esame, nell’Allegato B, e ad essa sono ricondotte le cinque “Aree”, tutte rientranti nella macrocategoria ma nessuna corrispondente a una delle dieci categorie individuate nell’Allegato A, riconducibili alla stessa macrocategoria medico-chirurgica.

3. Come si è già accennato (cfr § 4. 1.1. ), la relazione, nel dare conto delle scelte di ampliamento delle categorie, chiarisce che è stato necessario recepire nell’Allegato A, con alcune modifiche, “ le categorie e i settori di specializzazione già contemplati nell'ambito del sistema informatico che gestisce i registri di cancelleria e quindi inserite in ambiente SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) e SIECIC (Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali), al fine di assicurare l'indispensabile interoperabilità tra questi e il sistema informatico destinato a gestire l'albo e l'elenco nazionale dei consulenti e di consentire l'avvio di quest'ultimo in tempi celeri, in modo da conseguire gli obiettivi legati al PNRR .”.

Con riferimento all’Allegato B, l’Amministrazione precisa che: “ per la categoria medico-chirurgica vengono recepite le specializzazioni previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 febbraio 2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, cui è stato aggiunto il settore della medicina generale. E che “ In considerazione del fatto che l'elenco delle scuole di specializzazione è mutato nel corso degli anni, al fine di agevolare l'inserimento dei medici nelle corrette aree è stata inserita, come Allegato «B» ... una tabella di equipollenza redatta dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNQIVICeC)) .

4. Non si intende sindacare né la scelta, anzi condivisa sulla base di quanto precisato nella parte delle considerazioni attinenti i profili trasversali (cfr § 4. e sottopartizioni), di rimodulare le categorie previste dalla legge, né quella di utilizzare le categorie e i settori di specializzazione già contemplati nell’ambito del sistema informatico, e neanche quella di utilizzare la tabella di equipollenza elaborata dalla Federazione.

4.1. La Sezione si limita a rilevare che l’introduzione, nel solo Allegato B della macrocategoria medico-chirurgica e di aree mediche non corrispondenti ad alcuna delle categorie individuate nell’Allegato A, è foriera di problemi in sede applicativa, con conseguente possibile contenzioso, ed impone una rivisitazione dell’Allegato B in modo che l’equipollenza sia riferibile ai settori di specializzazione e, eventualmente, se necessario alle categorie dell’Allegato A.

Art. 5 (Domande di iscrizione)

1. La disposizione in argomento integra con la regolamentazione secondaria i contenuti della domanda di iscrizione, da presentarsi al presidente del tribunale che presiede il comitato esecutivo, individuati dall’art. 16 disp. att. c.p.c.:

- prevedendo, a pena di inammissibilità, ai fini della speditezza dell’esame da parte del comitato e in applicazione dei principi che regolano l’azione amministrativa, che tutti i requisiti necessari all’iscrizione, secondo l’art. 4 dello schema, siano attestati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e rimettendo al comitato l’esecuzione dei relativi controlli, anche a campione, nel rispetto dell’art. 71 dello stesso d.P.R., nonché l’acquisizione delle certificazioni eventualmente necessarie;

- richiamando i documenti da allegare alla domanda elencati nell’art. 16 cit.;

- stabilendo che le dichiarazioni mendaci comportano il rigetto della domanda di iscrizione, o la cancellazione dell’albo se l’iscrizione sia già avvenuta, trattandosi di circostanza di per sé tale da minare la possibilità che l’amministrazione della giustizia e le parti processuali possano riporre fiducia nel corretto svolgimento della propria attività da parte del consulente, secondo quanto esplicitato nella relazione.

2. Preliminarmente, in riferimento alla mancata previsione in questo articolo del consenso del richiedente al trattamento dei dati personali, nonostante l’espressa previsione nel terzo comma dell’art. 16 cit., novellato dal dlgs. del 2022, questa Sezione ritiene di aderire al parere espresso dal Garante, nel senso che sarebbe opportuna una modifica legislativa in sede di correttivo al dlgs. n. 149 del 2022, atteso che il presupposto di liceità del trattamento dei dati dell’aspirante è ravvisabile “ nell'esercizio di un compito di pubblico interesse o, meglio, connessa all'esercizio del pubblico potere (art. 6, p.1, lett. e) di cui sono investiti, rispettivamente, ciascun tribunale por gli albi circondariali e il Ministero della giustizia per l'elenco nazionale. ”.

