Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-09-04, n. 201304423

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-09-04, n. 201304423
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304423
Data del deposito : 4 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07588/2012 REG.RIC.

N. 04423/2013REG.PROV.COLL.

N. 07588/2012 REG.RIC.

N. 07589/2012 REG.RIC.

N. 08388/2012 REG.RIC.

N. 08399/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti
A) – n. 7588/2012 RG, proposto dalla CBH – Città di Bari Hospital s.p.a., corrente in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G A, con domicilio eletto in Roma, via E. Rolli, n. 24-C/11, presso lo studio Sforza,



contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati S O D L e M G, con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 36, presso la delegazione regionale;

B) – n. 7589/2012 RG, proposto dalla Casa di cura Prof. Brodetti s.p.a. – Villa Igea, corrente in Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G A e come sopra sopra elettivamente domiciliata,



contro

la Regione Puglia, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;

C) – n. 8388/2012 RG, proposto dall’Azienda ospedaliera Pia Fondazione di culto e religione Card. G. Panico, con sede in Tricase (LE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto S D, con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78,



contro

la Regione Puglia, come sopra rappresentata, difeso ed elettivamente domiciliata e



e con l'intervento di

ad adiuvandum, Ente ecclesiastico Ospedale generale regionale F. Miulli, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto in Roma, via Papiniano n. 29, presso lo studio dell’avv. Ravaioli,

D) – n. 8399/2012 RG, proposto dalla Casa di cura Santa Maria s.p.a., Casa di cura privata Villa Bianca, Casa di cura Villa Verde, Casa di cura Bernardini, Casa di cura Prof. Petrucciani s.r.l., Anthea Hospital s.r.l. e Casa di cura Salus s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Gianluigi P, con domicilio eletto in Roma, c. so del Rinascimento n. 11,



contro

la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriana Shiroka e S O D L, come sopra elettivamente domiciliata,



per la riforma

della sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. II, n. 623/2012, resa tra le parti e concernente la metodologia ed i criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 1° febbraio 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti gli avvocati A, G, S D, P e D L;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:



FATTO

La CBH – Città di Bari Hospital s.p.a., corrente in Bari e gli odierni consorti appellanti assumono di essere soggetti in regime di accreditamento con il SSN nella Regione Puglia, per l’erogazione di prestazioni di ricovero mediche e chirurgiche.

Dal canto suo, l’Azienda ospedaliera Pia Fondazione di culto e religione Card. G. Panico , con sede in Tricase (LE), dichiara d’essere una struttura sanitaria d’un ente ecclesiastico, come tale in regime di convenzione con il SSN in Puglia per tali prestazioni.

Detta Società e consorti rendono nota l’emanazione della deliberazione n. 1464 del 3 ottobre 2006, con cui la Giunta regionale fissò le tariffe regionali, inerenti alla remunerazione delle prestazioni d’assistenza ospedaliera, per ciascun Diagnosis related group – DRG sulla base della versione CMS 19 della relativa classificazione adottata dallo Stato. Detta Società e consorti fanno presente altresì che, in relazione alle metodiche mediche e chirurgiche nuove e più appropriate al trattamento delle varie patologie, è stato emanato il DM 18 dicembre 2008, con cui è stata recepita la versione aggiornata CMS 24 del sistema di classificazione di tali prestazioni, come individuati nei nuovi e/o modificati DRG. È allora intervenuto l’art. 19 della l. reg. Puglia 31 dicembre 2009 n. 34, con cui è stata disposta la conferma del regime tariffario vigente per il 2008, nonché la redazione della tabella di corrispondenza tra le due versioni dei DRG, tabella poi emanata in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 23 febbraio 2010. Il successivo art. 20, in base al citato DM, ha previsto quindi la definizione della metodologia e dei criteri per definire le nuove tariffe e poi l’introduzione, entro il 30 giugno 2010 e con decorrenza dall’anno stesso, del relativo tariffario in base alla nuova versione CMS 24.

Sennonché, come precisano detta Società e consorti, l’anno 2010 è in pratica trascorso tutto senza che la Regione Puglia provvedesse a fissare i criteri di determinazione delle tariffe, né a stabilirne gli importi, onde esse hanno continuato ad operare tenendo presente, allo stato, le tariffe vigenti e come rappresentate nelle tabelle di corrispondenza di cui alla delibera n. 523/2010 ed ai propri tetti di spesa per il medesimo 2010. Solo con la deliberazione n. 2858 del 20 dicembre 2010 la Giunta regionale ha adottato le nuove tariffe sulla scorta dei nuovi o modificati DRG.

Avverso tal statuizione sono allora insorte detta Società e consorti innanzi al TAR Bari, con quattro distinti ricorsi (corrispondenti ai presenti appelli) articolati in un gravame introduttivo ed in un atto per motivi aggiunti, quest’ultimo rivolto contro la deliberazione giuntale n. 787/2011, che ha apportato modifiche all’all. B) della delibera n. 2858/2010 non ammettendo modifiche pro die ai DRG comprendenti nel relativo valore il costo delle protesi.

L’adito TAR, con sentenza n. 623 del 2 aprile 2012, riuniti i quattro ricorsi de quibus , anzitutto descrive il funzionamento del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite DRG e, quindi, respinge in modo articolato la pretesa così azionata, anche alla luce del piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Governo (intesa del 29 novembre 2010). In particolare, il TAR ha disatteso le censure: 1) – di omessa individuazione di metodo e criteri per la definizione delle tariffe; 2) – d’illegittimo ritardo rispetto al termine posto dall’art. 20 della l.r. 34/2009; 3) – di carente istruttoria circa la rilevazione dei costi in ambito regionale; 4) – sulla necessità di considerare i costi delle endoprotesi e d’ogni altro dispositivo medico per i DRG che li prevedono; 5) – sulla scelta, per tal ultimo aspetto, delle tariffe più basse tra quelle in uso nelle tre Regioni di riferimento (c.d. più “virtuose”); 6) – di mancata approvazione dei protocolli per i regimi alternativi per i residui 106 DRG ad alto rischio di non appropriatezza.

Dal che i presenti quattro appelli, con cui detta Società e consorti contestano analiticamente ogni singolo capo dell’impugnata sentenza n. 623/2012. Resiste in giudizio la Regione intimata, la quale conclude per l’infondatezza dei quattro appelli. Relativamente al solo ricorso n. 8399/2012 RG, s’è costituito, intervenendo ad adiuvandum , l’Ente ecclesiastico Ospedale generale regionale F. Miulli , con sede in Acquaviva delle Fonti (BA), che ne conclude per l’accoglimento.

Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2013, su conforme richiesta delle parti, i quattro ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.



DIRITTO

1. – I quattro ricorsi in epigrafe, poiché concernono tutti l’impugnazione della medesima sentenza, sono da riunire e decidere contestualmente in questa sede, ai sensi dell’art. 96, c. 1, c.p.a.

I ricorsi stessi sono altresì da accogliere, pur se nei limiti e per le considerazioni di cui appresso.

2. – Come rammentano le appellanti e precisa meglio lo stesso TAR, è ben noto il vigente sistema di remunerazione in base a tariffe fisse, introdotto per le strutture ospedaliere tanto pubbliche, quanto private di cui agli artt. 40, 41 e 43, II c. della l. 23 dicembre 1978 n. 833 (quindi, anche gli ospedali c.d. “classificati”, come l’appellante l’Azienda ospedaliera Card. G. Panico ).

Il vecchio testo

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