Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-25, n. 202501616
Ordinanza cautelare
8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2025
N. 01616/2025REG.PROV.COLL.
N. 03014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2024, proposto dalla società
“TE LA di IN IP & C. S.a.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti IAcola Scarciolla e Sara Vocale e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pagliaricci e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 488/2023 del 20 ottobre 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 345/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
Vista l’ordinanza n. 1704/2024 dell’8 maggio 2024, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista la memoria finale dell’appellante;
Viste le istanze delle parti di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la TE LA di IN IP & C. S.a.s. (d’ora in avanti: TE LA o Società) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, n. 488/2023 del 20 ottobre 2023, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla stessa TE LA contro le ordinanze del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) n. 5 del 30 giugno 2016 e n. 7 del 26 luglio 2016, recanti rispettivamente l’ordine di sospensione dei lavori di realizzazione di un alaggio con attività di balneazione riservata ai fruitori dello stesso e l’ordine di demolizione del predetto manufatto in corso di costruzione sul litorale, in località Cologna Spiaggia.
2. In sintesi l’adito Tribunale, dopo aver richiamato i noti insegnamenti in tema di c.d. provvedimento plurimotivato, ha osservato come nel caso di specie il provvedimento di demolizione fosse sostenuto da un’articolata e plurima motivazione, da cui emergeva:
a) la non conformità dello stato dei luoghi ai grafici allegati al permesso di costruire rilasciato alla Società e alla relativa autorizzazione paesaggistica, sotto il profilo della profondità della concessione demaniale fino alla fascia di battigia, pari a circa mt. 8,60, invece della misura (mt. 20,10) riportata nel permesso di costruire, con conseguente venir meno dei parametri di Piano necessari per effettuare la costruzione;
b) la difformità del manufatto autorizzato rispetto alle prescrizioni impartite, essendo stata realizzata, invece di una struttura prefabbricata in legno amovibile, non ancorata al terreno, del tipo casa mobile o chiosco su ruote, senza rampe, balconate o tettoie, una struttura poggiata attraverso pedane in legno su travi in acciaio apposte su cubi di cemento;
c) la mancata designazione dell’impresa, la mancata acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, la mancata produzione della notifica preliminare, in assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento.
2.1. Il T.A.R. ha inoltre sottolineato le irregolarità accertate dagli agenti di Polizia Municipale e dagli ufficiali dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi all’esito del sopralluogo del 28 giugno 2016, tra cui quella relativa alla consistenza del limite demaniale, ovvero alla dimensione trasversale della concessione di alaggio sulla quale doveva sorgere la struttura accessoria (mt. 13,60, invece dei mt. 22,10 dichiarati negli allegati alla richiesta di permesso di costruire). Da tale sopralluogo scaturiva l’ordine di sospensione dei lavori, a fronte del quale la TE LA avanzava istanza di ripascimento ‘morbido’, al fine – a suo dire – della ricostituzione della linea di costa che sarebbe stata erosa dalle mareggiate dei giorni 16/17 giugno 2016. Senonché, una volta autorizzato e eseguito l’intervento, la P.A. procedeva a un nuovo sopralluogo in data 19 luglio 2016, nel quale veniva accertata la mancata esecuzione del richiesto ripascimento ‘morbido’, concretizzatosi, di fatto, non già nella ricostituzione della linea di costa e della profondità media di questa, ma nella creazione di paratie di inerte sabbioso (tipo rampe) a ridosso della costruzione realizzata e nell’estensione della spiaggia soltanto per la parte prospiciente il manufatto. Osserva il Tribunale che tale elemento, cioè la persistente difformità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quanto riportato negli elaborati allegati all’istanza di permesso di costruire, ha indotto il Comune ad ordinare la demolizione del manufatto.
2.2. La sentenza ha aggiunto che l’Agenzia del Demanio di CA (interpellata dall’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi) aveva già rilevato la linea di costa nel maggio del 2016 e che da tali rilievi emergevano una morfologia e un’estensione della linea di costa pari a quelle accertate nel sopralluogo del 28 giugno 2016, senza alcuna incidenza, pertanto, delle mareggiate del 16/17 giugno 2016, che non avevano comportato nessuna modifica dello stato dei luoghi: di tal ché, in definitiva, è stata confermata la non veridicità e la non corrispondenza al reale della rappresentazione dello stato dei luoghi allegata alla domanda di permesso di costruire, circostanza di per sé idonea a giustificare il ritiro dell’atto da parte della P.A. in autotutela.
2.3. Per quanto riguarda poi la difformità del manufatto realizzato rispetto a quello assentito, il T.A.R. ha richiamato le prescrizioni impartite alla Società nel permesso di costruire, relative all’esecuzione di una struttura prefabbricata in legno amovibile, non ancorata al terreno, del tipo “casa o chiosco mobile”, su ruote, senza rampe, balconate o tettoie di alcun tipo, autorizzata per la stagione balneare 2016 (da rimuovere a fine stagione): all’esito del sopralluogo è stata accertata la realizzazione, invece, di un manufatto poggiato, tramite pedana di legno con spessore di cm. 31, su travi in acciaio aventi altezza di cm. 27, apposte su cubi di cemento di dimensione di cm. 45 X cm. 45, poggiati a loro volta su pali infissi nell’arenile dal diametro di circa cm. 60. È stata, altresì, accertata un’altezza al limite dell’acqua e dal piano di campagna in prossimità della stessa di mt. 1 e altrettanto interrato. Ne segue – evidenzia il primo giudice – che la TE LA ha un manufatto che viola le prescrizioni impartite con il permesso di costruire, poiché, pur trattandosi di struttura appoggiata al suolo, è diversa rispetto alla tipologia “casa o chiosco mobile” su ruote e, oltretutto, è idonea a modificare lo stato dei luoghi, in ragione dei pali infissi nel terreno e della presenza dei cubi di cemento di notevoli dimensioni. Di qui, in conclusione, l’infondatezza del ricorso per tutte le ragioni esposte.
3. Nel gravame la Società – dopo aver preliminarmente rilevato la persistente presenza della struttura in loco dovuta, a suo dire, alla condotta illegittima del Comune di Roseto degli Abruzzi, che avrebbe omesso di provvedere al ripristino della strada di accesso dalla via pubblica all’area in concessione onde consentire alla Società stessa di provvedere alla rimozione del manufatto, nonché al successivo sequestro della medesima, che renderebbe impossibile la rimozione – contesta l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti, travisamento ed errata valutazione dei presupposti, irrazionalità e carenza o comunque contraddittoria motivazione, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza; sproporzione della misura;