3. Inoltre la Sezione, pur condividendo il rilievo attribuito alle dichiarazioni mendaci, quale specificazione attuativa del requisito della “ condotta morale specchiata ”, richiesto dall’art. 15 disp. att. c.p.c., non può esimersi dal rilevare l’assenza di ogni disposizione attuativa a carattere procedurale. Dalla mancata chiara indicazione che sulla domanda decide il comitato, che peraltro non emerge chiaramente neanche dall’art. 14 delle disp. att. c.p.c., alla mancata indicazione dei tempi per la decisione – rilevanti non solo nell’interesse dell’istante ma anche nell’interesse dell’amministrazione della giustizia -, alla mancata indicazione di modalità semplificate e uniformi per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive.

3.1. Pur riconoscendo che le disposizioni fondanti il potere regolamentare non prevedono espressamente la disciplina attuativa di profili procedimentali e, quindi, la stessa non è imposta, sembra opportuno sottoporre all’attenzione della Amministrazione la possibilità di un approfondimento in ordine alla percorribilità dell’applicazione dei principi generali che regolano il procedimento amministrativo, dopo la legge n. 241 del 1990, dall’obbligo di conclusione entro i termini normativamente stabiliti con un provvedimento espresso e motivato, sino alla possibilità del silenzio-assenso. Esigenza di disciplina che appare particolarmente rilevante in un regolamento, come quello oggetto di esame, che ha l’obiettivo di dettare regole generali per tutti gli albi territoriali, il quale, rispetto al profilo in esame, si sostanzierebbe nel superamento delle diverse prassi locali, in cui i tempi del procedimento dipendono dalla frequenza delle riunioni del comitato preposto alla decisione.

Art. 7 (Sospensione e cancellazione volontaria)

1. L’articolo in argomento attua l’art. 15, settimo comma, disp. att. c.p.c.:

- a) disciplina i casi in cui è possibile la sospensione volontaria e i tempi massimi della stessa;

- b) consente sempre la cancellazione volontaria;

- c) stabilisce in sessanta giorni il termine per provvedere da parte del comitato.

2. La relazione, a prescindere dalla circostanza che fa riferimento a tempi massimi diversi per la sospensione volontaria, motiva l’apposizione del termine di sessanta giorni con l’esigenza che il professionista “ possa avere contezza dell’esito della propria istanza in un tempo ragionevole ” e con il fine di “ evitare che vengano conferiti incarichi a consulenti che non possono o non vogliono svolgere tale ruolo ”, con conseguenti “ dilazioni nell'inizio delle operazioni peritali e ... nella definizione dei processi ”.

3. Desta perplessità la subordinazione della sospensione volontaria alla verifica della sussistenza delle “ gravi e compravate ragioni di salute, familiari o professionali ”, a fronte di una funzione, certamente pubblica, ma volontaria e non imposta, a prescindere dalla circostanza che in concreto nessun vero sindacato eserciterebbe il comitato chiamato a decidere. Mentre è ragionevole l’individuazione di un tempo massimo di sospensione e la disciplina del possibile frazionamento, trovando fondamento nell’interesse pubblico a che non siano disperse le esperienze professionali acquisite dai consulenti nell’esercizio della funzione.

4. Inoltre, non appare ragionevole la previsione dello stesso termine per provvedere rispetto alla cancellazione e alla sospensione. Nel primo caso, non venendo in rilievo alcun possibile sindacato da parte del comitato, sarebbero opportuni un automatismo rispetto all’albo territoriale e la interoperabilità con l’elenco nazionale. Nel secondo caso, comunque, anche se l’Amministrazione ritenesse di conservare le ragioni a supporto della richiesta di sospensione, sarebbe opportuno prevedere il termine generale di trenta giorni e il silenzio-assenso, garantendo che la sospensione risulti contestualmente nell’albo territoriale e nell’elenco nazionale.

