Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-22, n. 201300372

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-22, n. 201300372
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300372
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05311/2011 REG.RIC.

N. 00372/2013REG.PROV.COLL.

N. 05311/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in revocazione n. 5311 del 2011, proposto da
M G, rappresentato e difeso dagli avv.ti V N e C P F, ed elettivamente domiciliato presso il primo dei difensori in Roma, piazzale Porta Pia n. 121, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la revocazione

della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 9263 del 18 dicembre 2010;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato Michele Guzzo (su delega di V N);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5311 del 2011, M G propone istanza per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 9263 del 18 dicembre 2010 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte, sezione prima, n. 3533 del 2004, resa tra le parti e concernente la perdita di grado e la sospensione del trattamento pensionistico.

In quel giudizio, veniva gravata la sentenza del T.A.R. che aveva annullato il provvedimento del Comandante della Guardia di Finanza in data 26 marzo 1999, riguardante l’odierno ricorrente, ex appuntato, e recante perdita di grado per rimozione, ed il successivo provvedimento, in data 5 maggio 1999, del comandante della seconda legione della GdF con il quale era stato sospeso il trattamento pensionistico in godimento con decorrenza 19 aprile 1997, erogato per cessato servizio permanente “per infermità “.

Il primo dei provvedimenti impugnati derivava dall’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 30 aprile 1998, contenente condanna (pena sospesa) per concussione, corruzione e peculato ed associazione a delinquere nonché dal procedimento disciplinare disposto per l’intervenuta condanna.

Il secondo dei provvedimenti impugnati derivava dal mutamento del titolo della cessazione cioè dalla modifica della causa di cessazione dal servizio permanente.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso ravvisando la violazione egli art.15 e 26 della legge 3 agosto 1961 n.833, avendo l’Amministrazione attribuito decorrenza retroattiva alla perdita del grado, violando cioè l’antecedente cessazione del servizio permanente per infermità dal 19 aprile 1997, nonostante detti articoli prevedessero che la prima debba decorrere “dal momento in cui è stata disposta”, con conseguente messa a disposizione del Distretto Militare come semplice soldato.

A seguito dell’appello dell’amministrazione, la Sezione accoglieva il ricorso con la sentenza oggi oggetto di scrutinio. A sostegno della propria istanza di revocazione, la parte ricorrente evidenzia la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, con decisione n. 792 del 22 luglio 2002 ha accolto il ricorso proposto dal G per vedersi riconoscere il diritto di non dover ripetere quanto già percepito prima dell’emissione del provvedimento di sospensione del trattamento di pensione provvisorio.

Nel giudizio di revocazione, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2012, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è inammissibile.

2. - Come evidenziato in parte motiva, la ragione fondante l’istanza di revocazione è nella ritenuta sussistenza di contrasto di giudicati tra la decisione di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 9263 del 18 dicembre 2010, e la precedente decisone della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 792 del 22 luglio 2002.

Evidenzia la Sezione come la proposta ricostruzione appaia del tutto infondata.

Premesso che in generale il contrasto di giudicati che legittima la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. si ha allorché la precedente sentenza ha ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico e non anche quando riguarda un fatto costituente un suo possibile antecedente logico, favorevole o contrario (Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1987 n. 5813), e quindi ancor meno nei casi in cui si verta su una valutazione, incidentale e non principale, fatta dal giudice contabile in relazione allo scrutinio della legittimità di un evento successivo, va rilevato come la giurisprudenza in tema abbia indicato costantemente ed analiticamente i presupposti per l’esistenza di tale contrasto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, suscettibile di essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi esista identità di soggetti, petitum e causa petendi, tale che tra le due vicende si verifichi un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 novembre 2011 n. 5968).

Orbene, nel caso in esame, esiste unicamente l’identità dei soggetti tra cui è reso il giudizio, atteso che il petitum e la causa petendi (da un lato, la valutazione di legittimità dell’atto presupposto e dall’altro l’eliminazione delle conseguenza lesive) sono tanti diversi da essere addirittura oggetto dell’azione di due ordini giurisdizionali diversi.

La ricostruzione proposta appare quindi del tutto disancorata dalla realtà giuridica e quindi, non superandosi il momento rescindente, l’istanza di revocazione va dichiarata inammissibile.

3. - L’istanza di revocazione va quindi dichiarata inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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