Art. 10 ( Disposizioni transitorie )

1. Destinatari delle disposizioni transitorie sono:

- a) i professionisti già iscritti all’albo esistente presso ogni tribunale, i quali possono avere interesse ad integrare l’iscrizione rispetto alle nuove categorie e ai settori di specializzazione;

- b) gli stessi professionisti già iscritti, ai fini dell’applicazione in sede di revisione dell’albo della disciplina previgente concernente i requisiti per l’iscrizione e dell’applicazione del requisito dello svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi formativi, previsti dall’art. 6, co 1, coerentemente con la speciale disciplina transitoria di cui si è detto (cfr § 2);

- c) i professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione prima dell’entrata in vigore del regolamento e non risultano ancora iscritti.

2. Per i professionisti già iscritti, lo schema (co 1, primo periodo) dispone correttamente che essi conservano l’iscrizione esistente e richiede integrazioni della domanda riferibili unicamente alla richiesta concernente la nuova categoria e i settori di specializzazioni.

2.1. Ritiene la Sezione che la disposizione che richiede le integrazioni dovrebbe essere più specifica, al fine di evitare incertezze in sede applicativa. Atteso che per l’integrazione rilevano i requisiti finalizzati alla speciale competenza tecnica, andrebbero richiamati i corrispondenti commi dell’art. 4, collegando agli stessi i contenuti della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 5.

3. Per i professionisti che hanno presentato domanda prima dell'entrata in vigore del regolamento e non sono ancora iscritti, lo schema (co 2) dispone correttamente che devono integrare la stessa, applicandosi la nuova disciplina.

3.1. Osserva la Sezione che la disposizione presenta lacune sotto due profili.

Il primo attiene all’esigenza di richiamare ai fini della integrazione della domanda, proprio perché la nuova disciplina di applica integralmente, sia i requisiti previsti dall’art. 4 che i contenuti della dichiarazione sostitutiva previsti dall’art. 5.

Il secondo profilo attiene all’esigenza di individuare una procedura che comunichi all’originario istante la necessità che la domanda sia integrata entro un termine ragionevole, scaduto il quale, anche se la comunicazione non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, la mancata integrazione equivale a rinuncia. Il modello da seguire potrebbe essere quello previsto dallo stesso schema (art. 6, co 2, secondo e terzo periodo, e, in parte co 4), con i necessari adattamenti.

6. Il monitoraggio e la VIR

Infine, stanti le innovazioni introdotte con la novella del 2022, rese operative con il regolamento in esame, la Sezione non può non auspicare che l’Amministrazione provveda ad un costante ed efficace monitoraggio e che, almeno all’esito di due anni di applicazione, proceda ad effettuare la valutazione di impatto della regolazione riferendone gli esiti al Parlamento. A tal fine sarebbe opportuno introdurre una specifica disposizione nello schema di decreto.

7 . I profili di tecnica redazionale volti anche alla semplificazione delle disposizioni

1. L’oggetto del regolamento

Al fine di rendere esplicito che il regolamento ministeriale non è solamente previsto dall’art. 13, ma è anche richiamato in altre disposizioni di attuazione del codice di procedura civile novellate, nonché al fine di rendere più preciso il richiamo del decreto legislativo che ha novellato le disposizioni di attuazione, si propone la riformulazione del titolo, che segue:

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso art. 4, comma 2, lett. b) nn. 1 e 3, lett. c), nn.1 e 2. ”.

2. Il Preambolo

Primo Visto: espungere, apparendo non propriamente conferenti gli articoli della Costituzione richiamati.

Quarto Visto: penultimo rigo, sostituire “art.” con “articolo” e aggiungere la virgola, dopo “2”.

Quinto Visto: primo, secondo e penultimo rigo, aggiungere la virgola dopo “particolare”, dopo “13”, dopo “che”, dopo “24-bis”;
dopo “13” aggiungere “quarto comma,”.

Sesto Visto, primo periodo: dopo “15”, inserire “, primo, sesto e settimo comma,”;
dopo “disposizioni” sostituire “il quale prevede” con “i quali prevedono che possono ottenere l’iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e”.

Dopo il sesto Visto, aggiungere un Visto del seguente tenore: “in particolare, altresì, l’articolo 16, secondo comma, n.

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